Sindaco di Parma vince 1 a 0 contro Ministero Comunicazioni

Pubblicato: 19 Marzo 2013

 

Il Sindaco del Comune di Parma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Fantigrossi e Salvatore Caroppo,  nel 2001, aveva impugnato, innanzi al TAR Emila Romagna, sez.Parma, il provvedimento 31/1/2001 prot. n. 52/2/fm, con il quale il Direttore dell’Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna aveva disposto l’immediata riattivazione di tutti gli impianti radio e di telefonia mobile a cui il Sindaco di Parma, con provvedimento  24/01/2001 n.1055, aveva ordinato- per tutelare la salute pubblica- la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica in quanto le società titolari degli impianti non avevano ottemperato alle precedenti ordinanze sindacali   di sospensione attività fino alla effettuazione dei lavori di risanamento e messa a norma degli impianti stessi.

 

L’ Amministrazione comunale, in sede giudiziale, rilevava che il provvedimento ministeriale era stato emesso in violazione delle norme sulla competenza nell’emanazione degli atti amministrativi e in carenza di potere.

Il TAR, dopo quasi 10 anni, ha dato ragione al ns. Comune, annullando il provvedimento ministeriale impugnato.

Infatti, le ordinanze contingibili e urgenti erano state  emesse dal Sindaco di Parma, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, anche in deroga alla disciplina vigente  ma pur sempre nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tra i presupposti per la loro emissione vi era quindi anche la tutela della salute pubblica.

L’Ispettorato centrale per l’Emilia-Romagna del Ministero delle Comunicazioni -che è l’organo deputato al rilascio delle concessioni radioelettriche e rilascia il proprio parere tecnico nel caso di trasferimento in altro sito degli impianti ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 23/01/2001 n. 5- aveva disposto l’immediata riattivazione degli impianti “sospesi” dal Sindaco, venendo indebitamente ad incidere- secondo quanto confermato dal TAR Parma- sulle ordinanze emesse dal Sindaco di Parma e segnatamente su quella del 24.1.2.001 con la quale era stata ordinata la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica agli impianti in questione, in quanto le società titolari degli impianti non avevano ottemperato alle precedenti ordinanze con cui gli si era ordinato di sospendere l’attività fino alla effettuazione dei lavori di risanamento degli impianti stessi. Il provvedimento ministeriale infatti, pur diffidando contestualmente le emittenti dal continuare a gestire gli impianti in contrasto con la concessione ricevuta, tuttavia incideva sostanzialmente sulle determinazioni sindacali consistendo in una loro revoca. “dispone l’immediata riattivazione di tutti gli impianti interessati dall’ordinanza del Sindaco di Parma prot. n. 1055 del 24.1.2001”.

 

Ed invero, come statuito espressamente dai Giudici parmigiani “l’organo periferico ministeriale che ha emesso il provvedimento impugnato non è titolato a intervenire con un provvedimento che appare sostanzialmente di secondo grado rispetto a quello sindacale, in quanto non detiene un potere di controllo e di verifica su tale tipologia di atti- e, cioè, sulle ordinanze contingibili ed urgenti-. Inoltre, le competenze ministeriali specifiche sono prevalentemente tecniche e di controllo della conformità delle emissioni alle concessioni rilasciate, mentre il potere sindacale di cui si tratta ha una valenza di carattere generale.

L’organo- ministeriale- che ha emesso l’atto impugnato non ha neppure un potere di rivalutazione dei presupposti e degli interessi che con l’esercizio del potere sindacale straordinario si è inteso tutelare, ossia sui rischi per la salute pubblica della popolazione derivanti dall’esposizione a onde elettromagnetiche che superino i livelli di esposizione previsti dalla normativa di settore, in quanto la valutazione di tali presupposti è per l’appunto rimessa alla discrezionalità dell’organo di vertice dell’Amministrazione locale; tale discrezionalità, pur dovendo essere esercitata conformemente a legge e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto agli effettivi rischi per la popolazione nonché in correlazione con gli interessi pubblici e privati sottesi, non è tuttavia sindacabile da parte dell’organo ministeriale che ha emesso il provvedimento impugnato”.

In altre parole, la legge demanda al Sindaco la tutela della salute pubblica della popolazione insediata sul territorio comunale e a tale fine ad esso sono dati poteri straordinari per salvaguardarla da eventuali rischi derivanti, ad esempio dall’esposizione a onde elettromagnetiche che superino i livelli di esposizione previsti dalla normativa di settore. Ovviamente, tale potere straordinario- che non è sindacabile da altri organi amministrativi, seppure ministeriali, in quanto sforniti di potere di controllo e di verifica su tale tipologia di atti - deve essere esercitato  nel rispetto della legge e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto agli effettivi rischi per la popolazione nonché in correlazione con gli interessi pubblici e privati sottesi.

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