Disposizioni Generali - Art. 1-4
ARTICOLO I
La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.
ARTICOLO 2
La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.
La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.
ARTICOLO 3
La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la libertà e l'eguaglianza.
Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività delle collettività e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale.
In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:
- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive e al turismo;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;
- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;
- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;
- promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'artigianato;
- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.
ARTICOLO 4
La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.
Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Organi della Regione - Art. 5-36
ARTICOLO 5
Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
ARTICOLO 6
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.
La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
Spettano al Consiglio:
1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;
3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché la vigilanza sui medesimi;
10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione; nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;
11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca delle deleghe;
12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni, e degli altri Enti locali;
13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;
15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
ARTICOLO 7
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 8
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
ARTICOLO 9
Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.
ARTICOLO 10
Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome.
I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per l'intera durata della legislatura. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta.
Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validità anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.
ARTICOLO 11
L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
ARTICOLO 12
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento. Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.
ARTICOLO 13
I1 regolamento interno disciplina le modalità delle votazioni.
ARTICOLO 14
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
ARTICOLO 15
Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni. I1 Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.
ARTICOLO 16
I1 Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali.
Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.
Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza.
L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
ARTICOLO 17
Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio,e, a tal fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
ARTICOLO 18
Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. È istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.
Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 16.
È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.
ARTICOLO 19
I1 regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni medesime.
ARTICOLO 20
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.
ARTICOLO 21
La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e alle leggi.
Spetta alla Giunta Regionale:
1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
2) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;
3) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione;
4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio Regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'Organizzazione di servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
5) sovraintendere agli uffici regionali;
6) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
7) deliberare ed approvare i contratti della Regione;
8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della commissione consiliare competente, in materia di rinuncie e transazioni;
9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché sulle rinuncie agli stessi;
10) sovraintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
11) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti.
La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'art. 6.
ARTICOLO 22
La Giunta è composta dal Presidente e da non più di sedici assessori, fra cui il Vice Presidente.
ARTICOLO 23
L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, e collegati a liste che indicano il nome del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi.
Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta.
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.
Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma, il Presidente si intende revocato.
ARTICOLO 24
L'ufficio di Presidente della Giunta e di Assessore è incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.
E' altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.
ARTICOLO 25
L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 23 del presente Statuto.
ARTICOLO 26
Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
ARTICOLO 27
Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
ARTICOLO 28
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
ARTICOLO 29
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
ARTICOLO 30
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
In tale caso il Consiglio delibera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli artt. 18, 4O, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente Statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza ritenga necessario l'esame urgente.
Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.
ARTICOLO 31
Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.
Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la Giunta.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.
ARTICOLO 32
Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa di componenti la Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altri componenti la Giunta.
Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Presidente incarica un altro Assessore di svolgerne le funzioni.
ARTICOLO 33
Il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i referendum previsti dal presente Statuto:
convoca e presiede la Giunta Regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e ne coordina l'attività; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio Regionale e uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
ARTICOLO 34
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.
ARTICOLO 35
Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva.
Il Presidente e gli assessori hanno altresì l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'art. 16 del presente Statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito.
Il Presidente può delegare a ciò un Assessore.
ARTICOLO 36
Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
Attività Legislativa - Art. 37-44
ARTICOLO 37
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
ARTICOLO 38
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettorali della Regione, ai Consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente Statuto.
L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.
I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 39
Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati dal Consiglio medesimo.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
ARTICOLO 40
Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.
Il regolamento interno prevede altresì procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
ARTICOLO 41
Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario, del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio Regionale entro il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.
In caso di rinvio, la legge è sottoposta al Consiglio Regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio Regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.
Il regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.
ARTICOLO 42
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.
Il testo della legge è preceduto dalla formula: «Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula: «La presente Legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda».
ARTICOLO 43
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
ARTICOLO 44
Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la norma dell'art. 38.
L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare.
I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'art. 125 della Costituzione, e sono pubblicati nei cinque giorni successivi.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga».
Al testo del regolamento segue la formula: «Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda».
Amministrazione Regionale - Art. 45-48
ARTICOLO 45
La Regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione e informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
ARTICOLO 46
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano.
La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilità dei funzionari.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
ARTICOLO 47
I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con legge regionale, uno dei quali è riservato ai dipendenti del Consiglio.
La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del personale garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori.
Il personale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge La Regione può conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalità stabilite dal Consiglio.
ARTICOLO 48
La Regione può con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati ad Enti locali.
La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio Regionale.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
Finanza e Bilancio - Art. 49-52
ARTICOLO 49
La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrati ve nei limiti delle leggi della Repubblica.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
ARTICOLO 50
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato entro il 3O settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Il bilancio mette in evidenza l costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.
Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.
Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.
Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
b) un preventivo delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio Regionale, dopo opportuno esame a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini, e nelle forme previste da legge regionale.
ARTICOLO 51
Il conto consuntivo è presentato entro il 3O aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio.
Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga del loro uffici.
La Giunta Regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
ARTICOLO 52
I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.
Partecipazione Popolare - Art. 53-55
ARTICOLO 53
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.
La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.
ARTICOLO 54
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politica, legislativo ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.
Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.
La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.
ARTICOLO 55
La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generali gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali, e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.
Iniziativa Popolare - Art. 56-61
ARTICOLO 56
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'art. 6, comma quinto, punti, 1), 2), 3), 8), 1O), 13), 14), 15), 16 e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più, purché con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
ARTICOLO 57
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.
I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio Regionale.
Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 58
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare, l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 15, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.
Il regolamento del Consiglio Regionale prevede speciali procedere d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o a altre organizzazioni sociali di rilievo regionale.
ARTICOLO 59
Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle Commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio Regionale e su di essa il Consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
ARTICOLO 60
Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonché per la modifica dello Statuto.
Sull'ammissibilità delle proposte decide l'ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
ARTICOLO 61
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio Regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.
Referendum - Art. 62-66
ARTICOLO 62
La Regione riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra la comunità regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.
ARTICOLO 63
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità l'ufficio di presidenza.
Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
ARTICOLO 64
Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'art. 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche queste ultime.
ARTICOLO 65
Il Consiglio Regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale:
Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
ARTICOLO 66
La legge regionale, disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.
Rapporti con gli Enti Locali - Art. 67-73
ARTICOLO 67
I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale.
La Regione favorisce l'attività degli Enti locali, ne coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia.
La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Province, dei Comuni, dei comprensori e delle altre forme associate.
ARTICOLO 68
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento del servizi della Regione.
Le funzioni amministrative della Regione possono essere esercitate da organismi regionali a dimensione comprensoriale o circondariale.
La legge garantisce la partecipazione delle Province e dei Comuni alla formazione degli organi regionali comprensoriali e circondariali.
ARTICOLO 69
La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata.
La Regione può anche avvalersi degli uffici degli Enti stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate.
La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.
Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.
ARTICOLO 70
Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti dalla Costituzione.
ARTICOLO 71
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio Regionale.
L'ufficio di presidenza le sottopone alla commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta.
ARTICOLO 72
La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio Regionale può essere chiesta da ciascun Consiglio comunale interessato.
ARTICOLO 73
Il Consiglio Regionale può assegnare annualmente contributi, a carico del bilancio della Regione, alle Province, ai Comuni anche riuniti in forme associative, o ad altri Enti locali, per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle legge regionali.
Revisione dello Statuto - Art. 74
ARTICOLO 74
Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.