1 Associazione ambientale - Legittimazione attiva - Eccezionale - Sussiste .
2 Valutazione d'Impatto Ambientale - Valutazione discrezionale - Potere dell'amministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Sottoponibilità .
3 Concessione edilizia - Mancata contestuale previsione di altre opere - Carenza progettuale - Non sussiste.
1 Sussiste la legittimazione attiva dell'associazione ambientale "Legambiente" - compresa tra le associazioni individuate nel D.M. dell'Ambiente del 20 febbraio 1987- a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi diffusi quando l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, così come previsto dall'art 18, punto 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349. Si tratta di legittimazione eccezionale che consente l'impugnativa di provvedimenti che, come nel caso specifico, "pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente compromettendone l'adeguata tutela" (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5365 del 2002).
2 Le scelte dell'amministrazione circa la Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione di un'opera, nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo o nel caso di illogicità ed incongruenze manifeste della motivazione, possono essere sottoposte al sindacato del giudice amministrativo, essendo caratterizzato, il potere dell'amministrazione, da discrezionalità tecnica più che amministrativa.
3 Il comportamento dell'amministrazione che corrisponde alla mancata contestuale previsione di altre opere nell'ambito della medesima concessione edilizia è suscettibile di essere interpretato come particolarmente responsabile nella ricerca della migliore armonizzazione dei contrapposti interessi in gioco, consentendo in tempi brevi la realizzazione delle opere meno complesse e continuando la ricerca di soluzioni tecniche per la realizzazione di altre opere.
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, sentenza n. 5513 dell’ 8/10/2004