TAR MILANO: chioschi aperti senza limiti di orario

Pubblicato: 03 Gennaio 2014

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La prima sezione del Tar di Milano ha annullato il regolamento del Comune di Milano che imponeva la chiusura alla mezzanotte per la somministrazione di alimenti e  bevande su aree pubbliche con posteggio extramercato (c.d. chioschi fissi). La sentenza (n. 2830 del 16 dicembre 2013; Pres. Mariuzzo, estensore Simeoli), svolge un’analisi accurata delle conseguenze delle liberalizzazioni attuate nel settore dal decreto “Salva Italia” (art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 241/2011) che ha riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006, stabilendo espressamente che le attività commerciali e quelle di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza una serie di limiti e prescrizioni, tra i quali quelli relativi agli orari di apertura e chiusura. Ulteriore riforma normativa rilevante, ai fini dell’eliminazione del vincolo di chiusura a mezzanotte, è stata individuata nel D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, laddove afferma il principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, principio che, ad avviso dei giudici milanesi, è derogabile solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità, sociale, salute) che nella specie non possono, presuntivamente, ritenersi negativamente incisi. In altre parole l’indirizzo che d’ora in avanti i Comuni dovranno seguire per contrastare, con riferimento ai chioschi, eventuali fenomeni di disturbo della quiete pubblica è di assumere via via specifiche ordinanze, che il TAR definisce “ad effetti spaziali e temporali limitati”.

La decisione presenta interesse anche con riferimento all’analisi del tema dei rapporti tra le norme statali liberalizzatrici e la legislazione regionale (che il Comune aveva invocato a supporto del proprio regolamento sugli orari). Si è affermato al riguardo che le nuove norme statali, che perseguono l’obiettivo della liberalizzazione ed il pieno sviluppo della concorrenza, contengono un precetto puntuale e auto-applicativo, la cui operatività non richiede ulteriori scelte o integrazioni ad opera della legislazione statale. Alle stesse disposizioni statali di rango primario, emanate in base ad uno dei titoli di competenza esclusiva previsti dal comma 2 dell’art. 117 Cost., è riconosciuta forza abrogativa anche nei confronti della legislazione regionale anteriore. Sul punto tale soluzione è conforme alla posizione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 299/2012  ha ritenuto legittimo un intervento dello Stato sugli orari degli esercizi commerciali, nell’esercizio della propria competenza trasversale in materia di concorrenza, la quale richiede standard di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale (si veda in argomento anche la più recente decisione n. 38/2013).

Umberto Fantigrossi

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