SOCIETA’ LOMBARDA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
SEMINARIO DI FORMAZIONE 12 MARZO 2010 C/O TAR MILANO
ARGOMENTO: Disapplicazione della legge nazionale e dell’atto amministrativo in contrasto con l’ordinamento comunitario
CASI e MATERIALI segnalati dall’avv. Umberto Fantigrossi e scaletta degli argomenti.
- Parere su omessa V.I.A. (articolo in Riv. di Diritto Privato n. 1/2002)
Il caso ha riguardato un’autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. N. 22/97 per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali, rilasciata da una Provincia, su delega della Rgione, senza la sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione la ditta interessata aveva richiesto al Comune il certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell’intervenuta variante “automatica” prevista dalla norma che disciplina l’autorizzazione.
La questione da affrontare è se il Comune debba o possa opporsi al rilascio del certificato così come richiesto.
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia delle Comunità europee in virtù del principio del “primato” del diritto comunitario sull’ ordinamento nazionale non solo i giudici nazionali ma anche le autorità amministrative sono tenute a disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti, siano esse di natura normativa che provvedimentale (cfr. i paragrafi n. 30 e 31 della Sentenza 29 aprile 1999, in causa C-224/97).
Dando applicazione a tale principio - che proveniendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia costituisce anch’esso una statuizione immediatamente applicabile e vincolante (Corte Cost. n. 113/85) - alla fattispecie in esame, il parere sostiene la tesi che il Comune risulti tenuto a considerare invariato il proprio Piano regolatore generale, non potendo attribuire alcuna efficacia all’autorizzazione provinciale assunta in difetto di VIA.
- Caso “gioco e scommesse”.
Il caso è quello affrontato dalla Sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n.3977/2009 occasionato dall’impugnazione del diniego del Questo di Firenze a rilasciare autorizzazione di p.s. ad esercitare in territorio italiano, per conto di una società maltese, titolare di autorizzazione secondo la sua legge nazionale, l’attività di intermediazione/trasmissione dati nel settore delle scommesse sulle manifestazioni sportive.
Il provvedimento impugnato risulta conforme alla disciplina interna del settore che prevede il rilascio della suddetta autorizzazione solo in capo ai soggetti che risultino concessionari del Ministero o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare e gestire le commesse.
La norma italiana in discussione è l’art. 88 del T.U.L.P.S. come modificato dalla legge n. 388/00.
Il giudice amministrativo perviene all’accoglimento del ricorso previa valutazione del contrasto della norma nazionale con il principio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia 6 marzo 2007 (Placanica) che ha valutato astrattamente ammissibile il sistema di doppio titolo (concessione + autorizzazione), ma giudicato in contrasto con l’ordinamento comunitario il concreto atteggiarsi di tale regime, in particolare nei confronti dei soggetti che già sono autorizzati secondo le norme del proprio paese (c.d. home country control).
Quindi se le esigenze di ordine pubblico e sociale possono giustificare il permanere di un’autorizzazione di P.s. questa non può essere negata per la sola mancanza di “concessione” nazionale, la quale di per sé costituisce un’ingiustificata restrizione della concorrenza e della libertà di stabilmento.
La Sentenza Placanica è anche richiamata nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7300/09.
Oggetto della riflessione comune possono essere i seguenti profili problematici:
- se l’incompatibilità comunitaria possa essere fatta valere nel processo amministrativo, nei confronti di un atto della p.a., con le stesse modalità e termini di ogni altro vizio di legittimità o se tale incompatibilità abbia effetti suoi propri (nullità ?); in argomento Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2009 n. 3072, in Urbanistica e Appalti, n. 9/2009 con nota di Italo Franco.
- se possa essere contestata una responsabilità risarcitoria in capo alla p.a. per omessa disapplicazione.
UF/12.3.2010