Rifiuti - Approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione di un lotto di discarica - Legittimità.
I comuni ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione emessa dal dirigente del settore ecologia ed energia per la realizzazione di un lotto di discarica controllata su un territorio compromesso dalla presenza di industrie insalubri e attività inquinanti, chiedendone l'annullamento. Il T.A.R. respinge il ricorso con le seguenti motivazioni.
1) Pur considerando che il paesaggio della zona risulta fortemente compromesso, la Regione ha considerato che "con il riempimento a totale chiusura della depressione il conseguente rimodellamento superficiale dell'area si possa recuperare e ripristinare almeno la componente percettiva del contesto ambientale"e che il "nuovo lotto di discarica nulla apporta in senso peggiorativo"; 2) Il d.lgs n. 36 del 2003 non determina l'inefficacia dei piani di smaltimento vigenti. L'art. 5 assegna invece alle regioni il termine di un anno per elaborare e approvare un programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 22 d.lgs n. 22 del 1997); 3) L'atto autorizzativi sarebbe solo in apparenza privo di motivazione poiché l'impianto in questione costituisce l'ultimo lotto di una discarica realizzata in fasi successive ma già globalmente autorizzata dalla Regione con un'unica delibera; 4) Sull'omissione della "adeguata pubblicità" vi è un generico richiama alla l.r. n. 1 del 2000 senza alcuna specificazione né indicazione delle formalità che sarebbero state omesse e senza considerare che a norma dell'art. 27 del d.lgs n. 22 del 1997 l'approvazione del progetto costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; 5) La mancata contestuale notificazione dell'atto richiamato per relationem nel provvedimento non rende illegittimo il provvedimento stesso poiché l'atto è accessibile ad istanza di parte; 6) Neppure è stato violato l'art. 14 della l. n. 241 del 1990 e i principi generali in tema di conferenza di servizi poiché l'esame e la valutazione del piano di gestione post operativa (art. 8 d,lgs n. 36 del 2003) attengono alla fase finale di gestione.
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, sentenza n. 3363 del 18/07/2005