Danno ambientale - Principio di precauzione - Principio generale dell'ordinamento comunitario - Portata - Impianti di stoccaggio e termodistruzioni rifiuti liquidi - Rischio di esondazione - Pericolo di disastro ecologico - valutazione prudenziale che tenda ad eliminare il rischio - Legittimità .
Il principio di precauzione va definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici: la fissazione di un grado di rischio "tollerabile" per la società costituisce una decisione che implica un'elevata responsabilità sul piano politico, alla quale si può far fronte soltanto se - prima di essa - l'incertezza sia stata ridotta al minimo grazie all'impiego delle migliori risorse scientifiche disponibili: dopo un approfondimento completo ed esauriente si deve stabilire il grado di rischio di volta in volta tollerabile, rientrante nell'ambito di potere discrezionale rimesso alle autorità competenti. In caso di impianti di stoccaggio e termodistruzione di rifiuti liquidi nei pressi di un torrente, in assenza di certezze assolute su una possibile esondazione anche a lungo termine l'amministrazione ben può compiere una valutazione che - in via assolutamente prudenziale e sia pur nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità e dando adeguatamente conto del giudizio compiuto nell'esternazione del proprio potere - tenda ad eliminare il rischio, non esistendo una soglia di pericolo di un disastro ecologico che possa ritenersi accettabile, neppure in misura minima, a fronte della tutela di un valore fondamentale della persona quale quello della salute umana garantita dall'art. 32 Cost..
T.A.R. Lombardia – Brescia, sentenza n. 304 del 11/04/2005