T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sentenza n. 325 del 15/03/2006: Attrezzatura in stato di abbandono, violazione dell'art. 14 del D.lgs 22/1997

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Rifiuti – Art. 14 del D.lgs 22/1997 - Violazione – Attrezzatura in stato di abbandono - Ordinanza di rimozione - Legittimità.

L’attrezzatura sistemata in un’area privata da oltre due anni, obsoleta e ridotta allo stato di abbandono, non essendo idonea ad un ulteriore uso, rientra nella nozione di rifiuto ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 22 del 1997, come interpretato da D.L. n. 138 del 2002, convertito in Legge n. 178 del 2002.

E’ dunque legittima l’ordinanza comunale che qualifica come rifiuto una gru edile e ne ordina la rimozione.

T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – Sez. II, sentenza n. 325 del 15.03.06.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

 

FATTO e DIRITTO

1.Riferisce la società ricorrente di essere prorpietaria di una gru e di averla sistemata temporaneamente in un’area privata.

Il Comune ritenendola obsoleta ed in stato di abbandono e qualificandola come rifiuto ne ordinava la rimozione.

La società interessata ha presentato un ricorso al T. A. R., impugnando l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.

Il Comune si è costituito in giudizio contro deducendo puntualmente alle avverse doglianze.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006 .

2. La polizia municipale ha accertato in data 7/4/2002, la violazione dell’articolo 14 del D. lgs 22/1997 avendo trovato in stato di abbandono la gru edile di colore verde di proprietà della società ricorrente “obsoleta e ridotta allo stato di rottame” abbandonata già dal 3/4/2000 e, conseguentemente, il responsabile del servizio comunale competente ha adottato l’ordinanza, , oggetto della presente impugnativa, che ne ha disposto la rimozione.

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’articolo 14 del del D. lgs 22/1997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, l’attrezzatura in parola rientra nella nozione di rifiuto in quanto non appare suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre due anni. Infatti, come emerge dal verbale di accertamento e dalla relazione di servizio in atti, essa è obsoleta ed inidonea ad un ulteriore uso “in quanto presenta un vistoso arrugginimento delle funi e dei tiranti metallici, con crescita di muschio sulle carrucole di rinvio; vi sono spezzoni di cavo elettrico penzolanti ed alcune morsetterie dei collegamenti elettrici sono invase dalla ruggine, che peraltro si sta diffondendo anche sul traliccio della struttura. Inoltre, il timone di traino e le ruote sono avviluppate dai rovi”. Tali elementi di fatto puntualmente accertati evidenziano il carattere obsoleto e la natura di rottame di detto bene che non appare suscettibile di riutilizzo e, tenuto conto anche della inesistente manutenzione e del tempo trascorso senza utilizzo (oltre due anni), costituiscono elementi decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsene, contrariamente a quanto affermato, ora, negli scritti difensivi.

Correttamente, pertanto, il Comune ne ha disposto la rimozione a carico del proprietario.

4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila), oltre I. V. A. e C. P. A.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2006 .

 

Presidente     (L. Papiano)

Consigliere Rel.Est.   (U. Di Benedetto)

 

Depositata in Segretaria, ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186, in data

Bologna, lì

Il Segretario

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