Rassegna di giurisprudenza in materia di accesso agli atti 2007

Pubblicato: 29 Ottobre 2008

DA: WWW.SOLOM.IT - BOLLETTINO TUTTOTAR MILANO - BRESCIA

 

BOLLETTINO N. 17

 

1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Riservatezza dei terzi - Rapporti.

2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Sanzioni amministrative - Conoscenza atti preordinati alla erogazione sanzionatoria - Diritto d'accesso - Sussiste.

3. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Norma primaria - Riservatezza dei terzi sancita da norma secondaria - Disapplicazione norma secondaria.

4. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Rapporti con procedimento penale - Segreto istruttorio - Quando sussiste.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ogni qualvolta l'accesso medesimo venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, deve prevalere sull'esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quegli interessi (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl. sent. n. 1923/2003 e n. 5/1997).

2. In caso di sanzioni amministrative, il soggetto destinatario di esse ha un incontestabile interesse ad acquisire tutti gli atti che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni medesime, in modo tale da consentirgli di ripercorrere l'iter logico che ha condotto l'Amministrazione alla contestazione dell'illecito amministrativo (cfr. T.A.R. Milano, sent. n. 405/2007).

3. La prevalenza del diritto di difesa sull'esistenza di atti riservati, sancito da una norma primaria, con il conseguente diritto d'accesso, impone di disapplicare le norme secondarie (nella fattispecie un regolamento) che si pongano in contrasto con tale diritto.

4. E' escluso che sia coperto dal segreto istruttorio penale l'atto di denuncia dei fatti a carico del richiedente presentato dalla P.A. all'Autorità Giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, contrariamente a quanto accade qualora l'atto di denuncia sia presentato dalla P.A. nell'esplicazione di funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui, essendo in presenza di atti di indagine, sussiste il segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (cfr. Cons. Di Stato, sent. n. 1091/1998).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 5489, 5798 del 30/07/2007

 

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Norma primaria - Riservatezza dei terzi sancita da norma secondaria - Disapplicazione norma secondaria.

La disciplina regolamentare in materia di accesso atti della P.A., qualora si ponga in contrasto con i principi legislativi -in particolare con la Legge 241/1990- deve essere disapplicata dal giudice, in quanto nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore a quella regolamentare, ogni volta che precluda l'esercizio di un diritto soggettivo (nel caso di specie il Collegio ha disapplicato il D.M. concernenti i documenti del Ministero della Giustizia sottratti al diritto di accesso in quanto in contrasto con la richiesta del ricorrente di conoscere atti necessari per òa difesa dei suoi diritti in sede giudiziaria, diritto tutelato in via primaria dall'art. 24, comma 7, Legge 241/1990).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 4458 del 16/05/2007

 

BOLLETTINO N. 15

 

Accesso agli atti - Conoscenza necessaria per la difesa processuale - Prevalenza rispetto alla tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990, ove i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Ragion per cui la domanda di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi quando il documento sia indispensabile o utile ai fini della tutela processuale, purché tale tutela non possa essere altrimenti soddisfatta (TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 8 giugno 2005, n. 1010).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1795 del 17/04/2007

 

1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Procedimento disciplinare - Conoscenza integrale degli atti presupposti - Interesse - Sussiste.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Diritto d'accesso - Sussiste - Limiti.

1. Il soggetto destinatario di un provvedimento disciplinare, al fine di poter esplicare efficacemente il proprio diritto alla difesa dalle contestazioni rivoltegli, è senz'altro titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza integrale degli atti che hanno portato alla emanazione del provvedimento medesimo (cfr. T.A.R. Milano, sent. 5610/2005).
2. Non possono ritenersi inaccessibili gli atti inerenti ad indagini di polizia, né gli atti pertinenti ad un giudizio penale o trasmessi dal Giudice Penale ma non acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro: infatti la sola pendenza di un giudizio penale non è circostanza idonea ad ingenerare in capo alla P.A. uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per il soggetto interessato di averli in visione (cfr. Cons. di Stato, sent. 4028/2005 e sent. 665/1996); gli unici atti esclusi dall'accesso sono quelli coperti dal segreto o riservati ex artt. 114 e 329 c.p.p., per i quali la responsabilità in ordine all'accesso compete esclusivamente al magistrato procedente in sede penale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 1392 del 04/04/2007

 

1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Riservatezza dei terzi - Rapporti.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Sanzioni amministrative - Conoscenza atti preordinati alla erogazione sanzionatoria - Diritto d'accesso - Sussiste.
3. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Norma primaria - Riservatezza dei terzi sancita da norma secondaria - Disapplicazione norma secondaria.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ogni qualvolta l'accesso medesimo venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, deve prevalere sull'esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quegli interessi. (cfr. Consiglio di Stato Ad. Pl. sent. 5/1997).
2. In caso di sanzioni amministrative, il soggetto destinatario di esse ha un incontestabile interesse ad acquisire tutti gli atti che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni medesime, in modo tale da consentirgli di ripercorrere l'iter logico che ha condotto l'Amministrazione alla contestazione dell'illecito amministrativo.
3. La prevalenza del diritto di difesa sull'esistenza di atti riservati, sancito da una norma primaria, con il conseguente diritto d'accesso, impone di disapplicare le norme secondarie (nella fattispecie un regolamento) che si pongano in contrasto con tale diritto.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 405 del 08/03/2007

 

BOLLETTINO N. 14

 

Dipendenti pubblici - Selezione - Accesso agli atti.

La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non implica la fuoriuscita degli atti riguardanti la gestione di tale rapporto dall'ambito di applicazione della normativa sull'accesso agli atti. La natura privatistica dei documenti richiesti non esclude infatti l'accesso agli stessi, ove essi siano utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, e senza dubbio è tale quella diretta a selezionare e premiare i dipendenti più efficienti al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa (C.d.S. A.P. 22 aprile 1999, n. 5; C.d.S. IV, 30 dicembre 2003 n. 9165; T.A.R. Campania-Napoli, 7 dicembre 2004 n. 18522).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 324 del 21/02/2007

 

 

Istanza di accesso - Legittimazione ad agire in giudizio - Soggetto diverso dal titolare dell'istanza - Inammissibilità.

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale al diritto di azione ex art. 25, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, è legittimato attivo esclusivamente il soggetto che ha proposto l'istanza di accesso, poiché è la proposizione di questa che radica nel soggetto che l'ha formulata la titolarità, in concreto, della legittimazione all'esercizio dell'accesso, e l'azione in giudizio costituisce la proiezione giurisdizionale di questa stessa legittimazione, nel momento patologico del diniego. La situazione soggettiva descritta è quindi strettamente personale ed inerente al soggetto che ha proposto l'istanza, e non ammette altra titolarità, sicché sul piano processuale la legitimatio ad causam non compete a chi non ha proposto l'istanza o non sia suo successore o procuratore speciale. Ammettere il contrario significherebbe violare il generale principio espresso dall'art. 81 c.p.c. in base al quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui" (C.d.S. V, 9 maggio 2006 n. 2531).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 323 del 21/02/2007

 

1. Appalti pubblici - Accesso agli atti da parte della seconda classificata - Interesse - Sussistenza.
2. Ricorso avverso il silenzio - Natura dei poteri decisori del giudice e della sua cognizione in caso di attività vincolata o di attività discrezionale.
3. Annullamento di un atto di gara - Travolgimento atti successivi quando trovino presupposto nell'atto annullato.

1. La seconda classificata nella graduatoria per l'aggiudicazione di un appalto ha senza dubbio interesse a conoscere i provvedimenti che l'amministrazione ha adottato (ad es. annullamento del contratto e revoca dell'aggiudicazione) od è intenzionata ad adottare (eventuale aggiudicazione alla seconda classificata o annullamento dell'intera procedura di gara) per la conclusione della procedura ad evidenza pubblica.
2. In caso di ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione, la cognizione del giudice si deve necessariamente differenziare a seconda che si tratti di inerzia tenuta a fronte di attività vincolata o di inerzia tenuta a fronte di attività discrezionale. Nel primo caso, è possibile valutare la fondatezza dell'istanza perché, come ritiene la giurisprudenza costante, la norma esaurisce in sé tutti i presupposti dell'azione ed il decorso del termine determina il sorgere dell'interesse al ricorso. Nel secondo caso, invece, può dichiararsi l'obbligo di provvedere, ma non può valutarsi la fondatezza dell'istanza, in quanto la norma che è invocata a titolo della pretesa conferisce all'amministrazione lo svolgimento di un'attività di esame e di cura degli interessi pubblici, la cui assenza impedisce il sorgere della situazione giuridica necessaria, a sua volta a determinare l'interesse al ricorso sotto il profilo della verifica sulla fondatezza della istanza.
3. L'annullamento di un atto del procedimento preordinato all'aggiudicazione di un contratto della pubblica amministrazione determina il travolgimento automatico degli atti successivi che nello stesso trovino il loro presupposto e fondamento. Tuttavia, in virtù dei principi generali della conservazione degli atti giuridici, dell'economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravare i procedimenti, la concreta portata dell'annullamento investe solo gli atti effettivamente toccati dall'illegittimità accertata (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2005, n. 915).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 179 del 07/02/2007

 

 

1. Mancata impugnazione del diniego di accesso - Reiterabilità dell'istanza - Preclusione - Diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante - Reiterazione ammessa.
2. Accesso agli atti - Conoscenza necessaria per la difesa processuale - Prevalenza rispetto alla tutela della riservatezza.

1. La mancata impugnazione del diniego all'accesso agli atti amministrativi nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. L'interessato potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso. In tal caso, l'originario diniego non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale (Cons. di Stato Ad. plen., 18 aprile 2006 , n. 6).
2. Ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990, ove i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Ragion per cui la domanda di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi quando il documento sia indispensabile o utile ai fini della tutela processuale, purché tale tutela non possa essere altrimenti soddisfatta (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 8 giugno 2005, n. 1010).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 181 del 07/02/2007

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