Enti locali - Consorzio Parco nazionale dello Stelvio - Distribuzione delle competenze tra organi politici e la dirigenza . Spetta alla dirigenza in via esclusiva. Previsione regolamentare del potere presidenziale del potere autorizzatorio di interventi, impianti ed opere - Illegittimità -
Va preliminarmente osservato che l'emissione di autorizzazioni (o nulla-osta) costituisce attività tipicamente gestionale, di amministrazione concreta del territorio del tutto estranea alla funzione di indirizzo politico, estrinsecandosi nell'assenso o nel diniego del compimento di lavori o interventi nell'ambito del territorio amministrato.
Posta questa premessa, deve necessariamente rilevarsi come l'ordinamento degli Enti pubblici abbia subìto - con una serie significativa di riforme realizzate dal 1990 ad oggi - una radicale modifica nella distribuzione delle competenze tra gli organi politici e la dirigenza, sostanziatesi nella netta separazione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di direzione politica e le attribuzioni gestionali demandate ai funzionari. L'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, recita infatti testualmente: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati." Analoga disposizione è stata adottata dal legislatore all'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo unico delle autonomie locali.
La tassatività dell'enunciato principio rende pertanto illegittima una disposizione regolamentare che riconosca poteri gestionali in capo al Presidente del Consorzio.
T.A.R. Lombardia – Brescia, sentenza n. 690 del 27/06/2005