Rassegna di giurisprudenza in materia di accesso agli atti 2008

Pubblicato: 29 Ottobre 2008

DA: WWW.SOLOM.IT - BOLLETTINO TUTTOTAR MILANO - BRESCIA

 

 

BOLLETTINO N. 21

 

1. Accesso agli atti - Soggetto passivo - Poste Italiane S.p.A.

2. Accesso agli atti - Nome con cui l'istante indica il documento oggetto del richiesto accesso - Irrilevanza.

1) Poiché Poste Italiane spa svolge due macrofunzioni qualificabili come servizi pubblici (fornitura del servizio postale universale e raccolta del risparmio postale) tutta l'attività inerente a tali funzioni, quella esterna ma anche quella strumentale e accessoria di carattere organizzativo, ricade nella sfera di applicazione dell'art. 23 della legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti i documenti formati o detenuti da Poste Italiane spa che abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o con l'attività interna finalizzata all'organizzazione e allo svolgimento di tali servizi.

2) Ai fini dell'accesso il nome con cui il ricorrente indica i documenti è irrilevante quando sia chiaro il tipo di informazione richiesta. L'Amministrazione e il gestore di servizi pubblici devono quindi esibire tutti i documenti che (indipendentemente dalla forma o dal suo supporto materiale) contengano i dati oggetto dell'istanza di accesso

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 556 del 21/05/2008

 

1. Accesso agli atti - Segreto ex art. 329 c.p.p.

2. Accesso agli atti - Art. 1 D.M. 757/94 - Art. 24 Legge 241/1990.

1. In materia di accesso agli atti, occorre distinguere il caso in cui l'amministrazione operi esplicando funzioni di polizia giudiziaria, nel qual caso la documentazione è effettivamente coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; dal caso in cui l'amministrazione stessa agisca nell'ambito dei propri compiti istituzionali, limitandosi a trasmettere all'autorità giudiziaria semplici denunce di reato.
In quest'ultimo caso la fattispecie non rientra nel disposto del citato art. 329 c.p.p., e non è quindi operante il segreto da essa previsto (Cfr TAR Lombardia Milano, sez III, 30/07/2007 n. 3489; v. anche CdS, , sez. IV, 18/01/1999 n. 22).

2. L'art 1 del D.M. 757/94, in base al quale gli atti contenenti le dichiarazioni del lavoratore dipendente sarebbero sottratte all'accesso è in contrasto con la norma primaria di cui all'art 24 della legge 241/90 che non ammette siffatte limitazioni; esso pertanto deve essere disapplicato da questo giudice (cfr TAR Lombardia Milano, sez. III, 08/03/2007 n. 405; Tar Lombardia Milano, sez. III, 30/07/2007 n.3489).

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, Sentenza n. 1776 del 19/05/2008

 

Diritto di accesso agli atti - Diniego - Illegittimo.

E' illegittimo il diniego di accesso agli atti nonostante si riferisca al fascicolo relativo al procedimento sanzionatorio aperto dalla Direzione provinciale del lavoro per la violazione di varie norme attinenti la disciplina del lavoro subordinato e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ed è dunque illegittima la norma regolamentare, per la precisione l'art. 2 comma 1 lett. c) del D.M, 757/94, che sottrae al diritto di accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive: il legislatore con l'art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990 ha infatti definitivamente sancito che anche qualora i documenti richiesti riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, salvo il limite della stretta indispensabilità, qualora si tratti di documenti contenenti dati sensibili, e quello della non ostensibilità qualora gli interessi giuridici che stanno alla base della istanza di accesso siano giudicati non prevalenti rispetto alla esigenza di protezione dei dati c.d. «sensibilissimi» riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 803 del 02/04/2008

 

BOLLETTINO N. 20

 

1. Accesso agli atti - Poste Italiane - Soggetto passivo del diritto di accesso - In ragione delle funzioni di rilievo pubblicistico svolte - Lo è.

2. Accesso agli atti - Poste Italiane - Pianta organica.

1) Poiché Poste Italiane spa svolge due macrofunzioni qualificabili come servizi pubblici (fornitura del servizio postale universale e raccolta del risparmio postale) tutta l'attività inerente a tali funzioni, quella esterna ma anche quella strumentale e accessoria di carattere organizzativo, ricade nella sfera di applicazione dell'art. 23 della legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti i documenti formati o detenuti da Poste Italiane spa che abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o con l'attività interna finalizzata all'organizzazione e allo svolgimento di tali servizi.
2) La struttura privatistica assunta da Poste Italiane spa non permette di individuare un equivalente formale alla pianta organica in uso presso le pubbliche amministrazioni. Questa circostanza tuttavia non legittima la sottrazione al diritto di accesso dei dati già inseriti in documenti di Poste Italiane spa che contengano le medesime informazioni presenti nella pianta organica tradizionale, ossia il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti stabilmente assegnati a una determinata struttura operativa (nonché i corrispondenti dati relativi ai soggetti incaricati di sostituire in via temporanea i dipendenti stabilmente assegnati).

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 290 del 19/03/2008

 

 

1. Accesso agli atti - Enti di diritto privato - Atti funzionali al perseguimento di pubblici interessi.

2. Fatto compiuto nell'espletamento delle prestazioni di lavoro subordinato - Procedimento disciplinare - Datore di lavoro, ordine professionale.

3. Accesso agli atti - Diritti della personalità, libertà fondamentali - Comparazione degli interessi coinvolti.

1. Nei confronti degli enti di diritto privato, l'accesso può essere esercitato esclusivamente con riferimento a quegli atti che sono funzionali al perseguimento di pubblici interessi, e che in quanto tali si sottraggono dall'ambito di operatività dell'art. 41 Cost., che sancisce il principio della libera iniziativa economica, per essere attratti nell'ambito del successivo art. 97 Cost., che afferma invece il principio di imparzialità nell'attività amministrativa (cfr. C.d.S. sez. IV, 09/03/2007 n. 1119).

Fra le coordinate da seguire per l'individuazione di tale categoria di atti funzionali al perseguimento di pubblici interessi, vi è quella relativa alla attinenza dell'atto alle modalità di erogazione del servizio pubblico; in base a tale criterio debbono essere considerati ostensibili quegli atti che possono incidere sulla qualità del servizio, ovvero che siano idonei a rivelare il grado di rispetto delle norme che proteggono gli utenti (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 22/04/1999 n. 4; C.d.S. Ad. Plen. 22/04/1999 n. 5).

2. Uno stesso fatto, compiuto nell'espletamento delle prestazioni di lavoro subordinato, può dare luogo a due distinti procedimenti disciplinari: l'uno promosso dal datore di lavoro, che andrà ad incidere sul rapporto di pubblico impiego; l'altro, promosso dall'ordine, che esplicherà i suoi effetti con riferimento all'attività libero-professionale (cfr. Cass. Sez. III, 29/05/2003 n. 8639; Cass., sez III10/05/2000 n. 6459).

3. Al di là dei casi in cui viene in rilievo un diritto della personalità o una libertà fondamentale, l'amministrazione, al fine di decidere sul fondamento dell'istanza di accesso, deve effettuare una comparazione degli intessi del richiedente con quelli del soggetto cui i dati si riferiscono, ed accogliere l'istanza stessa se i primi sono prevalenti, o almeno di pari grado rispetto ai secondi. La giurisprudenza ammette comunque l'accesso qualora l'interesse perseguito dal richiedente stesso possa essere soddisfatto senza pregiudicare il diritto alla privacy, attraverso l'oscuramento di quelle parti del documento che consentono di identificare la persona cui i dati appartengono (cfr. C.d.S., sez. VI, 12/04/2007 n. 1699; TAR Lazio Roma, sez II bis, 16/10/2006 n. 404).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 499 del 06/03/2008

 

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Termine di trenta giorni - Differimento - Possibilità - Limiti.

Il termine previsto in via generale per esercitare il diritto di accesso agli atti è di trenta giorni. L'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - consente il differimento di tale termine, purchè ne venga espressamente indicata la motivazione (per tale motivo il Collegio ha dichiarato l'illegittimità della nota comunale con la quale era stata prospettata al ricorrente la possibilità che l'accesso venisse posticipato oltre i trenta giorni, senza l'indicazione di un termine finale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza n. 336 del 20/02/2008

 

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Condizioni - Motivazione - Necessità - Ratio.

Ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990 l'istanza di accesso agli atti deve essere motivata, nonché, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, il richiedente deve specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Tale indicazione è necessaria per permettere alla P.A. di valutare l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i documenti richiesti, che, solo, può giustificare l'accoglimento dell'istanza medesima (nel caso di specie, il Comune ha negato l'istanza di accesso agli atti in quanto il ricorrente non aveva indicato, benché a ciò sollecitato dall'Ente, l'interesse sotteso all'istanza ed in quanto lo stesso ricorrente aveva prodotto in giudizio i documenti dei quali aveva richiesto l'accesso).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza n. 334 del 20/02/2008

 

BOLLETTINO N. 19

 

Accesso agli atti - Licitazione privata - Documenti e verbali - Accesso alla documentazione richiesta - Differimento - Illegittimo.

E' illegittimo il differimento dell'accesso alla documentazione richiesta (documenti e verbali relativi alla licitazione privata) poiché l'Amministrazione ha addotto motivazioni che fuoriescono dalle previsioni normative di cui agli artt. 24 e 25 della L. n. 241/1990: il termine di 30 giorni entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere è un termine perentorio decorso il quale la richiesta si intende respinta. Non rileva neppure quanto fatto valere dall'Amministrazione che nel differimento richiama le proprie difficoltà organizzative dovute alle ferie del personale poiché queste ultime dovrebbero essere concesse in modo da garantire comunque la capacità della struttura burocratica di far fronte ai propri compiti ordinari.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 44 del 14/01/2008

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