T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, sentenza n. 5518 dell’ 11/10/2004: eccezionalità della legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste in deroga all’ordinario procedimento giuridico

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

1. Associazioni ambientali - Legittimazione attiva - Provvedimenti suscettibili di pregiudicare l'ambiente - Sussiste. Impugnabilità, da parte di associazioni ambientali, del nulla osta relativo a interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali - Ammessa.
2. Compensazione arborea - Decreto regionale di V.I.A. - Quantificazione tagli effettuati - Rinvio completamento opere previste - Idonea giustificazione.

1. La legittimazione attiva delle associazioni ambientali aventi i requisiti prescritti si pone come eccezionale, poiché deroga rispetto all'ordinario processo di giuridificazione degli interessi di fatto in interessi legittimi, prescindendo dalla riscontrabilità dei criteri all'uopo individuati dalla elaborazione giurisprudenziale e consente anche l'impugnativa di quei provvedimenti che pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente, compromettendone l'adeguata tutela.
Avverso il rilascio del nulla osta - da parte dell'ente parco a concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali - è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale.
2. Il decreto regionale di V.I.A. 13879/2000, con riferimento al meccanismo di compensazione arborea, prescrive, tra l'altro, un obbligo di ripiantumazione pari al doppio degli alberi tagliati e rinvia al completamento di tutte le opere previste, l'esatta quantificazione dei tagli complessivamente effettuati, nonché l'adempimento dell'obbligo imposto. Tale rinvio non può essere ritenuto privo di giustificazione, essendo in re ipsa l'esigenza di concentrare in un unico momento (definitivo) le operazioni di conteggio degli alberi abbattuti e di conseguente ripristino della vegetazione.
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, sentenza n. 5518 dell’ 11/10/2004


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