1. Associazioni ambientali - Legittimazione attiva - Provvedimenti suscettibili di pregiudicare l'ambiente - Sussiste.
2. Procedimento di formazione strumenti urbanistici - Delibera adozione - Delibera approvazione - Impugnazione.
3. Strumenti urbanistici - Numero chiuso - Rapporto tra livelli di pianificazione - Nesso di derivazione del livello secondario da quello primario.
1. La legittimazione attiva delle associazioni ambientali, aventi i requisiti prescritti, consente l'impugnativa dei provvedimenti che, pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente, compromettendone l'adeguata tutela. Ne discende che, le associazioni ambientali possono svolgere deduzioni se l'attività comportante trasformazione del territorio si trovi ad essere disciplinata dal concorso della normativa urbanistico - edilizia ed ambientale, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano valenza meramente urbanistica.
2. Nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, la delibera di adozione e quella di approvazione si pongono su un piano di distinta autonomia, per cui, mentre, l'atto di adozione può essere oggetto di immediata impugnazione, se immediatamente lesivo, l'atto di approvazione del piano, dando vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato, può essere impugnato autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro il piano approvato e senza che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell'interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo.
3. Il comune non può legittimamente introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia nuova categoria di strumento di pianificazione dell'assetto del territorio neanche in base alla sua autonomia. Stante l'inderogabilità del principio del numero chiuso degli strumenti urbanistici previsti dalla legge, la normativa regionale, alla stregua dell'art. 25, comma I, Legge 47/1985, mira a rendere più agile e flessibile il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, ma sempre preservando il nesso di derivazione di quello secondario da quello primario, che non può essere unilateralmente alterato da parte dell'amministrazione comunale senza il concorso di quella regionale.
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, sentenza n. 5515 dell’ 8/10/2004