Regolamento di accesso Comune di Milano

Pubblicato: 12 Ottobre 2008

Regolamento per il Diritto di Accesso

Approvato in data 6.4.1993 dal Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale allo stesso conferiti con D.P.R. 10.3.1993 - con deliberazione n. Reg. C.S. 153/93 (inviata al CO.RE.CO. il 14.4.1993, pubblicata all'Albo Pretorio dal 14.4.1993 al 29.4.1993, divenuta esecutiva dal 5.5.1993, ai sensi dell'art. 46, I' comma, della legge 142/90). In vigore dal 4.7.1993 (a' sensi dell'art. 17 - Disposizioni di coordinamento).

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità Pag. 3

Art. 2 Bollettino di Informazione Comunale (B.I.C.) Pag. 3

Art. 3 Diritto di informazione Pag. 4

Art. 4 Accesso agli atti e ai documenti amministrativi Pag. 4

Art. 5 Limiti al Diritto di Accesso Pag. 4

Art. 6 Sospensione temporanea del Diritto di Accesso. Pag. 5

Art. 7 Domanda di accesso Pag. 6

Art. 8 Procedure per l'accesso Pag. 7

Art. 9 Rilascio di copie degli atti e documenti Pag. 8

Art. 10 Registri Pag. 9

Art. 11 Procedure per il diniego di accesso Pag. 9

Art. 12 Correzione o eliminazione delle informazioni errate Pag. 10

Art. 13 Misure organizzativi Pag. 10

Art. 14 Convenzioni per l'accesso Pag. 10

Art. 15 Accesso agli atti da parte degli Assessori e dei

Consiglieri Comunali Pag. 11

Art. 16 Relazione annuale Pag. 11

Art. 17 Disposizioni di coordinamento Pag. 11

Art. 18 Disposizione finale Pag. 11

All.: Tabella dei costi Pag. 12

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina e rende effettivi i diritti di informazione e di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti del Comune secondo i principi e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dallo Statuto del Comune di Milano.

2. I diritti di informazione e di accesso si intendono realizzati con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 - Bollettino di Informazione Comunale (B.I.C.).

1. Nel Bollettino periodico ufficiale di Informazione del Comune (B.I.C.) sono pubblicati:

a) i piani, i regolamenti, le ordinanze, i programmi, le circolari, le istruzioni ed ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti del Comune, o nel quale si determina l'interpretazione o si disciplina l'applicazione di norme giuridiche;

b) le interrogazioni popolari, le istanze e le petizioni rivolte al Comune, a' sensi dell'art. 9 dello Statuto, e le relative risposte;

c) le decisioni del Collegio dei Garanti, di cui lo stesso abbia disposto la pubblicazione a' sensi dell'art. 21 comma Vi dello Statuto.

2. La Giunta Comunale può anche disporre la pubblicazione di altri atti non previsti tra quelli precedentemente indicati, ove lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco individua l'unità operativa competente alla redazione del B.I.C., le forme e le modalità di pubblicazione dello stesso.

4. I Settori e le Zone di Decentramento trasmettono tempestivamente all'Unità Operativa incaricata della redazione del B.I.C. gli atti dei quali è prevista la pubblicazione.

5. Il B.I.C. non può essere utilizzato per pubblicazioni a fini elettorali e di propaganda politica.

Art. 3 - Diritto di informazione.

1. Il diritto di informazione è garantito a tutti coloro che hanno rapporti con il Comune sulla base di quanto previsto dagli art. 6.1, 7.6, 8.2, 9.1.2, 16.5, 17, 21.6, 51.3, 56.5, 60.3, 61, 62 e 74.2 dello Statuto del Comune di Milano e deve essere il più ampio possibile.

2. I Settori Comunali e le Zone di Decentramento devono organizzare al proprio interno un ufficio di informazione per le materie di propria competenza.

3. Gli Uffici Informazioni devono essere aperti al pubblico in orari identici, di cui deve essere data ampia diffusione. L'Ufficio Informazioni Centrale fornisce, tra l'altro, informazioni relative agli Uffici Informazioni di Settore e di Zona.

Art. 4 - Accesso agli atti e al documenti amministrativi.

1. Chiunque vi abbia interesse ha Diritto di Accesso agli atti e ai documenti amministrativi, purché non soggetti a segreto d'ufficio o a divieti di divulgazione previsti dall'ordinamento giuridico, owero riservati a norma del successivo art. 5.

2. E’ documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22 comma Il della legge 7.8.1990, n. 241, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 5 - Limiti al Diritto di Accesso.

1. Il Diritto di Accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24 della Legge 7.8.1990, n. 241.

2. Sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, quando la conoscenza e la diffusione di notizie riguardino i diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, individuabili in via esemplificativa nelle seguenti categorie: appartenenza razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose, salute della persona, condanne penali, uso di sostanze stupefacenti, reputazione, corrispondenza personale, relazioni e stati familiari, rapporti economici tra coniugi ed alimentandi.

3. Sono riservati gli atti e i documenti sequestrati dall'autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 24, IV comma della Legge 7.8.1990 n. 241, i Settori e le Zone di Decentramento del Comune predispongono elenchi di atti e documenti sottratti all'accesso in conformità al presente articolo, in relazione alle attività amministrative dagli stessi svolte. Tali elenchi debbono essere approvati dalla Giunta Comunale e messi a disposizione dei cittadini negli stessi uffici in cui vengono presentate le domande di accesso.

5. Ai sensi dell'art. 24 Vi comma della Legge 7.8.1990 n. 241, durante il periodo di formazione dei provvedimenti, non è ammesso l'accesso agli atti preparatori diretti all'emanazione di atti amministrativi generali e regolamentari, di pianificazione e di programmazione.

6. E’ comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

7. Il Diritto di Accesso e quello di informazione sono esclusi con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, quando viene rilevato, attraverso più fatti ed in relazione al comportamento del richiedente, che le istanze avanzate hanno scopi persecutori e/o dispersivi per l'attività degli Uffici e/o tendenti ad arrecare molestia e/o intralciare l'attività amministrativa.

Art. 6 - Sospensione temporanea del Diritto di Accesso.

1. Il Sindaco può disporre la sospensione dell'accesso ad atti o documenti fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Sindaco può altresì disporre la sospensione dell'accesso ad atti o documenti quando la loro conoscenza possa impedire, ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

3. Il Sindaco può infine disporre la temporanea sospensione dell'accesso quando, per il numero elevato di atti o documenti cui si chiede l'accesso o di contemporanee richieste di accesso presso lo stesso Settore o la stessa Zona di Decentramento, ovvero perché il reperimento degli atti e documenti richiesti comporti specifiche ricerche di archivio, sussistano motivate e obiettive difficoltà organizzativi che non consentono il sollecito soddisfacimento delle richieste.

4. In ogni caso la sospensione è disposta fissandone il termine con provvedimento congruamente motivato per un periodo non superiore a 3 mesi, prorogabile motivatamente per un periodo ugualmente non superiore a 3 mesi.

Art. 7 - Domanda di accesso.

1. Per gli atti soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio il Diritto di Accesso si esercita in via immediata dietro semplice richiesta verbale e senza alcuna formalità, a far tempo dalla data di inizio della pubblicazione e per tutta la sua durata presso l'Albo Pretorio. A pubblicazione avvenuta, detti atti sono accessibili dietro presentazione di richiesta scritta presso il Settore che ha formulato l'atto, secondo la procedura di cui all'ari. 8.

2. Per gli atti e i documenti pubblicati dall'Amministrazione Comunale, anche a mezzo di strumenti informatici, elettronici o telematici, il Diritto di Accesso si esercita in via informale mediante richiesta anche verbale all'ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. La richiesta è soddisfatta immediatamente, senza formalità e mediante indicazione della pubblicazione contenente il documento richiesto o il suo rilascio ove questa sia disponibile. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del costo della pubblicazione qualora la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini.

3. Per gli atti e i documenti non soggetti a pubblicazione il Diritto di Accesso si esercita dietro presentazione di richiesta scritta.

4. I soggetti di cui all'art. 7 della Legge 241/90 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della stessa legge hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento in corso di svolgimento, con i limiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

5. Le domande di accesso agli atti e ai documenti amministrativi sono redatte su moduli prestampati a cura dell'Amministrazione Comunale disponibili presso il Protocollo Generale, gli Uffici Protocollo di Settore e di Zona, nonché presso ]'Ufficio Informazioni Centrale.

6. L'interessato deve comunque indicare nella domanda di accesso, anche se non redatta su moduli prestampati, gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza.

7. La ricerca e la visione di atti e documenti in corso di pubblicazione sono gratuite.

Art. 8 - Procedure per l'accesso.

1. La domanda scritta di accesso può essere presentata direttamente al Protocollo Generale del Comune e agli Uffici Protocollo di Settore e di Zona competenti o spedita a mezzo di servizi postali.

2. Per l'esercizio del Diritto di Accesso gli uffici del protocollo del Comune sono aperti al pubblico in un arco orario, di cui è data ampia diffusione, identico per ogni Settore e Zona. Detti uffici rilasciano ai richiedenti ricevuta.

3. Gli atti e i documenti indicati nella domanda sono resi disponibili per il richiedente presso il Settore ove la domanda è stata presentata ovvero presso altro ufficio espressamente indicato dal Settore nella risposta; in questa devono anche essere specificati il funzionario responsabile e gli orari dell'ufficio presso il quale gli atti e i documenti richiesti sono accessibili.

4. Quando per ragioni organizzativi si richiedano particolari modalità per l'esame dei documenti o la consultazione dei medesimi debba essere effettuata in una sede specializzata, l'ufficio - entro il termine di 30 giorni - comunica per iscritto le modalità, i tempi ed il luogo dove potrà avvenire l'accesso.

5. Per l'accesso ad atti e documenti informatici si osservano le disposizioni di cui sopra; se incompatibili, l'ufficio competente indica la particolare modalità di accesso alla documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni.

6. La domanda di accesso agli atti e ai documenti è soddisfatta in tempi e con modalità compatibili con le esigenze di funzionalità e di buon andamento delle attività amministrative e dei servizi. Il termine per la risposta, ove non sussistano difficoltà è di norma di 10 giorni qualora la domanda venga presentata presso il protocollo del Settore o della Zona dove è depositato l'atto; è di 30 giorni nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ad un ufficio diverso.

Art. 9 - Rilascio di copie degli atti e documenti.

1. Durante il corso della pubblicazione all'Albo Pretorio di atti e documenti, la richiesta di rilascio di copia è soddisfatta immediatamente, come previsto dal precedente art. 7, ed è subordinata al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. Nel caso di atti e documenti non soggetti a pubblicazione o per i quali sia scaduto il termine della pubblicazione, il rilascio di copia è subordinato alla presentazione di domanda, come previsto nel precedente art. 7, al rimborso dei costi di riproduzione, oltre alle eventuali spese di ricerca e di visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Per tutti gli atti e i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

4. In ogni caso, deve essere resa possibile l'immediata effettuazione del pagamento delle somme dovute.

5. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 10 - Registri.

1. Presso l'Ufficio Protocollo di ogni Settore e di ogni Zona viene tenuto un registro relativo alle domande di accesso agli atti ed ai documenti, nel quale sono elencate in ordine cronologico le domande e riportati i seguenti dati:

a) generalità del richiedente l'accesso agli atti o documenti;

b) generalità del funzionario che ha assistito all'accesso;

c) atti o documenti consultati;

d) atti o documenti dei quali è stata chiesta e rilasciata copia;

e) entità delle somme introitate o dichiarazione di gratuità dell'accesso.

2. Nel registro sono riportate anche le richieste di accesso rigettate, con l'indicazione degli estremi di reiezione delle stesse.

Art. 11 - Procedure per il diniego di accesso.

1. Il dirigente dell'unità operativa competente, ove rilevi che gli atti e i documenti richiesti sono esclusi dal Diritto di Accesso, avanza proposta motivata all'Assessore incaricato per materia o - se trattasi di atti e documenti delle Zone di Decentramento al Presidente del Consiglio di Zona competente per territorio che adottano, per delega del Sindaco, il conseguente provvedimento di diniego. Tale provvedimento, da comunicare all'interessato, dovrà riportare:

a) le disposizioni che vietano l'esibizione dell'atto richiesto;

b) le motivazioni per le quali si dispone il divieto dell'accesso.

2. Il dirigente dell'unità operativa competente nel caso ritenga che debba essere temporaneamente escluso l'accesso ad atti e documenti, a' sensi del precedente art. 6, propone al Sindaco - in accordo con il competente Assessore o, se trattasi di atti e documenti delle Zone di Decentramento, con il competente Presidente - di adottare provvedimento motivato di sospensione da comunicare al richiedente.

Art. 12 - Correzione o eliminazione delle informazioni errate.

1. Chiunque, prendendo visione di atti o documenti, venga a conoscenza di informazioni errate, inesatte o incomplete che lo riguardino, ha diritto di chiederne all'Amministrazione Comunale la tempestiva correzione o l'eliminazione, presentando istanza scritta presso il medesimo ufficio dove è stato esercitato il Diritto di Accesso.

2. Gli uffici devono espletare gli accertamenti del caso e comunicare entro 30 giorni al richiedente gli interventi che l'amministrazione ha disposto.

Art. 13 - Misure organizzativi.

In ogni Settore ed in ogni Zona di Decentramento sono adottate le disposizioni necessarie per assicurare che sia realizzato il Diritto di Accesso, mediante l'organizzazione di idonei spazi per la consultazione dei documenti e, ove possibile, l'installazione di strumenti informatici e telematici.

Art. 14 - Convenzioni per l'accesso.

1. Al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 7 comma VI e 8 comma Il dello Statuto, è data facoltà alla Giunta di stipulare convenzioni con associazioni e privati - che dimostrino un apprezzabile interesse pubblico - per la sistematica informazione in ordine alle attività del Comune.

La convenzione individua i tipi di atti che vengono trasmessi, la periodicità e le modalità della trasmissione che avviene senza specifica richiesta.

2. La convenzione determina gli oneri posti a carico del contraente, in relazione ai costi sostenuti dal Comune e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 15 - Accesso agli atti da parte degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

I Consiglieri Comunali e gli Assessori esercitano il Diritto di Accesso agli atti e ai documenti necessari per l'espletamento del mandato secondo le modalità e le procedure stabilite - rispettivamente - dai Regolamenti interni del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 16 - Relazione annuale.

Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'applicazione del presente Regolamento, nella quale indica fra l'altro i dati relativi al numero e alla tipologia delle richieste di accesso e dei provvedimenti adottati, i dinieghi e le sospensioni disposte con le relative motivazioni, le implicazioni di ordine organizzativo conseguenti all'esercizio del Diritto di Accesso.

Art. 17 - Disposizioni di coordinamento.

Al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzativi presso ogni Settore in cui si articola il Comune e presso le Zone di Decentramento, il presente Regolamento entrerà in vigore il 60' giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione conciliare di approvazione.

Art. 18 - Disposizione finale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa disciplinante la materia.

TABELLA DEI COSTI.

Costo di ogni fotocopia formato UNI A4 £ 100

Costo di ogni fotocopia formato UNI A3 £ 200

Costo di documento ricavato da memoria

informatica, a pagina £ 100

Planimetrie e simili, al mq. £ 2.500

Spese ricerca:

· per documenti immediatamente disponibili (marca segnatasse) £ 650

· in tutti gli altri casi:

fino ad un'ora £ 18.000

per tempi superiori, per ogni ora effettivamente

impiegata £ 18.000

Oltre l'eventuale imposta prevista dalle disposizioni vigenti in materia di bollo.

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