Verso nuove regole per i dati delle conservatorie

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

VERSO NUOVE REGOLE PER I DATI DELLE CONSERVATORIE

 

Il recente intervento (il Sole 24 Ore del 18 giugno scorso) con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sollecitato il Governo a riconsiderare il divieto di commercializzazione delle informazioni acquisite in via telematica dalle conservatorie immobiliari, costituisce l’applicazione, nello specifico settore, dei principi della concorrenza e della libertà di utilizzo dei dati pubblici. L’intervento dell’antitrust era stato richiesto dall’associazione delle società dei consulenti di informazioni finanziario-immobiliari (ACIF) che lamentavano il diniego che, sulla base del divieto predetto, il Ministero delle Finanze aveva opposto alla richiesta di collegamento “host to host”, collegamento invece consentito a Notartel spa, la società di servizi del notariato. Il Ministero, in sostanza, aveva sostenuto che la fornitura di dati agli associati da parte del Consiglio nazionale del Notariato, attraverso la propria società di servizi, non costituisse “commercializzazione” in senso stretto, mentre il relativo divieto avrebbe dovuto essere opposto a chi ponesse in essere un’attività finalizzata alla collocazione sul mercato delle informazioni acquisite, dietro il pagamento di un corrispettivo. La decisione dell’antitrust, che essendo stata assunta nell’ambito dei poteri di segnalazione non prende in diretta considerazione la questione della legittimità dei diniego di collegamento opposto ad ACIF, da parte del Ministero, sul quale si è in attesa di un pronunciamento del TAR del Lazio, va alla radice del problema, che è quello della liceità delle attività d’impresa che si alimentano con i dati provenienti da banche dati pubbliche. L’esigenza di tutelare il corretto funzionamento del mercato richiede infatti, secondo l’autorità, che non venga limitato l’accesso per la produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali.

Si tratta di una posizione che era già stata assunta in passato con riferimento alle banche dati delle camere di commercio, nell’ambito di procedimenti avviati nei confronti della posizione di privilegio che, in una prima fase di operatività, aveva caratterizzato l’azione delle società camerali Infocamere e Cerved. Anche in qualla occasione (adunanza del 6 novembre 1997) l’antitrust aveva affermato che la circostanza che la raccolta e la diffusione di informazioni su soggetti economici siano, di norma, affidate a uffici pubblici, al fine di realizzare un sistema di pubblicità legale, non esclude la possibilità di configurare, nel contesto del diritto della concorrenza, tali attività come attività economiche. Tale rilievo comporta che le attività economiche e professionali di elaborazione e diffusione debbano essere svolte senza discriminazioni ed in condizioni di corretta concorrenza, a valle della consultazione della banca dati pubblica, la quale deve essere libera in relazione alla funzione di pubblicità che essa assolve.

Su queste posizioni si è attestata fino ad oggi anche la giurisprudenza amministrativa che si è occupata del tema. Vanno richiamate in particolare le sentenze n. 823 del 1994 del Consiglio di Stato (Sez. IV) e la n. 2935 del 1998 del TAR della Lombardia (Sez. III). Nella prima pronuncia si era chiarito che l’attività svolta da un consorzio, per conto di agenzie di affari, consistente nella sistematica rilevazione dei dati afferenti la registrazione presso le conservatorie dei registri immobiliari, dati successivamente utilizzati per fornire, a fini di lucro, successivamente, informazioni a terzi, è perfettamente lecita. Nella seconda si era precisato che il dato proveniente da un pubblico registro può assumere una duplice e concorrente natura, quella di pubblicità legale e quella di mera informazione. Di conseguenza, sempre secondo i giudici milanesi, l’attività commerciale posta in essere dalle aziende del settore non integra gli estremi della “conservatoria parallela” per l’evidente distinzione fra il semplice dato informativo e la salvaguardata riserva alle conservatorie di rendere pubblici con il mezzo della trascrizione gli atti relativi ai beni immobili.

La parola passa ora a Governo chiamato a rivedere i regolamenti sulla base di questa impostazione liberalizzatrice. Novità sono inoltre in vista anche sul fronte dell’autoregolamentazione degli operatori del settore al fine dell’applicazione delle disciplina sulla tutela dei dati personali, sotto l’indirizzo del garante della privacy, che sta avviando in questo periodo le necessarie consultazioni.

UMBERTO FANTIGROSSI

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