T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, sentenza n. 344 del 10/02/2005: inquinamento elettromagnetico, localizzazione dei siti di trasmissione

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

1. Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Stazione telefonia mobile - Localizzazione - In classe 4 idrogeologica.
2. Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Stazione telefonia mobile - Localizzazione - In assenza di specifica previsione urbanistica.
3. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione avvio - Omissione - Esito del procedimento non modificabile con l'intervento del privato - Irrilevanza dell'omissione.

1. E' legittima, trattandosi di opera pubblica, l'installazione di un impianto radio base in area inserita in classe di fattibilità 4 - Fattibilità con gravi limitazioni, previa verifica della compatibilità degli interventi con la situazione di pericolosità esistente e nel caso in cui le opere non siano altrimenti localizzabili (nel caso di specie prima della realizzazione dell'opera era stata acquisita una specifica relazione tecnica che aveva escluso particolari rischi).
2. In assenza di specifica previsione urbanistica disciplinante la localizzazione dei siti di trasmissione, è legittimo il rilascio di provvedimento abilitativo a tale scopo. Ed invero è da ritenersi illegittimo un generalizzato diniego di autorizzazione di tale tipologia di impianti in relazione all'asserita mancanza di espresse e specifiche previsioni negli strumenti urbanistici vigenti, di disposizioni relative alla localizzazione degli stessi, anche alla luce del carattere di servizio pubblico di rete dei predetti impianti.
3. La comunicazione dell'avvio del procedimento relativo al rilascio di titolo abilitativo in sanatoria a favore di terzi è superflua nell'ipotesi in cui l'interessato non avrebbe potuto comunque addurre ulteriori elementi a supporto della conclusione dell'iter procedimentale. Di qui l'inidoneità dell'omissione a comportare l'annullamento del provvedimento emesso a conclusione del procedimento.
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, sentenza n. 344 del 10/02/2005


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