STUDIO LEGALE FANTIGROSSI
RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI IN MATERIA INFERMIERISTICA
1) Attività degli infermieri di pronto soccorso
E’ legittimo l’impiego di un infermiere di pronto soccorso – senza ordine di servizio - per accompagnare un paziente presso un altro ospedale?
Il trasporto del paziente, come si evince dall’articolo 7, comma I, D.P.R. 27.03.1992 rientra pienamente tra le funzioni di pronto soccorso. Di conseguenza, l’infermiere addetto al P.S. che si trovi all’esterno della struttura, per effettuare un trasporto, è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio e, pertanto, non può incorrere in alcuna responsabilità in relazione ad eventi che si dovessero verificare nel periodo di “assenza” dalla struttura.
L’articolo 7, comma II, D.P.R. 27.03.1992, che attribuisce la responsabilità complessiva dell’attività di pronto soccorso ad un medico individuato nominativamente. Pertanto la competenza relativamente alla sostituzione con altro personale è attribuibile al medico di pronto soccorso.
2) Regolare tenuta della cartella clinica
Chi è responsabile della regolare tenuta della cartella clinica?
Della regolare tenuta della cartella clinica è responsabile il primario; l’infermiere ha il compito di annotare i fatti clinici rilevanti contestualmente al loro verificarsi. Difatti, la cartella clinica ha lo scopo di documentare l’andamento della malattia, attestare la terapia pratica e tutti gli altri fatti clinici rilevanti.
3) Società Cooperative e relativo oggetto sociale
La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica?
In base all’articolo 56 delle Norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione infermieristica “ la Cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI. Nel consiglio di amministrazione dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale” .
La suddetta disposizione, pertanto, consente alle Cooperative sociali di esercitare attività infermieristica soltanto tramite soci che siano iscritti all’Albo degli infermieri.
4) Autorizzazione alla pubblicità sanitaria
E’ lecita la pubblicizzazione dell’attività sanitaria a mezzo sito web?
L’articolo 1, Legge 175/1992 consente la pubblicità concernente l’esercizio di professioni sanitarie e sanitarie ausiliarie tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso inserzioni su giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.
La normativa vigente, dunque, non prevede in modo esplicito l’utilizzo della rete internet per la pubblicità delle professioni sanitarie. Si ritiene, tuttavia, corretta una interpretazione estensiva che equipari la rete internet alla pubblicazione a mezzo stampa.
5) Obbligo di pagamento della quota di iscrizione all’Ordine professionale
L’infermiere è obbligato a pagare la tassa di iscrizione all’Albo professionale?
L’articolo 4, D.Lgs C.P.S. 233/1946 stabilisce che i Collegi IPASVI hanno tra i vari loro compiti anche quello di compilare e tenere l’Albo professionale al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri, su specifica istanza e dietro versamento dell’importo annuale di iscrizione deliberato da ciascun Consiglio Direttivo.
6) Denominazione attività per servizi infermieristici
In che forma deve essere effettuata la denominazione di uno Studio professionale individuale?
La denominazione di uno Studio professionale individuale non risulta specificatamente disciplinata dalla normativa in vigore. Tuttavia, si può richiamare il principio posto dall’articolo 1, Legge 1815/1939 che nel caso degli studi associati richiede che la denominazione dello studio contenga il nome dei professionisti che lo compongono.
Ciò al fine di garantire la personalità della prestazione e l’individuazione dei soggetti abilitati e iscritti.
7) Apparecchiature fisioterapiche
E’ legittimo l’utilizzo da parte degli infermieri delle apparecchiature fisioterapiche in assenza del tecnico della riabilitazione?
Le attività in questione sono, in linea di principio, da affidarsi ai fisioterapisti. Tuttavia, non può escludersi che l’infermiere possa svolgere anche tali prestazioni ove abbia ricevuto o possegga una specifica formazione.
Difatti, la disciplina professionale ha rafforzato e ampliato l’ambito di autonomia degli infermieri e riferisce le competenze professionali di tali figure, tra l’altro, ai percorsi di formazione, fermo restando il rispetto dei contenuti propri delle altre figure professionali della sanità.
Milano, luglio 2004
1) Esecuzione attività amministrative
E’ legittimo che gli infermieri vengano preposti ad attività amministrative?
Ai sensi dell’articolo 1, Legge 42/1999, “ il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici … ”.
L’articolo 1, Legge 251/2000, stabilisce che “ gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche … espletano le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali … ”.
Infine, l’articolo 1, D.M. 739/1994, dispone che l’infermiere è l’operatore sanitario, che è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, le cui principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età.
Pertanto, la normativa in materia non annovera tra le competenze degli infermieri l’espletamento di attività amministrative.
2) Prelievi di sangue
E’ legittima l’effettuazione di prelievi di sangue da parte di Infermieri Professionali e Infermieri Pediatrici?
Fin dall’abrogato “mansionario” di cui al DPR n. 225/1974 era previsto che l’infermiere effettuasse il prelievo capillare e venoso del sangue. La Vigilatrice d’Infanzia (equiparata all’Infermiere Pediatrico ex D.M. 27.07.2000) poteva esercitare tutte le mansioni previste per gli Infermieri Professionali.
La disciplina successiva (D.M. 739/1994; Legge 42/99 e Legge 251/00) che ha rafforzato ed ampliato l’ambito di autonomia degli infermieri, riferisce le competenze professionali di tali figure, tra l’altro, ai percorsi di formazione.
Il prelievo venoso del sangue, quindi, costituisce oggetto di specifica formazione dell’infermiere, operazione che quest’ultimo è in grado di porre in essere in piena autonomia.
3) Obbligo di iscrizione all’Albo professionale - Abusivo esercizio della professione
Per l’esercizio della professione infermieristica, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo del Collegio?
Si cita, innanzitutto, la normativa di riferimento:
- D.Lgs.C.P.S. 233/46, articolo 8;
- D.P.R. 761/79, articolo 1, comma 2;
- D.lgs 502/1992
- D.M. 739/94, articolo 1, comma 1;
- Legge 42/1999
- D.P.R. 220/2001, articolo 2, lett. d);
- Codice Civile, articolo 2229.
L’obbligo di iscrizione sussiste per tutti gli infermieri che esercitano l’attività, indipendentemente dalle modalità di esercizio, e quindi, anche per gli infermieri dipendenti di strutture pubbliche e private.
La mancata iscrizione all’Albo configura il reato, ex articolo 348 codice penale, di esercizio abusivo della professione.
L’articolo suddetto stabilisce che “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 103 a Euro 516".
4) Modalità per la cancellazione dall’Albo professionale
Come si effettua la cancellazione dall’Albo del Collegio?
Può richiedere la cancellazione chi non vuole più esercitare l’attività professionale di infermiere, assistente sanitario o vigilatrice d’infanzia (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista), e chi è in regola con i pagamenti della quota di iscrizione.
La cancellazione non avviene automaticamente, perciò, è necessario inviare o consegnare entro il 30 settembre di ogni anno apposita istanza di cancellazione, accompagnata da una fotocopia della carta di identità (entrambe le facciate), fotocopie dei versamenti relativi alle quote di iscrizione e una marca da bollo da Euro 10,33.
5) Cartelle cliniche e registri nosologici
Si può ritenere obbligatoria la tenuta di un registro nosologico riportante il numero di cartella, la data e l’ora di ingresso, il nome ed il cognome del paziente, oltre alla diagnosi e all’ora di dimissione, in aggiunta al archivio cartaceo delle cartelle cliniche tenuto a cura dell’Istituto?
In base al D.P.R. 128/1969, il primario è responsabile della regolare composizione di cartelle cliniche e registri nosologici e la loro conservazione, fino alla consegna all’archivio centrale; ed al direttore sanitario il compito di vigilare sull’archivio delle cartelle cliniche, oltre che di raccogliere ed elaborare i dati statistici sanitari.
La prassi della tenuta del registro come sopra descritto, sebbene non imposta da previsioni normative e, quindi, non obbligatoria, può comunque essere disposta.
6) Puericultrici
Le puericultrici possono svolgere le funzioni proprie degli infermieri?
La sfera di competenza delle professioni sanitarie è determinata dalla normativa vigente, in coerenza con i percorsi formativi ed i titoli di abilitazione, in modo rigido ed indisponibile sia per i singoli interessati, che per gli enti presso cui svolgono servizio.
Di conseguenza, lo svolgimento da parte di un operatore di prestazioni o compiti riservati ad altra figura professionale è da ritenersi illegittima, costituendo reato ex articolo 348 c.p.
7) Obiezione di coscienza per motivi religiosi
Gli infermieri - per motivi religiosi - possono rifiutarsi di effettuare determinate pratiche?
Il Codice Deontologico stabilisce che “ nei casi di conflitto determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza .” Tale previsione si riferisce al rifiuto di aderire ad una richiesta di un altro soggetto che manifesti una volontà in contrasto con quella dell’infermiere.
Diversamente, nel caso in esame (richiesta di trasferimento presso altra Azienda), l’eventuale contrasto di volontà intercorre tra il futuro ente di appartenenza che richiederà determinate prestazioni sanitarie all’infermiere.
La soluzione di un simile conflitto , non può essere affrontata di volta in volta, ma passa attraverso una particolare organizzazione di compiti all’interno della struttura ospedaliera. Una richiesta in tal senso può essere inoltrata all’Azienda Ospedaliera, facendo presente le convinzioni religiose che sorreggono la scelta di non effettuare tali pratiche.
In attesa di ciò, l’infermiere può avvalersi dell’obiezione di coscienza nei singoli casi purché sia garantita al paziente continuità di cura e di assistenza; non potrà essere sollevata in caso di urgenza, quando l’intervento non è procrastinabile o quando le condizioni di lavoro non permettono all’operatore di essere prontamente sostituito.
8) Somministrazione farmaci chemioterapici
Gli infermieri sono responsabili nella somministrazione farmaci chemioterapici e possono utilizzare l’apposita strumentazione tecnica?
Ai sensi del D.M. 739/94 “ l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”.
Inoltre, in base alla Legge 42/99, l’infermiere non viene più individuato come il mero esecutore di prescrizioni mediche, ma come il soggetto responsabile di quel complesso di procedure in cui si sostanzia la somministrazione di farmaci.
Il processo di professionalizzazione in atto riconnette in modo diretto la responsabilità dell’infermiere alla sua capacità ed al campo di conoscenze acquisite per effetto del percorso formativo. L’unico limite fissato in negativo è quello degli atti tipicamente medici. Il suo operato verrà, quindi, valutato in considerazione della diligenza, prudenza e correttezza della condotta, misurata alla stregua delle regole di tecnica e di esperienza che reggono l’esercizio della professione.
Pertanto, se gli infermieri richiesti delle prestazioni riferite ritengono di poter operare con competenza ed in sicurezza, nulla osta all’impiego delle tecniche indicate.
9) Cartella clinica e accesso a documentazione sanitaria
E’ possibile consegnare direttamente al paziente la cartella clinica?
Il paziente ha diritto di accedere in ogni momento alla documentazione sanitaria che lo riguarda, e di essere adeguatamente informato in ordine al risultato in ordine al contenuto della cartella clinica.
Tuttavia, occorre rammentare che se da un lato è riconosciuto come fondamentale il diritto del malato alla verità sul proprio stato di salute, dall’altro si pone l’esigenza di adattare tale informazione al singolo paziente (capacità di comprensione e diritto alla scelta di non essere informato).
La scelta di consegnare direttamente al paziente la cartella clinica, dunque, va valutata anche in relazione alle condizioni psico-fisiche dello stesso.
10) Tempi di archiviazione documentazione sanitaria
Il quesito sollevato riguarda la durata dei tempi di archiviazione della documentazione sanitaria relativa a prestazioni ambulatoriali già effettuate presso altre strutture che venga prodotta direttamente dal paziente in occasione di successive prestazioni.
Occorre premettere che non è stata rinvenuta una disciplina specifica relativa alla documentazione di prestazioni ambulatoriali.
Qualora tale documentazione vada a confluire in una cartella clinica personale del paziente, si ritengono applicabili le disposizioni sui tempi di conservazione delle cartelle cliniche.
Secondo una circolare del Ministero della Sanità (n.61 del 19 dicembre 1986) le cartelle cliniche vanno conservate a tempo indeterminato. Quanto invece alla documentazione diagnostica strumentale (elettrocardiogrammi, ecografie, ecc.) e radiografica, il periodo minimo di conservazione perché siano disponibili per successive esigenze mediche è di 10 anni, con l’eccezione dei resoconti radiologici e di medicina nucleare (cioè dei referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare), da conservare illimitatamente (ex art. 4, co. 3 del D.M. 14/2/1997).
Milano, luglio 2003