Statuto della Provincia di Milano

Pubblicato: 18 Settembre 2008

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazioni 22 aprile e 3 giugno 1999, n.11407/2301/95, esecutive con provvedimenti dell'Organo Regionale di Controllo 16 giugno 1999, nn. 99/7635 e 99/9990.

LUGLIO 1999

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Provincia di Milano: missione e funzioni.

Art. 2. Territorio della Provincia.

Art. 3. Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente.

Art. 4. Attività regolamentare della Provincia.

Art. 5. Pubblicità degli atti.

TITOLO II

DECENTRAMENTO

Art. 6. Circondari.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7. Riunioni ed assemblee.

Art. 8. Istanze.

Art. 9. Petizioni e proposte.

Art. 10. Consultazioni.

Art. 11. Referendum consultivo.

Art. 12. Referendum di iniziativa popolare.

Art. 13. Collaborazione con altri enti.

Art. 14. Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI

Art. 15. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 16. Istituzione e funzioni.

Art. 17. Prerogative.

Art. 18. Elezione.

Art. 19. Ineleggibilità.

Art. 20. Incompatibilità.

Art. 21. Durata in carica; cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca.

Art. 22. Sede e mezzi.

Art. 23. Relazioni al Consiglio Provinciale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 24. Organi Istituzionali.

CAPO I

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 25. Articolazioni del Consiglio.

Art. 26. Elezioni, composizione e durata del Consiglio.

Art. 27. Convalida degli eletti e surrogazione. Dimissioni dei Consiglieri - Consigliere anziano.

Art. 28. Supplenza dei Consiglieri.

Art. 29. Competenze del Consiglio Provinciale.

Art. 30. Prerogative dei Consiglieri.

Art. 31. Indirizzi per le nomine.

Art. 32. Consiglieri Provinciali.

Art. 33. Ufficio di Presidenza.

Art. 34. Competenze del Presidente del Consiglio.

Art. 35. Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 36. Revoca del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio.

Art. 37. Gruppi consiliari e nomina del capo Gruppo.

Art. 38. Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare.

Art. 39. Conferenza dei capi Gruppo.

Art. 40. Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale.

Art. 41. Commissioni consiliari permanenti.

Art. 42. Commissioni particolari.

Art. 43. Attività del Consiglio provinciale.

Art. 44. Sedute pubbliche.

Art. 45. Regolamento interno.

CAPO II

GIUNTA PROVINCIALE

Art. 46. Composizione ed elezione.

Art. 47. Convocazione della Giunta.

Art. 48. Informazione sugli atti.

Art. 49. Competenze della Giunta.

CAPO III

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 50. Presidente della Provincia.

Art. 51. Mozione di sfiducia.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 52. Uffici provinciali e servizi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 53. Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale.

Art. 54. Struttura organizzativa.

CAPO III

DIRIGENZA

Art. 55. Segretario Generale.

Art. 56. Vice Segretario Generale - Funzioni.

Art. 57. Posizioni Dirigenziali.

Art. 58. Direttore Generale.

Art. 59. Responsabilità dei Dirigenti

CAPO IV

SERVIZI

Art. 60. Servizi pubblici provinciali.

Art. 61. Aziende speciali: Organi - Funzionamento.

Art. 62. Istituzioni: Organi - Funzionamento.

Art. 63. Società per azioni.

Art. 64. Consorzi: Organi - Funzionamento.

Art. 65. Nomina e designazione di rappresentanti provinciali in Enti e Società riservate al Consiglio provinciale.

Art. 66. Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma.

Art. 67. Revoca degli Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 68. Ordinamento finanziario.

Art. 69. Demanio e patrimonio.

CAPO II

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 70. Ordinamento contabile.

Art. 71. Gestione del bilancio.

Art. 72. Risultati di gestione e conto consuntivo.

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 73. Controlli di gestione.

Art. 74. Collegio dei Revisori.

Art. 75. Incompatibilità alla carica di revisore.

CAPO IV

TESORERIA

Art. 76. Tesoreria e riscossione delle entrate.

CAPO V

CONTRATTI

Art. 77. Contratti.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 78. Principi.

Art. 79. Motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Art. 80. Responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 81. Tesserino di riconoscimento dei dipendenti provinciali.

Art. 82. Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

Art. 83. Accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

CAPO I

RESPONSABILITA'

Art. 84. Responsabilità.

Art. 85. Responsabilità verso terzi.

Art. 86. Responsabilità verso la Provincia.

Art. 87. Responsabilità dei contabili.

Art. 88. Responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Art. 89. Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni.

Art. 90. Patrocinio legale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 91. Nomine e designazioni negli Enti.

Art. 92. Atti di competenza dei Dirigenti.

Art. 93. Funzioni o competenze autonome.

Art. 94. Composizione dei Gruppi in via transitoria.

Art. 95. Entrata in vigore.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Provincia di Milano: missione e funzioni

La Provincia di Milano:

1. è ente di rilievo costituzionale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea;

2. ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;

3. ha, altresì, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

4. è titolare di funzioni che esercita in base al principio di sussidiarietà; principio secondo il quale l’Ente funzionalmente e territorialmente più vicino alle esigenze o ai bisogni comunque manifestati o sorti nell’ambito della comunità Provinciale, ha potestà per il soddisfacimento degli stessi;

5. esercita, comunque, tutte le funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi, regolamentari o negoziali;

6. è area metropolitana ed in tale contesto intende affermarsi ed operare quale autorità metropolitana, aggiungendo la denominazione di “Città Metropolitana”;

7. è l’Ente locale intermedio tra Regione e Comuni, raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale ed ambientale da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Tutto il territorio Provinciale - in considerazione della sua ampiezza, delle sue peculiarità, in relazione alle esigenze della popolazione ed al fine di garantire miglior funzionalità ai servizi - è suddiviso in Circondari;

8. nell’esercizio della funzione di cui sopra, rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l’identità delle comunità locali ;

9. garantisce la pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione e collabora con essi per migliorare le loro strutture organizzative ed i servizi dati al territorio;

10. favorisce la collaborazione e l’integrazione funzionale dei Comuni - in particolare tra quelli di minori dimensioni - anche attraverso i Circondari;

11. favorisce l’istituzione di municipalità laddove le stesse siano espressamente previste dagli statuti comunali. Favorisce, altresì, in accordo con i Comuni, gli accorpamenti, le fusioni e le modifiche dei confini degli stessi;

12. esercita le proprie funzioni anche a mezzo di aziende speciali, istituzioni, società;

13. tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini metropolitani prevenendo ogni e qualsiasi discriminazione. E’ impegnata, inoltre, a garantire, a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio, libertà, uguaglianza e possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, riconoscendo le potenzialità positive che possono derivare dalle specificità e dalle differenze;

14. promuove costantemente un confronto con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di enti locali. In questo quadro coordina le attività di soggetti istituzionali e privati per affrontare i processi di sviluppo economico territoriale ed ambientale, al fine di rafforzare la capacità di governo dell’area metropolitana, nel rispetto dei diritti delle generazioni future e della sostenibilità dello sviluppo;

15. definisce, mediante un costante confronto con i Comuni, la pianificazione territoriale di coordinamento - secondo principi di sviluppo policentrico, strutturato e discontinuo - che valorizzi la qualità ambientale ed il riordino urbanistico dell’area metropolitana;

16. intrattiene rapporti culturali e sociali con Paesi esteri assumendo anche iniziative di cooperazione internazionale;

17. promuove e favorisce il pluralismo culturale ed educativo ma salvaguarda e sostiene tutte le forma espressive proprie della cultura e della tradizione delle comunità sul territorio milanese;

18. promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l’attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;

19. favorisce le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire l’effettiva pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;

20. favorisce il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;

21. si propone di qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo delle “carte dei servizi”, basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della collaborazione sia dei cittadini-utenti che degli operatori coinvolti.

ART. 2

Territorio della Provincia

1. La Provincia di Milano è costituita dalla popolazione e dai territori dei seguenti Comuni: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Besana in Brianza, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Burago di Molgora, Buscate, Busnago, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d’Adda, Correzzana, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Desio, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Giussano, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Liscate, Lissone, Locate di Triulzi, Macherio, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Mezzago, Milano, Misinto, Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Nerviano, Nosate, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Renate, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribbiano, Triuggio, Truccazzano, Turbigo, Usmate Velate, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Villa Santa, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

ART. 3

Gonfalone – Stemma – Sigillo – Distintivo del Presidente

1. La Provincia di Milano, quale segno distintivo, ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone approvati dal Consiglio Provinciale.

2. L’uso dello Stemma e del Gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri Enti od associazioni operanti nel territorio Provinciale.

3. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo Stemma.

4. Distintivo del Presidente è una fascia con i colori e lo Stemma della Provincia, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

5. L’esposizione del Gonfalone deve essere sempre accompagnata da quella della bandiera della Repubblica italiana e della Unione Europea.

ART. 4

Attività regolamentare della Provincia

1. La Provincia di Milano adotta Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

ART. 5

Pubblicità degli atti

1. La Provincia di Milano provvede alla pubblicazione ufficiale degli atti all’Albo Pretorio.

2. La Provincia promuove forme di ampia pubblicizzazione – anche attraverso strumenti informatici – dell’attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.

TITOLO II

DECENTRAMENTO

ART. 6

Circondari

1. Il territorio della Provincia di Milano è suddiviso in Circondari. Presso ogni Circondario è istituita l’Assemblea del Circondario, composta dai Sindaci, che elegge al proprio interno il Presidente. L’Assemblea del Circondario partecipa all’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione Provinciale e alla definizione di interventi e progetti di rilevanza sovracomunale in cui sia coinvolta la Provincia.

2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi, degli uffici e delle attività Provinciali decentrabili, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati, la riorganizzazione, la diffusione e il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi alle persone e alle imprese erogati da soggetti pubblici e la cooperazione tra gli stessi.

3. Per facilitare l’ottenimento degli obiettivi di cui al primo comma la Provincia persegue, in applicazione delle leggi vigenti, l’unificazione tra gli ambiti territoriali dei Circondari e gli ambiti territoriali individuati da altri soggetti pubblici per l’erogazione di servizi di primo e di secondo livello.

4. I Circondari sono istituiti, previa consultazione con i Comuni, con provvedimento del Consiglio Provinciale assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

5. La definizione dei perimetri dei Circondari e dei capoluoghi di circondario sede dell’Assemblea dei Sindaci e dei servizi Provinciali decentrati è deliberata dal Consiglio Provinciale, previa consultazione con i Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto. Entro lo stesso termine sono definiti funzioni, servizi, uffici che ivi saranno decentrati e i relativi organici.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 7

Riunioni ed assemblee

1. I Consiglieri Provinciali, al fine di sollecitare il Consiglio o la Giunta su esigenze della collettività Provinciale, ovvero anche di una sola parte di essa, possono indire riunioni o assemblee al fine di consultare la popolazione. Le riunioni sono pubbliche mentre le assemblee sono riservate agli elettori di uno o più Collegi.

2. Le assemblee possono essere convocate, anche su richieste di un significativo numero di elettori, con l’indicazione degli argomenti da trattare, purchè finalizzati ad azioni riconducibili alle funzioni e ai compiti istituzionali e sociali della Provincia. La richiesta deve essere rivolta al Presidente e su di essa decide la Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio.

ART. 8

Istanze

1. Le istanze presentate da cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi verranno esaminate dagli organi competenti.

2. La risposta dovrà essere fornita entro il termine massimo di centottanta giorni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale.

ART. 9

Petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Il Presidente della Provincia e la Giunta, informato il Consiglio, decidono, relativamente alle petizioni e proposte di loro competenza, se dar seguito alle richieste, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro trenta giorni dal deposito delle petizioni. Se si fa seguito alla richiesta, il Consiglio si esprime entro novanta giorni dalla presentazione. Le petizioni e proposte di competenza del Consiglio vengono esaminate secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono presentare proposte articolate di deliberazioni che la Provincia avrebbe interesse ad adottare. Il Presidente della Provincia, sentito il parere della Giunta ed informato il Consiglio, decide entro trenta giorni se dar corso nelle forme ordinarie al relativo procedimento o respingere la proposta dandone adeguata motivazione e comunicazione al Consiglio Provinciale.

3. Nel caso in cui la petizione o la proposta sia stata sottoscritta da almeno tremilacinquecento cittadini, residenti nel territorio della Provincia, gli organi competenti la discutono entro novanta giorni dalla presentazione.

ART. 10

Consultazioni

1. La Provincia di Milano può consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche ed acquisire apporti di Enti ed Associazioni.

2. La Provincia può istituire Consulte dei cittadini e delle Associazioni dei Comuni per gli ambiti e le materie determinati dal Consiglio Provinciale.

ART. 11

Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazioni approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi, anche solamente su una parte del territorio, su materie di esclusiva competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio predispone il Regolamento sulle modalità di svolgimento dei referendum.

ART. 12

Referendum di iniziativa popolare

1. E’ ammesso il referendum popolare consultivo, con esclusione delle materie concernenti modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti o relative a bilancio, contabilità e finanza, quando ne facciano richiesta scritta almeno trentamila iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il referendum riguardi parte del territorio la richiesta deve essere presentata da almeno il cinque per cento degli iscritti.

2. Il quesito referendario deve essere chiaro e redatto in modo tale che l’elettore possa rispondere sì o no.

3. L’ammissibilità del referendum è valutata da una Commissione presieduta dal Difensore civico e da due docenti universitari estratti a sorte fra gli ordinari di diritto pubblico delle Università milanesi.

4. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

5. Sull’esito del referendum popolare il Consiglio ha l’obbligo di deliberare entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 13

Collaborazione con altri enti

1. La Provincia di Milano può individuare modalità, anche non previste dallo Statuto, per dare attuazione ai principi contenuti nell’art. 1.

2. La Provincia aderisce agli organismi di livello nazionale e regionale di unione tra Enti locali e ne favorisce l’attività.

ART. 14

Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana

1. E’ costituita l’Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Milano di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni in essa ricompresi.

2. L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per discutere, in forma consultiva:

a) le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale;

b) pareri, previa discussione, su atti fondamentali riguardanti la legge annuale finanziaria e il Piano regionale di sviluppo;

c) il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere generale;

d) i piani di settore relativi all’intero territorio Provinciale.

3. All’Assemblea, alla quale possono intervenire i Consiglieri Provinciali, partecipano esclusivamente i Sindaci o i loro delegati.

4. La determinazione di consultare l’Assemblea dei Sindaci è assunta dalla Giunta, tramite il Presidente, o da un terzo dei Consiglieri Provinciali.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI

ART. 15

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti

1. La Provincia di Milano riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi dipendenti, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi Uffici e Servizi.

2. Il richiedente, in caso di mancato accoglimento dell’istanza, fermi restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al Difensore civico, il quale provvederà immediatamente.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

ART. 16

Istituzione e funzioni

1. E’ istituito nella Provincia di Milano il Difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico svolge, altresì, funzioni di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quarto dei Consiglieri Provinciali nel termine di giorni dieci dalla affissione all’Albo Pretorio.

3. La funzione di cui al comma 2 viene svolta esclusivamente per le deliberazioni concernenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Il Difensore civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima - in relazione ai vizi denunciati - ne dà comunicazione al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale entro quindici giorni dalla richiesta, invitandoli per quanto di competenza ad attivarsi per l’eliminazione dei vizi riscontrati. Se la Giunta o il Consiglio non ritengono di modificare la propria deliberazione, la stessa acquista efficacia solamente se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 17

Prerogative

1. Il Difensore civico, qualora - autonomamente o su istanza di cittadini singoli o riuniti in Associazioni - rilevi abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, dell’Amministrazione o di altri Enti che, in qualunque modo, abbiano incidenza sull'attività della prima nei confronti dei cittadini, ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio Provinciale.

2. La comunicazione del Difensore civico è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Difensore civico ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della struttura senza alcuna preventiva autorizzazione. Il personale interpellato ha l’obbligo di fornire al Difensore civico i dati e le informazioni richieste e di facilitare l’adempimento del suo compito.

4. Al Difensore civico sono comunque trasmessi tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, qualora ne faccia richiesta

5. Il Regolamento definisce le forme e le modalità di ricorso al Difensore civico, curandone le relative forme di pubblicità. E’ escluso il ricorso al Difensore civico da parte dei dipendenti dell’Amministrazione Provinciale sulle materie relative al rapporto di lavoro, nonché da parte dei soggetti con i quali la Provincia stessa abbia in corso un contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti per legge.

6. Il Difensore civico può coordinare la propria attività con quella di Difensori civici di altri Enti locali e con quello regionale.

ART. 18

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia fra cittadini che per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

4. Chiunque può autocandidarsi o proporre candidature, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, allegando dettagliato curriculum.

ART. 19

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili all’Ufficio di Difensore civico:

coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;

b) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell’Amministrazione regionale, del a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, Provinciali, comunali e circoscrizionali e Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate;

c) i titolari, Amministratori e Dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i Dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;

e) i dipendenti della Provincia di Milano o gli ex dipendenti della Provincia che abbiano cessato l’attività lavorativa da meno di cinque anni.

ART. 20

Incompatibilità

1. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di Amministratore di Enti, Istituti ed Aziende Pubbliche o di Enti ed imprese a partecipazione pubblica.

ART.21

Durata in carica; cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il Difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell’incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.

3. L’incompatibilità comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione dell’incompatibilità; la decadenza è dichiarata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi.

ART. 22

Sede e mezzi

1. Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici Provinciali.

2. Il Difensore civico si avvale di una segreteria.

ART. 23

Relazioni al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando – ove lo ritenga – osservazioni e suggerimenti.

3. Il Consiglio Provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune entro trenta giorni dalla richiesta.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 24

Organi Istituzionali

1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente.

2. L’espressione “Presidente” usata nel presente Statuto sta a significare “Presidente della Provincia”.

CAPO I

CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 25

Articolazioni del Consiglio

1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.

ART. 26

Elezioni, composizione e durata del Consiglio

1. L’elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 27

Convalida degli eletti e surrogazione

Dimissioni dei Consiglieri

Consigliere Anziano

1. Nella prima seduta, successivamente alle elezioni, il Consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità od incompatibilità, provvedendo alla loro sostituzione.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle dimissioni. L’argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all’ordine del giorno.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dallo stesso al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

4. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, per Consigliere anziano deve intendersi il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta.

ART. 28

Supplenza dei Consiglieri

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dell’art. 27.

ART. 29

Competenze del Consiglio Provinciale

1) Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di programmazione delle funzioni della Provincia.

2) Il Consiglio svolge altresì funzioni di controllo politico-amministrativo, inteso come confronto tra i programmi espressi dalle diverse componenti consiliari, nonché come verifica critica sulla corrispondenza tra il Programma del Presidente ed il suo stato di attuazione. Entro i termini di legge o, in mancanza, preventivamente alla presentazione del Bilancio preventivo la Giunta, in un’apposita seduta, relaziona al Consiglio lo stato di attuazione del precedente esercizio.

3) Il Consiglio è dotato di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge;

4) In particolare, spetta al Consiglio: l’individuazione, tramite la programmazione, delle scelte e degli indirizzi amministrativi dell’Ente e dei conseguenti Piani finanziari, riguardo ai singoli settori di attività della Provincia.

5) Il Consiglio ha diritto di ottenere dai rappresentanti nominati o designati presso Enti, Aziende ed Istituzioni, operanti nell’ambito della Provincia ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse – ogni volta venga richiesto da un Consigliere Provinciale nell’ambito della Commissione competente ed almeno una volta l’anno – idonee relazioni sull’attività degli stessi.

6) Il Consiglio approva in particolare, ferme restando le altre competenze previste dalla legge:

(a) la proposta degli indirizzi generali di governo ed i relativi aggiornamenti;

(b) il bilancio preventivo, i suoi allegati, le variazioni e gli assestamenti;

(c) l’assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione di obbligazioni;

(d) il conto consuntivo ed i suoi allegati.

7) Spetta inoltre al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

8) Il Consiglio può indicare gli orientamenti generali che la rappresentanza Provinciale deve assumere negli Enti, Istituzioni e Società partecipate.

ART. 30

Prerogative dei Consiglieri

I Consiglieri della Provincia:

1. con istanza sottoscritta da almeno un quarto dei membri componenti il Consiglio, possono sottoporre al controllo del Difensore civico Provinciale le deliberazioni della Giunta e del Consiglio concernenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

2. con istanza sottoscritta da almeno un quinto dei membri componenti il Consiglio, possono chiedere che, in un termine non superiore a dieci giorni, il Presidente del Consiglio convochi il Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

3. Hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione. A richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio o da altro apposito Regolamento consiliare.

ART. 31

Indirizzi per le nomine

1. Nella definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni, di cui al precedente art. 29, il Consiglio deve ispirarsi a criteri di professionalità, competenza o esperienza.

2. Gli indirizzi debbono altresì prevedere i casi e le modalità di revoca dei rappresentanti stessi.

ART. 32

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l’intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre argomenti da esaminarsi dal Consiglio Provinciale.

3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni alle quali il Presidente della Provincia o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto alla collaborazione degli uffici della Provincia.

6. Il Consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo Gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni vengono effettuate al Consigliere più anziano d’età.

ART. 33

Ufficio di Presidenza

1. Effettuati gli adempimenti di cui al precedente art. 27, il Consiglio elegge l’Ufficio di Presidenza, composto da tre Consiglieri: un Presidente e due vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Almeno uno dei componenti l’Ufficio di Presidenza è eletto fra i Consiglieri di minoranza secondo le modalità specificate ai commi successivi.

2. E’ proclamato eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede a successive votazioni ed è proclamato Presidente il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all’elezione dei due vice Presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

6. Il Presidente del Consiglio sceglie il vice Presidente incaricato delle funzioni vicarie.

7. Sino all’elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente della Provincia neo-eletto.

8. L’Ufficio di Presidenza rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

9. L’Ufficio di Presidenza si avvale di una segreteria.

ART. 34

Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce l’ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei capi Gruppo;

b) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei capiGruppo;

c) ha l’obbligo di iscrivere all’ordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le procedure previste dall’art. 40, comma 3, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l’attività in relazione ai lavori del Consiglio;

e) è tenuto a riunire il Consiglio, entro dieci giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

f) non può presiedere le adunanze del Consiglio Provinciale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal vice Presidente non vicario ed, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

2. Al Presidente del Consiglio è attribuita un’indennità di carica entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 35

Funzioni dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal vice Presidente con funzioni vicarie ed in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo dall’altro vice Presidente.

ART. 36

Revoca del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio

1. Un terzo dei Consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio.

2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Consigliere anziano, dandone notizia all’interessato ed al Presidente della Provincia. Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

3. La seduta per l’esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere anziano.

4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 37

Gruppi consiliari e nomina del capo Gruppo

1. Tutti i Consiglieri Provinciali appartengono ad un Gruppo consiliare.

2. In sede di prima formazione, i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati e possono essere costituiti anche da un unico Consigliere quale rappresentante di una realtà politico-amministrativa.

3. I Consiglieri possono costituire un Gruppo misto o aderire ad altro Gruppo. Non può essere costituito più di un Gruppo misto. Ad eccezione dell’ipotesi del Gruppo misto, per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri. In ogni caso il Gruppo inizialmente formato dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati continua ad essere validamente costituito anche quando il Gruppo stesso - per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo - risulti essere formato da un solo Consigliere.

4. Ogni Gruppo elegge un capo Gruppo.

ART. 38

Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare

1. Il Consiglio Provinciale con apposite deliberazioni assicura a ciascun Gruppo consiliare - in relazione alla sua consistenza - la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale, idonei allo svolgimento delle attività dei componenti i singoli Gruppi. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale individuano le attività istituzionali dei Gruppi consiliari ammesse a beneficiare dei fondi e dei mezzi a favore dei Gruppi stessi.

2. Nella pianta organica del personale vengono individuate le unità e le qualifiche del personale a disposizione dei Gruppi consiliari.

3. La contabilità delle spese relative ai Gruppi consiliari verrà tenuta in capitoli separati rispetto alla normale gestione delle spese Provinciali. La gestione dei fondi fa capo al Dirigente preposto all’attività del Consiglio in conformità ad apposito regolamento. Il regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei fondi e dei mezzi a disposizione di ciascun Gruppo consiliare.

4. Le comunicazioni ai capi Gruppo sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza e presso la sua residenza.

ART. 39

Conferenza dei capi Gruppo

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei capi Gruppo.

2. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l’Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di uno o più capi Gruppo consiliari.

4. Il Presidente della Provincia è membro di diritto della Conferenza dei capi Gruppo.

5. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capo Gruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.

6. Il programma di lavoro ed i calendari adottati all’unanimità diventano esecutivi e sono obbligatori. In caso contrario l’Ufficio di Presidenza, sulla base delle opinioni espresse, predispone una proposta sulla quale si pronuncia il Consiglio.

ART. 40

Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale

1. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.

2. A tal fine, il Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta al mese, convoca la Conferenza dei capi Gruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. L’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale è recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata; nello stesso termine deve essere recapitato l’ordine del giorno e il testo integrale delle deliberazioni proposte. In caso di urgenza il termine è abbreviato a ventiquattro ore.

ART. 41

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il loro numero verrà determinato dal Consiglio.

2. Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l’esame di questioni sulle quali devono riferire all’Assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.

3. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

4. Ogni singola Commissione verifica annualmente, unitamente all’Assessore competente per materia, i lavori svolti durante l’anno e programma le attività per l’anno successivo.

5. Le Commissioni possono inoltre disporre l’audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, Società per azioni.

ART. 42

Commissioni particolari

1. Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse Provinciale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o d’inchiesta e Commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

2. E’ istituita la Commissione permanente sui temi della donna, per il cui funzionamento si rinvia ad apposito Regolamento.

ART. 43

Attività del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività secondo il calendario predisposto ai sensi del precedente art. 40.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Provincia, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni.

ART. 44

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

3. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale di mantenere l’ordine. Ad esso spettano, altresì, i poteri necessari per garantire l’osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

ART. 45

Regolamento interno

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO II

GIUNTA PROVINCIALE

ART. 46

Composizione ed elezione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia e dal numero massimo di Assessori consentito dalla legge.

2. Il Presidente attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun Assessore e tra di essi sceglie il vice Presidente.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell’adunanza.

4. In caso di dimissioni o di revoca degli Assessori, il Presidente provvede alla loro sostituzione, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

ART. 47

Convocazione della Giunta

1. La Giunta viene convocata secondo il calendario e l’ordine del giorno stabilito dalla Presidenza: entrambi dovranno pervenire ai singoli Assessori almeno un giorno libero prima dell’adunanza.

2. Non sono ammessi alla votazione argomenti sui quali, preventivamente, non siano stati espressi pareri obbligatori.

ART. 48

Informazione sugli atti

1. Le copie integrali dei provvedimenti assunti dal Consiglio e dalla Giunta, con gli atti in essi richiamati, ed i verbali della Giunta sono recapitati a ciascun Gruppo consiliare per il tramite del Capo Gruppo.

ART. 49

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell’amministrazione dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario o dei Dirigenti.

3. Spettano, in particolare, alla Giunta:

a) l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

b) le relazioni al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

c) la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

d) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;

e) il controllo dei risultati di gestione;

f) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO III

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 50

Presidente della Provincia

1. Il Presidente dalla Provincia:

a) è eletto secondo le modalità previste dalla legge;

b) ha la legale rappresentanza dell’Ente;

c) convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all’esecuzione degli atti;

d) può delegare, in relazione al compimento di singoli atti, la rappresentanza della Provincia ad Assessori, Consiglieri e Dirigenti nei casi in cui questi ultimi non abbiano già il potere di vincolare l’Amministrazione;

e) nomina i componenti della Giunta, sceglie il vice Presidente, attribuisce le materie di competenza degli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;

f) può revocare e sostituire gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio;

h) nomina il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Provinciali;

j) può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art.58.

2. Spettano inoltre al Presidente, salvo delega, l’emanazione degli atti che leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza.

ART. 51

Mozione di sfiducia

1. Nei confronti del Presidente della Provincia e della Giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La mozione, sottoscritta da due quinti dei Consiglieri assegnati, deve essere presentata al Presidente del Consiglio, il quale convoca il Consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione medesima.

3. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

T I T O L O V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 52

Uffici Provinciali e servizi

1 Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano in unità organizzative che sono aggregate, come disposto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.

2 Nel medesimo Regolamento sono disciplinate le modalità di conferimento degli uffici e dei servizi nonché di gestione delle varie attività.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 53

Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti nel tempo, nonché per quanto di competenza ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore, dagli accordi collettivi decentrati stipulati con le rappresentanze sindacali aziendali

ART. 54

Struttura organizzativa

1. L’assetto organizzativo si articola:

- nelle posizioni di Segretario Generale e Vice Segretario Generale

- nelle posizioni dirigenziali.

CAPO III

DIRIGENZA

ART. 55

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia da cui assume le direttive.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

4. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei capi Gruppo con funzioni consultive.

ART. 56

Vice Segretario Generale

Funzioni

1. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale - che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo - scelto dal Presidente tra i Dirigenti amministrativi dell’Ente.

ART. 57

Posizioni Dirigenziali

1. La direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, è attribuita ai Dirigenti della Provincia.

2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai Dirigenti spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

ART. 58

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare – nell’ambito dell’assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – un Direttore Generale.

2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

b) sovrintende alla gestione dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, coordinando l’attività dei dirigenti della Provincia.

c) predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.

ART. 59

Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.

2. Ai Dirigenti si applicano in materia di pubblicità patrimoniale le stesse norme previste per i Consiglieri Provinciali.

CAPO IV

SERVIZI

ART. 60

Servizi pubblici Provinciali

1. La Provincia di Milano provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali, nelle forme previste dalla legge.

ART. 61

Aziende speciali

Organi - Funzionamento

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. L'Azienda speciale disciplina col proprio Statuto l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente, con esclusione delle modalità di nomina e di revoca degli Amministratori.

ART. 62

Istituzioni

Organi - Funzionamento

1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART. 63

Società per azioni

1. La Provincia può gestire i Servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata - senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica - qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del Servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. L'atto costitutivo della Società può prevedere la riserva di nomina, da parte Provinciale, di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

ART. 64

Consorzi

Organi - Funzionamento

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire Consorzi con i Comuni e le altre Province.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni ed i poteri degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio.

3. Il Consiglio Provinciale, nell’ambito della sua attività di indirizzo, esprime orientamenti per la predisposizione dei bilanci e per la loro attuazione da trasmettere ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi

4. Gli Enti devono trasmettere all'Amministrazione Provinciale gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti. La Provincia trasmette per conoscenza ai capi Gruppo i conti consuntivi dei Consorzi.

ART. 65

Nomina e designazione di rappresentanti provinciali

in Enti e Società riservate al Consiglio provinciale

1. Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo di Enti e società in numero pari o maggiore di due, almeno uno deve essere espressione della minoranza consiliare. In ogni caso almeno un terzo dei rappresentanti deve essere espresso dalla minoranza.

2. Nessuno può essere designato per un periodo superiore a due mandati e comunque non superiore agli otto anni.

3. Se non ostino motivi di incompatibilità, i rappresentanti della Provincia in ogni singolo Ente devono, almeno per un terzo, essere Consiglieri Provinciali.

4. Il Consiglio Provinciale, nei casi previsti dalla legge, provvede alle nomine ed alle designazioni a scrutinio segreto. Qualora nelle nomine o designazioni sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procede col metodo del voto limitato.

ART. 66

Altre forme di cooperazione:

Convenzioni e Accordi di programma

1. La Provincia di Milano coopera con Comuni e Province mediante Convenzioni, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. La Provincia si riserva di prevedere altre modalità di cooperazione nelle forme previste dalla legge.

ART. 67

Revoca degli Amministratori

di Aziende speciali ed

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy