1 Rifiuti - Smaltimento - Rifuti da lavorazioni industriali - Assimilabilità ai RSU - Condizioni - Valutazione in concreto - Cavi elettrici - Triturati e sminuzzati - Non assimilabilità
2 Processo amministrativo - rapporti con il giudicato penale - Atti ricognitivi e atti di apprezzamento - Differenze - CTU recepita nel processo penale - Non è vincolante
3 Processo amministrativo - Memoria non notificata alle controparti - Elementi nuovi - Ancorché ricollegabili ai motivi dell'atto introduttivo - inammissibilità
1 . L'assimilazione dei residui derivanti da lavorazioni industriali ai fini dello smaltimento in impianti di discarica di prima categoria (ove vengono conferiti gli R.S.U.) secondo la Del. Com. Intermin. 27/7/1984 attuativa dell'art. 4 D.P.R. 915/1982 soggiace ad una duplice condizione, essendo necessario da un lato che la composizione merceologica sia analoga o comunque simile a quella dei materiali elencati alla lett. a), e dall'altro che - secondo un giudizio di carattere tecnico - il rifiuto non esponga comunque la salute dell'uomo ovvero l'ambiente a rischi superiori di quelli provocati dallo smaltimento degli R.S.U. (lett. b). Così i cavi elettrici pur inclusi tra i tra i rifiuti speciali assimilabili agli urbani - devono essere esaminati nelle condizioni in cui concretamente si trovano - nel caso di specie triturati e sminuzzati - al fine di al fine di compiere la valutazione prescritta alla successiva lett. b): la ratio della norma va, infatti, individuata nella finalità di escludere dal novero delle sostanze idonee ad essere assimilate quelle che, ad un esame obiettivo, presentano profili di tossicità e di nocività tali da sconsigliare lo smaltimento negli impianti per R.S.U., in quanto esporrebbero a maggior pericolo la salute pubblica e l'ambiente.
2. A sensi dell'art. 654 c.p.p. il giudicato penale ha forza vincolante in merito all'accertamento dei fatti materiali, ma non estende tale effetto alle valutazioni ed ai giudizi tecnici inerenti ai fatti già appurati. Così, una C.T.U. recepita nel processo penale non assume carattere cogente nel giudizio amministrativo, ma può essere utilmente raffrontata con il giudizio formulato dall'organo tecnicamente attrezzato e normativamente preposto alla tutela della salute pubblica; si deve infatti distinguere tra atti ricognitivi - che presuppongono un procedimento di accertamento e consistono in dichiarazioni di scienza relativi fatti constatati - dagli atti di apprezzamento i quali, pur presupponendo un'acquisizione di scienza, hanno riguardo a fatti suscettibili di varia valutazione e si risolvono nell'enunciazione di un giudizio estimativo circa l'oggetto della valutazione.
3. Sono inammissibili le censure enunciate in memoria non notificata alle controparti, non solo allorché risultino completamente nuove e non ricollegabili alle osservazioni contenute nell'atto introduttivo, ma anche quando si richiamino giuridicamente ad un motivo già dedotto nel ricorso originario, ma in realtà introducano elementi nuovi non tempestivamente indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
T.A.R. Lombardia – Brescia, sentenza n. 985 del 14/10/2005