Rifiuti radioattivi: un decreto basterà?

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Rifiuti radioattivi: un decreto basterà ?

di Umberto Fantigrossi

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge n. 314 del 14 novembre scorso il Governo ha scelto la linea dura per risolvere l’annoso problema del deposito nazionale delle scorie radioattive. Dando in qualche modo per scontato che qualsiasi decisione al riguardo avrebbe dovuto fare i conti con l’opposizione delle comunità locali, si è optato una soluzione giuridica che offre, in linea teorica, le migliori garanzie di “tenuta” anche in sede contenziosa.
Con la c.d. legge-provvedimento infatti, per di più adottata dal governo in via d’urgenza, la scelta di localizzazione acquista il rango e la forza della norma e così viene sottratta sia alla disciplina del procedimento amministrativo (legge n. 241/90) sia a quella dell’impugnazione al TAR. Nel testo del decreto la “blindatura” della decisione assunta viene poi attuata attraverso ulteriori e delicati passaggi. Il più eclatante è quello della definizione, alquanto “tirata”, dell’intervento come “opera di difesa militare”, con l’evidente intento di attrarre la questione nell’ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in danno alle Regioni. L’altro è quello di affiancare al soggetto attuatore già in essere, la SOGIN spa, un commissario straordinario, cui vengono conferiti poteri di intervento in deroga alla normativa vigente.
Questa costruzione, all’apparenza così difficilmente attaccabile, presenta peraltro degli evidenti punti deboli, anche in relazione ad una formulazione delle varie disposizioni non del tutto coerente e precisa. L’elemento maggiormente critico è rappresentato proprio dall’individuazione del sito, che in realtà viene fatta in forma generica e non puntuale (il territorio del Comune di Scanzano Jonico), privando in qualche modo di effetto la portata vincolante della scelta legislativa. Mancando infatti la localizzazione, questa dovrà seguire la strada del procedimento amministrativo partecipato e concludersi con un provvedimento, il quale sarà soggetto alla disciplina ordinaria delle impugnazioni.
Se invece si dovesse ritenere che la scelta legislativa è già in sé puntuale, comunque gli oppositori potranno contestare non solo l’eventuale contrasto con i limiti costituzionali della legge-provvedimento, già in passato individuati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 211 del 1998; n. 225 del 1999), ma anche il mancato previo svolgimento di una procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle Direttive 85/337 e 97/11 della CE. Va tenuto conto, poi, che l’eventuale mancato rispetto di quest’ultima disciplina (sotto i profili della valutazione delle alternative e del mancato coinvolgimento del pubblico) non richiede il giudizio di costituzionalità ma può condurre ed abilitare anche interventi, da parte di qualsiasi giudice ed anche da parte di singole pubbliche amministrazioni, con lo strumento della c.d. “disapplicazione” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 918 del 1998).
Altra questione che appare trattata nel decreto con eccessiva disinvoltura, è quella dell’attribuzione al commissario straordinario, nominato per di più senza la previsione di un limite temporale della sua missione, di un potere di deroga alla normativa, non puntualmente limitato, come invece avviene, anche per costante insegnamento della Corte costituzionale, per gli analoghi poteri commissariali previsti dalla disciplina generale della protezione civile.
Non resta quindi che confidare che il periodo di tempo che deve trascorrere per la conversione in legge del decreto venga dedicato ad approfondire le delicate questioni che sono state sopra segnalate. Ciò anche tenendo conto di quel sempre valido insegnamento della dottrina secondo il quale il nostro ordinamento, per poter ben funzionare, richiede il rispetto di una “riserva dell’amministrazione”, alla quale andrebbero quindi esclusivamente attribuite tutte le scelte puntuali, da adottarsi con atti vincolati al rispetto delle leggi ordinarie, anche per salvaguardare diritti di azione e di reazione dei cittadini e di tutti i soggetti pubblici interessati. Il rischio che si corre, altrimenti, è quello che ciò che appare a prima vista blindato si riveli di cartone e non regga all’urto con un esercizio diretto e dirompente della sovranità popolare.

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