Statuto CCIAA di Milano

Pubblicato: 18 Settembre 2008

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 23 del 24 novembre 1998

Indice

Titolo I - Disposizioni generali
art. 1 - Natura

art. 2 - Sede ed emblema

art. 3 - Finalità ed attribuzioni

art. 4 - Delegificazione e semplificazione

art. 5 - Sussidiarietà e complementarità

art. 6 - Concorrenza e mercato

art. 7 - Qualità dell’azione amministrativa

art. 8 - Sistema camerale

Titolo II - Organizzazione

capo I - norme generali

art. 9 - Organi e Segretario Generale

capo II - il consiglio

art. 10 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell’organo

art. 11 - Competenze e funzioni

art. 12 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

art. 13 - Funzionamento

art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

art. 15 - Modalità di costituzione del Consiglio

capo III - la giunta

art. 16 - Composizione e durata del mandato

art. 17 - Competenze e funzioni

art. 18 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

art. 19 - Funzionamento

capo IV - il presidente

art. 20 - Competenze e funzioni

capo V - il collegio dei revisori dei conti

art. 21 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

art. 22 - Competenze e funzioni

Titolo III- Ordinamento e strumenti

Capo I - il segretario generale

art. 23 - Nomina, competenze e funzioni

capo II - la struttura

art. 24 - Dirigenti: competenze e funzioni

art. 25 - Assetto organizzativo

art. 26 - Personale

art. 27 - Nucleo di valutazione

art. 28 - Incarichi di consulenza e collaborazione

art. 29 - Pubblicazione degli atti

art. 30 - Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

art. 31 - Organi e norme di funzionamento

art. 32 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

art. 33 - Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali

art. 34 - Mezzi finanziari delle aziende speciali

capo III - strumenti di partecipazione

strategica

art. 35 - Partecipazioni

art. 36 - Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

capo IV - gestione economica, finanziaria

e patrimoniale

art. 37 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

art. 38 - Bilancio

Titolo IV - Norme finali e transitorie
art. 39 - Entrata in vigore-pubblicità

art. 40 - Rinnovazione della Giunta

art. 41 - Revisione dello statuto e dei regolamenti

art. 42 - Norme di rinvio

Allegato I - Prima composizione del Consiglio

Allegato II - Emblema camerale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e, quale ente autonomo locale funzionale, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Milano.

2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Milano.

3. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendone l’apertura ai mercati internazionali e l’inserimento nel mercato globale.

Art. 2 - Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Milano.

2. L’emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto da una immagine stilizzata di colore grigio di S. Ambrogio con pastorale, iscritta in una forma circolare di colore amaranto contornata dall’iscrizione, nel medesimo colore, della denominazione “Mercatorum Mediolani Universitas”.

Art. 3 - Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conforma l’ordinamento e l’attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.

2. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscano in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.

3. La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegatele dallo Stato e dalla Regione Lombardia e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l’altro, iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l’accesso al credito da parte delle imprese, l’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.

4. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l’istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

5. La Camera di Commercio, nell’ambito delle funzioni di regolazione, effettua i servizi previsti dalla legge n. 580/93 e da altre norme. In particolare, esercita funzioni di inibizione dell’uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività; promuove l’elaborazione e l’adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche con l’assistenza delle rispettive associazioni. Svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

6. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale.

7. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all’Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l’economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4 - Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.

2. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l’amministrazione pubblica, venga limitato all’essenziale.

3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 5 - Sussidiarietà e complementarità

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell’Ente e l’espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.

2. La Camera di Commercio svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall’ordinamento nazionale allo Stato e alle Regioni.

3. Con gli Enti territoriali di livello subregionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarità dell’azione.

Art. 6 - Concorrenza e mercato

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell’iniziativa economica, della libera concorrenza, dell’autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 7 - Qualità dell’azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell’utenza.

2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

Art. 8 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.

2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.

3. La Camera di Commercio aderisce all’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e delibera l’associazione all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 9 - Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.

3. L’esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 10 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della

ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell’organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da trenta rappresentanti dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l’economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l’economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.

2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

4. Per quanto riguarda l’individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l’acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti, in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 21/9/95, n. 472.

5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici individuati in fase di prima costituzione dell’organo sono riportati all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.

6. Il Consiglio deve essere rinnovato, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza. Almeno duecentodieci giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo; dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 11 - Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell’intera comunità economica.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.

3. Il Consiglio:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;

d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;

f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all’art. 2 della legge 580/93 nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l’attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;

g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.

4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all’Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l’economia della circoscrizione territoriale.

5. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 12 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La durata del mandato del Consiglio è di quattro anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.

3. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

4. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall’art. 13, comma 3, della L. 29/12/93, n. 580, e dall’art. 8 del D.M. 24/7/96, n. 501.

5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quadriennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 13 - Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente in due sessioni annuali, entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo.

2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l’indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa (artt.20 e 41 del presente statuto). Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

5. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.

7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d’espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;

b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull’attività camerale;

c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d’ufficio.

Art. 15 - Modalità di costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nel D.P.R. n. 472/95, nel D.M. n. 501/96 e nelle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 16 - Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da un terzo dei componenti del Consiglio con arrotondamento all’unità superiore. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

2. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. La Giunta dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.

Art. 17 - Competenze e funzioni

1. La Giunta, nell’ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:

a) predispone il bilancio preventivo, le proposte di sue variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) definisce, nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;

c) adotta, fino all’emanazione del regolamento per l’esercizio della funzione di promozione e studio dell’economia, gli atti amministrativi fondamentali per il varo delle iniziative in materia;

d) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull’attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;

e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Osservatori, di gestioni e di aziende speciali;

f) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;

g) delibera l’istituzione di sedi decentrate nella provincia di Milano e laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano;

h) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);

i) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell’Ente, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici ed adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato;

l) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;

m) verifica, avvalendosi del Nucleo di valutazione da essa nominato, la rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

n) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

o) delibera la costituzione in giudizio dell’Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

p) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. La Giunta adotta ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di gestione politica.

4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 18 - Cessazione e decadenza dei membri

di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell’intero collegio.

4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 19 - Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.

2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell’ordine del giorno sono di competenza del Presidente.

3. La Giunta è convocata sette giorni prima della riunione. L’ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.

4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata cinque giorni prima della riunione: in tal caso, l’ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati sono inviati ai membri di Giunta almeno tre giorni prima della riunione.

5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l’indicazione degli argomenti oggetto di discussione. In caso di urgenza, la Giunta si riunisce entro dieci giorni.

6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

8. Il Presidente ed i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.

9. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.

10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun’altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. La durata del mandato del Presidente è di quattro anni dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Consiglio camerale. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto una sola volta.

4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l’ordine del giorno dei lavori;

b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;

c) formula proposte sulle attività dell’Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;

d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

e) resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - Composizione, nomina, durata

del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta Regionale, dal Ministro dell’Industria e dal Ministro del Tesoro, e da due membri supplenti. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio.

2. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

3. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di tre anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina.

4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d’età.

5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 22 - Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d’esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 23 - Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 5, della L. 29/12/93, n. 580.

2. Il Segretario Generale:

a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali nell’ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;

b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;

c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

d) definisce gli obiettivi, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;

e) adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

f) assume il personale a tempo determinato dell’Ente;

g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

h) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

i) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

l) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di gestione amministrativa.

CAPO II

LA STRUTTURA

Art. 24 - Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell’ambito degli ordinamenti e dell’organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell’area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.

2. I Dirigenti curano l’attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.

3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 25 - Assetto organizzativo

1. L’ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l’azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 26 - Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.

2. La Camera di Commercio, nell’ambito di tali norme disciplina, con propri regolamenti, l’ordinamento del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 27 - Nucleo di valutazione

1. La Giunta istituisce e regolamenta la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta ed è composto da esperti esterni all’amministrazione camerale. Il Segretario Generale interagisce con il Nucleo di valutazione, ed a tal fine partecipa alle sue riunioni.

Art. 28 - Incarichi di consulenza e collaborazione

1. La Giunta, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all’attività dell’Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, sentito il Segretario Generale, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne conferendo incarichi, anche individuali, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 29 - Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all’Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Art. 30 - Aziende speciali: costituzione,

natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire, ai sensi dell’art. 32 n. 4 del R.D. 20/9/34, n. 2011, dell’art. 2, comma 2, della L. 29/12/93, n. 580 e dell’art. 57 e ss. del D.M. 23/7/97, n. 287, aziende speciali, organismi operanti, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l’istituzione e gli statuti delle aziende speciali nell’ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.

2. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.

3. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

4. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 31 - Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Presidente delle aziende speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta.

3. I Consigli d’Amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente della Camera di Commercio o un membro di Giunta da lui delegato, da componenti del Consiglio camerale e da un numero prevalente di componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.

4. Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai dirigenti.

5. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerali nell’ambito dei bilanci della Camera di Commercio.

6. La carica di Direttore dell’azienda speciale può essere conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all’esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l’attività dell’azienda e quella del sistema camerale, o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell’ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.

7. Il personale dell’azienda è assunto con contratto di diritto privato nell’ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 32 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministra-zione delle aziende stesse.

Art. 33 - Collegio dei Revisori delle aziende

speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, un membro effettivo è nominato dal Ministero del Tesoro e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta: quest’ultimo effettivo è scelto di norma tra i Revisori della Camera.

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 34 - Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:

a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;

b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell’azienda;

c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell’Unione Europea;

d) altre eventuali entrate.

CAPO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

STRATEGICA

Art. 35 - Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.

2. La Camera di Commercio, nell’interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, a consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, di norma legalmente riconosciute.

3. La Camera di Commercio, in relazione all’importanza strategica dell’iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 36 - Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio istituisce Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.

2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia che richiedono l’azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.

3. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.

4. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO IV

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 37 - Gestione economica, finanziaria

e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti.

2. Al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 38 - Bilancio

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 ottobre di ciascun anno, con le modalità di cui all’art. 13, comma 4, del presente statuto.

2. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all’art. 13, comma 4, del presente statuto.

3. L’unità temporale della gestione è l’anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Entrata in vigore-pubblicità

1. Lo statuto è pubblicato in via obbligatoria all’Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

Art. 40 - Rinnovazione della Giunta

1. Nella prima seduta successiva all’entrata in vigore dello statuto, da convocarsi entro 45 giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della Giunta nella composizione prevista dalle norme e dall’art. 16, comma 1, del presente statuto.

2. La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

Art. 41 - Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.

3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

Art. 42 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Allegato I

Prima composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 32 (trentadue) membri, dei quali 30 (trenta) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

settori di attività economica numero di

Consiglieri

agricoltura 1

industria 9

commercio 6

artigianato 4

cooperazione 1

turismo 1

trasporti e spedizioni 2

credito e assicurazioni 2

servizi alle imprese 4

Totale 30

Del Consiglio fanno anche parte due Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

Allegato II

Contatti

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