Rassegna di giurisprudenza in materia di accesso agli atti 2004-2006

Pubblicato: 09 Dicembre 2008

Da: www.solom.it - Bollettino TUTTOTAR

BOLLETTINO N. 13

 Accesso agli atti - Controinteressato - Legittimazione attiva - Sussiste - Ricorso ordinario - Necessità - Ricorso ex art. 25 L. 241/1990 - Inammissibilità

Sebbene, in qualità di controinteressata, il soggetto che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il diritto alla propria riservatezza così come stabilito all'art. 23 co. 1 lett. c) L. 241/90, risulta pienamente legittimato ad opporsi alla determinazione che ha accolto l'istanza di accesso, tuttavia, ogni censura avverso l'anzidetta determinazione - proposta appunto dalla parte "controinteressata" - deve assumere la forma di impugnazione, nelle forme ordinarie, dell'atto che ha consentito l'accesso documentale: il rito accelerato ex art. 25 L. 241/90 risulta, infatti, concepito per assicurare una rapida tutela ai soggetti interessati all'ostensione di atti amministrativi, con esclusione dei portatori dell'opposta istanza alla non esibizione dei medesimi, i quali possono seguire il rito ordinario; il ricorso presentato nelle suddette forme deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 1622 del 20/12/2006

 Accesso agli atti - INPS - Dichiarazioni spontanee di lavoratori - Base di verbali ispettivi - Interesse del datore di lavoro - Ai fini della difesa dei propri interessi - Prevalenza - Norme regolamentari ostative - Vanno disapplicate.

L'INPS deve consentire l'accesso a delle dichiarazioni spontanee, rese da alcuni lavoratori dell'azienda, e che hanno costituito la base di verbali ispettivi, in quanto connesso ad esigenze di tutela dell'interesse giuridico del datore di lavoro a contestare le risultanze dei predetti accertamenti qualora ritenuti illegittimi per erroneità o falsità dei relativi pressuposti, né può considerarsi ostativa a tale conclusione la previsione regolamentare interna opposta dall'Amministrazione atteso che, per i principi generali sulla gerarchia delle fonti, la Legge n. 241/1990 prevale sulla norma di cui al citato regolamento, che va quindi disapplicato. L'art. 24 co. 6 lett. d), L. 241/1990 (come sostituito dall'art. 16 L. 15/2005) ha previsto infatti la possibilità di emanare regolamenti che possono sottrarre all'accesso i documenti amministrativi quando gli stessi riguardino la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale), garantendo comunque ai richiedenti (comma 7) l'accesso agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici; accesso che, a certe condizioni, può anche riguardare dati sensibili e giudiziari. In sostanza la norma riproduce il bilanciamento di interessi già previsto dall'art. 24 co. 2 lett. d) della citata L. 241/1990 (testo originario), rendendo tuttavia maggiormente evidente il favore per il diritto di accesso quando è necessario al fine di tutela degli interessi giuridici del richiedente (con corrispondente recessione dell'esigenza di tutela della sfera privata altrui), di conseguenza, quando l'accesso viene in rilievo per quest'ultima finalità deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 1621 del 20/12/2006

 1. Autorità indipendenti - Autorità energia elettrica e gas - Black out elettrico nazionale in data 28 settembre 2003 - Accesso agli atti - Diniego per mancanza di provvedimento conclusivo - Legittimità.
2. Accesso agli atti - Presenza di posizioni oppositive collaterali - Legittimazione "rinforzata" alla richiesta - Necessità.
3. Accesso agli atti - Autorità indipendenti - Motivazione generica - Non sufficienza.

1. Il diniego dell'AEEG, riferito ad una domanda di accesso agli atti di indagine e sanzionatori adottati dall'Autorità in relazione al black out elettrico verificatosi il 28 settembre 2003 presentata da due cittadini che hanno lamentato di aver subito danni (patrimoniali ed esistenziali) dall'interruzione dell'energia elettrica, é legittimo per la parte in cui é riferito a un procedimento non concluso mediante l'adozione di un provvedimento finale.
2. In presenza di soggetti controinteressati l'interesse all'esibizione degli atti deve essere dimostrato da una stringente ed ulteriore dimostrazione che le notizie richieste siano decisive e necessarie per garantire la tutela di interessi giuridici, diversamente compromessi.
3. La richiesta di accesso di tipo specificativo e di dettaglio su notizie, comunque, ed altrimenti rese pubbliche nei loro contenuti essenziali appare insufficiente qualora motivata su una semplice puntualizzazione volta alla richiesta dei danni materiali ed esistenziali all'ente controinteressato.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza n. 2897 del 11/12/2006

 Accesso agli atti - Documenti detenuti stabilmente e utilizzati ai fini del procedimento - Planimetrie catastali.

Si deve ritenere che la amministrazione sia obbligata a produrre anche i documenti detenuti stabilmente ed utilizzati ai fini del procedimento (purché siano richiesti proprio con riferimento alle esigenze di conoscere tale procedura). Le planimetrie catastali, pur se emesse da altra amministrazione, fanno certamente parte della documentazione detenuta stabilmente da parte della amministrazione comunale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza n. 2846 del 24/11/2006

 1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Presupposti - Interesse qualificato - Nozione.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Presidente Consiglio di Amministrazione di Società per la tutela ambientale - Revoca della carica - Diritto - Sussiste.

1. Ai sensi degli art. 22 e ss. L. 241/1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalle P.A. o, comunque, utilizzati ai fine dell'attività amministrativa, è riconosciuto in favore di chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Sussiste il diritto di accesso ai documenti amministrativi in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Società per la tutela ambientale nel caso di proposta di revoca, da parte della Provincia, del medesimo dalla propria carica.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 2177 del 13/11/2006

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Istanza ex art. 391 c.p.p. - Diniego - Legittimità.

E' legittimo il diniego espresso da una P.A. ad un'istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell'art. 391 c.p.p., atteso che in questa ipotesi il ricorrente non ha attivato un procedimento amministrativo ma, sia pure nelle sue fasi preliminari, un processo penale, il quale trova compiuta disciplina e regolamentazione nel codice di procedura penale. In tali casi il rimedio dall'ordinamento previsto è la richiesta di sequestro dei documenti al Pubblico Ministero e non il ricorso di cui all'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 2013 del 17/10/2006

 BOLLETTINO 12

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Offerte di gara - Mancata partecipazione alla gara - Inammissibilità del ricorso

E' inammissibile l'istanza di accesso agli atti volta a conoscere le offerte di gara da parte di un soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1863 del 26/07/2006

 BOLLETTINO, 11

 Atto amministrativo - Accesso atti - Documentazione relativa al procedimento di registrazione marchio d'impresa "fascismo e libertà" - Diritto - Non sussiste.

E' legittimo il comportamento dell'Amministrazione che ometta di specificatamente motivare il diniego all'istanza di accesso atti per salvaguardare i pubblici interessi dell'ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità (nel caso di specie il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di accesso tesa al rilascio di copia della documentazione concernente il procedimento di registrazione del marchio d'impresa denominato "fascismo e libertà"avviato su domanda dello stesso ricorrente, limitandosi a richiamare l'art. 8 D.P.R. 352/1992 che individua gli atti dell'Amministrazione dell'Interno sottratti all'accesso).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1239 del 23/05/2006

 Atto amministrativo - Accesso atti - Consigliere comunale - Limitazioni - Ragioni della richiesta - Diritti tutelati dall'ordinamento - Riservatezza - Non sussistenza.

I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione e senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, pertanto essa non può essere disattesa dall'Amministrazione e non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall'ordinamento - fra cui la riservatezza, anche di terzi - essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1219 del 18/05/2006

 Diritto d'accesso - Formulazione generica - Illegittimità - (Fattispecie in materia di erogazione del servizio farmaceutico).

L'istanza d'accesso agli atti che sia formulata con riferimento a "tutti gli altri eventuali atti necessari a definire le modalità di erogazione del servizio", è illegittima per genericità, essendo principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo che la domanda di cui agli artt. 22 e ss. cit. della legge n. 241 del 1990 deve contenere la specifica indicazione dei documenti di cui si chiede il rilascio, non potendosi imporre all'Amministrazione un onere di ricerca dei documenti utili al richiedente attraverso la selezione e l'indagine del relativo contenuto (Consiglio di Stato, VI Sez., 16 dicembre 1998, n. 1683; idem, 1 febbraio 1999, n. 90; idem, IV Sez. 19 aprile 2001, n. 2355).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 1133 del 03/05/2006

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Finalità - Limiti - Richiesta Organizzazioni Sindacali - Ammissibilità - Presupposti - Interesse giuridicamente rilevante specifico e concreto - Necessità - Conseguenza.

Il diritto di accesso, finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato all'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia portatore; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo. (Nel caso di specie il T.A.R. ha rigettato il ricorso per l'accesso ai documenti inerenti e conseguenti alla firma e alla stipula del contratto collettivo decentrato del comparto Regioni - autonomie locali presentato da un sindacalista).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1069 del 26/04/2006

 1. Diritto di accesso agli atti - Funzione - Valenza autonoma rispetto all'interesse al ricorso.
2. Diritto di accesso agli atti - Riservatezza del terzo - Limiti.

1 Il diritto di accesso agli atti non assolve ad una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma assume una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14). La posizione che legittima l'accesso non deve possedere, quindi, tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso avverso l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, in quanto con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, il legislatore ha inteso assicurare all'amministrato la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo.
2 E' stato chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 5 del 4 febbraio 1997) che il c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi, ogni qualvolta l'accesso medesimo venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, deve prevalere sull'esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti però in cui esso sia necessario alla difesa di quegli interessi. E ciò alla luce sia della norma primaria (cit. art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241 del 1990), sia della norma regolamentare (art. 8, comma 5 lett. d), d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) che ha dettato particolari modalità di accesso in caso di documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di altri soggetti.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 859 del 26/04/2006

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Riservatezza dei terzi - Rapporti.

Il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi deve essere effettuato alla luce del vigente art. 24, comma 2, lett. d) Legge 241/1990, secondo cui la riservatezza dei terzi limita l'esercizio del diritto di accesso, ma nel contempo deve essere garantita la visione degli atti necessari per la difesa degli interessi giuridici dei richiedenti. (Nel caso di specie ad un'autoscuola, che asseriva essere lesa nella propria reputazione da un esposto pervenuto alla Provincia, è stato riconosciuto il diritto di accedere integralmente al documento richiesto, in quanto addebitare ad un soggetto illeciti - anche solo amministrativi - può rappresentare una lesione della sua reputazione).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 1030 del 19/04/2006

 1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Pubblici dipendenti - Consigliere comunale e provinciale - Documenti relativi all'espletamento del mandato - Accessibilità.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Pubblici dipendenti - Consigliere comunale e provinciale - Documenti sulla gestione annuale del bilancio - Diritto di accesso - Sussiste.
3. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Pubblici dipendenti - Consigliere comunale e provinciale - Diritto più ampio rispetto al diritto ex art. 22 ss. Legge 241/1990 - Limiti.

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso a tutti gli atti del Comune che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione e senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, purché legata alla propria funzione di consigliere; sicché essa non può essere disattesa dall'Amministrazione e non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall'ordinamento - fra cui la riservatezza, anche di terzi - essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
1. In base all'art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie comunali e provinciali da questi possedute, che siano utili all'espletamento del mandato.
2. Le informazioni inerenti alla gestione annuale del bilancio possono essere utili allo svolgimento del mandato, in quanto da eventuali irregolarità gestionali il ricorrente potrà trarre motivi di iniziativa politica in seno al consiglio comunale.
3. Il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale è istituto speciale rispetto al generale diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. Legge 241/1990 e si estende ad ogni notizia o informazione in possesso degli uffici, con il solo limite della ragionevolezza e non genericità della richiesta.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 970 del 07/04/2006

 BOLLETTINO N. 10

 1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti relativi a procedura di gara - Verbali di procedura selettiva e atti presupposti - Riservatezza terzi - Non sussiste.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti relativi a procedura di gara - Riservatezza terzi - Integrazione contraddittorio - Necessita.

1. I verbali integrali della procedura selettiva e le determinazioni con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice ed è stato sancito il punteggio minimo per il superamento della selezione e il numero dei posti disponibili per la progressione, costituiscono documentazione amministrativa la cui conoscenza non incide sulla altrui riservatezza: pertanto, devono essere consegnati al concorrente che ne faccia richiesta al fine di evincere sia i criteri generali di valutazione adottati, sia come questi siano stati applicati in concreto.
2. L'accesso, da parte dell'istante, alle domande di partecipazione di altri concorrenti e alle valutazioni loro attribuite richiede l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, poiché essi sono titolari di un interesse alla protezione dei propri dati personali contenuti nella documentazione di cui viene chiesta l'ostensione.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 698 del 27/03/2006

 Accesso agli atti - Legittimazione attiva - Interesse differenziato e qualificato rispetto alla generalità indistinta dei consociati - Necessità.

Seppur l'art. 10 D.Lgs. n. 267/2000 sancisce il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, esso non implica una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell'art. 25 L. 241/90; detta disposizione, peraltro, stabilisce che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Vale quindi anche per tali atti la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. E' conseguentemente legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione comunale ad un'istanza di accesso avanzata da soggetto che non ha dato conto né di un interesse differenziato e qualificato né di plausibili lesioni per effetto degli atti assunti dal Comune.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 188 del 13/02/2006

 Giustizia amministrativa - Accesso agli atti - Diniego - Legittimità.

E' legittimo il provvedimento di diniego di accesso attesa la genericità dell'interesse dedotto dai ricorrenti a sostegno della loro richiesta di accesso, insuscettibile, in quanto tale, di integrare gli estremi di quell'interesse "diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990, deve supportare l'istanza estensiva.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.II, Sentenza n. 204 del 03/02/2006

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Pubblici dipendenti - Consigliere comunale e provinciale - Documenti relativi all'espletamento del mandato - Accessibilità.

I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso a tutti gli atti del Comune che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione e senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, purché legata alla propria funzione di consigliere; sicché essa non può essere disattesa dall'Amministrazione e non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall'ordinamento - fra cui la riservatezza, anche di terzi - essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 123 del 18/01/2006

 1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti contenenti criteri di attribuzione dell'indennità di capo dipartimento - Interesse dei capi dipartimento - Sussiste.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Riservatezza di terzi - Diniego - Illegittimità.

1. Il docente universitario con incarichi di capo dipartimento presso enti o strutture ospedaliere convenzionate con l'Ateneo è titolare di un interesse concreto, attuale e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati alla tutela della propria posizione soggettiva; ha, dunque, interesse all'accesso agli atti dai quali poter verificare i criteri di attribuzione dell'indennità di capo dipartimento riconosciuta ad altri capi dipartimento, alla quale ritiene di aver diritto, nonché verificare l'omogenea applicazione da parte dell'amministrazione della normativa che disciplina tale emolumento.
2. Il diritto di accesso dei ricorrenti, in quanto supportato da un concreto interesse giuridicamente rilevante, deve prevalere sulle eventuali esigenze di riservatezza di soggetti terzi, salvo che non si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, in tale caso il trattamento è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

T.A.R. Lombardia, Sez. I, Sentenza n. 35 del 16/01/2006 

BOLLETTINO N. 9

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti di un'inchiesta ministeriale e di un procedimento di trasferimento avviato a carico dell'istante.

Il direttore reggente di una struttura circondariale ha il diritto di conoscere integralmente la documentazione concernente l'inchiesta ministeriale condotta all'interno della carcere nella quale la stessa presta servizio nonché l'instaurato procedimento di trasferimento nei suoi confronti, potendo derivare dall'esito di tale inchiesta pregiudizi per la propria posizione professionale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 5610 del 20/12/2005

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti relativi a procedura di gara - Inaccessibilità.

E' inammissibile il ricorso per l'accesso agli atti relativi a procedura di gara, qualora l'istante non abbia notificato il ricorso a tutti i controinteressati individuabili nei soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti con la domanda di ostensione.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 4944 del 06/12/2005

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Verbali ispettivi I.N.P.S. - Diniego di accesso dichiarazione lavoratori - Illegittimità.

Deve essere annullato il provvedimento con il quale l'INPS ha accolto solo in parte l'istanza di accesso formulata dalla Società ricorrente, atteso che nel caso di specie non sussistevano le ragioni di tutela del lavoratore contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi che giustificano il rigetto dell'istanza di accesso agli atti.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 4019 del 16/11/2005

 1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Parere reso da un consulente esterno del Comune.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti del privato.

1. Il diritto di accesso non è ammesso, tra le altre ipotesi, non solo in caso di segreto di stato, ma anche nei casi di "segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento", tra i quali la giurisprudenza ricomprende anche i pareri resi da consulenti esterni in occasione di procedimenti contenziosi, anche meramente potenziali, mediante i quali l'amministrazione, quale parte del rapporto controverso, definisce la propria strategia difensiva, in tal modo esercitando il proprio diritto di difesa costituzionalmente protetto.
2. Gli atti provenienti da soggetti privati sono suscettibili di ostensione solo se e in quanto utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ovverosia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione amministrativa, abbiano avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 3975 del 14/11/2005

 Accesso agli atti - Poste Italiane - istanza diretta ad ottenere copia del contratto di lavoro stiipulato dall'istante nonché copia delle buste paga percepite dallo stesso - Silenzio rifiuto - Illegittimità - Estraneità della richiesta al peculiare carattere di servizio pubblico svolto dall'Amministrazione - Irrilevanza.

E' illegittimo il silenzio rifiuto formatosi in relazione ad un'istanza di accesso agli atti rivolta a Poste Italiane S.p.A. da una dipendente per ottenere copia dei contratti di lavoro stipulati e delle buste paga percepite, a nulla rilevando la circostanza che l'oggetto della richiesta sia avulso dall'oggetto del servizio pubblico svolto dalla suddetta società.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 1051 del 25/10/2005

1. Accesso agli atti - Collegio interprovinciale Ipasvi di Milano e Lodi -Legittimità dell'azione - Sussiste.
2. Accesso atti - Struttura privata accreditata dal servizio nazionale - Obbligo pubblicistico di esibizione - Sussiste.

1. Il ricorrente, il Collegio Interprovinciale Ipasvi di Milano e Lodi, è senza dubbio legittimato all'azione, essendo titolare di un interesse concreto, attuale e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, in quanto ente esponenziale degli interessi della categoria professionale degli infermieri.
2. L'Istituto resistente, struttura privata accreditata dal servizio sanitario nazionale, in quanto gestore del pubblico servizio sanitario deve ritenersi assoggettato alla disciplina sulla trasparenza, atteso che l'obbligo pubblicistico di esibizione non si pone come incompatibile con la natura privatistica dell'Istituto medesimo, risultando quest'ultimo, per gli interessi pubblicistici perseguiti, sottoposto iure proprio al regime pubblicistico dell'accesso; tale assunto risulta confermato dalle modifiche apportate all'art. 23 della legge 241 del 1990 dalla recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, in particolare i gestori di un pubblico servizio (sul punto, Consiglio di Stato A.P. 5 settembre 2005, n. 5).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 3912 del 12/10/2005

 Pubblico impiego - Diritto di accesso - Documenti provenienti da terzi - Esposti attinenti il comportamento - Sussistenza

Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, compresi gli atti provenienti da terzi, quali gli esposti attinenti al comportamento dei dipendenti: tali atti, infatti, sono sempre potenzialmente muniti di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (basti pensare, oltre che al procedimento disciplinare, all'ipotesi di trasferimento per incompatibilità ambientale, o comunque a possibili momenti valutativi nello sviluppo della carriera del dipendente);

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 979 del 12/10/2005

 BOLLETTINO N. 8

 Accesso agli atti - Atti inerenti indagini di polizia - Atti pertinenti un giudizio penale.

Non possono ritenersi inaccessibili né gli atti inerenti ad indagini di polizia, né gli atti pertinenti ad un giudizio penale o trasmessi al giudice penale, ma non acquisiti da questo ultimo con provvedimento di sequestro (perché la sola pendenza di un giudizio penale non è circostanza idonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per il soggetto interessato di averli in visione).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza n. 3245 del 06/07/2005

BOLLETTINO N. 7

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Contratti della P.A. - Atti di gara - Contratto stipulato con l'impresa vincitrice - Accessibilità.

La ditta partecipante a una procedura concorsuale, nella specie la seconda classificata, può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compreso il contratto stipulato con l'impresa vincitrice atteso che, una volta conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 3221 del 30/06/2005

 1. Accesso agli atti - Interesse - Legittimazione ad accedere.
2. Partecipazione al procedimento - Principio generale dell'ordinamento.
3. Accesso agli atti - Approvazione di opere strategiche - Enti locali interessati.

1. Per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante. Tale limite è dato dalla necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti della p.a. non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare", "esplorativo" e di "vigilanza" utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'amministrazione.
2. Non si può ritenere che la partecipazione costituisca un principio generale dell'ordinamento.
Questi sono quelle massime fondamentali che improntano e caratterizzano in forma vincolante, il sistema nel suo complesso e che, in definitiva, formano, la base di fondazione ed i pilastri di sostegno dell'assetto istituzionale e ordinamentale. Il fatto che la L. 241/1990 ammetta la derogabilità del principio che impone di dare avviso dell'inizio del procedimento e prevede anche procedimenti a cui tale principio non si applica, porta ad escludere che la partecipazione al procedimento possa essere considerata alla stregua di un principio generale dell'ordinamento.
3. Dal D.Lgs 190/2002 che consente la partecipazione al procedimento per l'approvazione di opere strategiche, seppur in misura minima, agli enti locali interessati, ne deriva che l'ordinamento attribuisce a tali enti una situazione giuridica qualificata alla conoscenza degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 22, Legge 241/1990.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza n. 1108 del 27/05/2005

 1. Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Decreto di occupazione - Notifica mediante pubblici proclami - Illegittimità.
2. Opere pubbliche - Progetto - Approvazione - Mancata indicazione dei termini di intervento - Legittimità.
3. Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Decreto di occupazione - Termine di efficacia.

1. In ipotesi di decreto prefettizio di accesso ai fondi, non devono utilizzarsi le modalità di notifica previste per gli atti giudiziari ed in particolare quelle fissate dall'art. 150 c.p.c. (pubblici proclami), trattandosi di provvedimento amministrativo che deve essere portato a conoscenza del destinatario nelle forme idonee, idoneità che deve essere valutata con riferimento alle peculiarità del caso di specie.
2. In ipotesi di deliberazioni dell'ANAS di approvazione di progetto di collegamento stradale, il fatto che nella prima deliberazione non siano stati indicati i termini degli interventi, ai sensi dell'art. 13 della legge 2359/1865, non può essere considerata fonte di illegittimità dell'intero procedimento qualora attraverso una successiva determinazione, oltre ad approvare il progetto esecutivo delle opere stradali, si sia provveduto a fissare la tempistica dei vari interventi decorrenti, sempre, dalla data di approvazione del progetto definitivo.
3. In ragione dell'intima connessione esistente tra i procedimenti di occupazione d'urgenza e di dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale la prima si fonda sulla validità della seconda, il termine di efficacia del decreto prefettizio di occupazione non può eccedere i termini previsti (tempi di esecuzione dei lavori e delle espropriazioni) nella dichiarazione di pubblica utilità.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 1139 del 27/05/2005

 Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Attività di diritto privato - Accessibilità.

E' illegittimo il provvedimento che nega l'accesso ad atti provenienti da soggetti privati in ipotesi di società a totale partecipazione pubblica, per finalità di interesse pubblico e con gestione di fondi oggettivamente pubblici, potendo il diritto di accesso essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e dei concessionari di un pubblico servizio ed, in particolare, anche quando si tratta attività sottoposta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i privati, con la conseguenza che anche gli atti provenienti da soggetti privati sono da equiparare agli atti amministrativi ai fini del diritto all'accesso.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza n. 901 del 02/05/2005

 BOLLETTINO N. 6

 Accesso - Consigliere comunale - Limitazioni - Ragioni della richiesta - Diritti tutelati dall'ordinamento - Riservatezza - Non sussistenza.

I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione e senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, sicchè essa non può essere disattesa dall'Amministrazione e non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall'ordinamento - fra cui la riservatezza, anche di terzi - essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 362 del 20/04/2005

 Bollettino n. 3

 Ricorso ex art. 25, 4 comma della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Esibizione in giudizio di documenti - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità.

E' improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 avverso il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, qualora, nelle more di tale giudizio, la Pubblica Amministrazione esibisca tali documenti.

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 3168 del 21/07/2004

 1. Ricorso ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Assenza di situazione soggettiva giuridicamente rilevante ex art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Inammissibilità.

2. Accesso agli atti amministrativi ex art. 10 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Norma speciale. Artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Assenza di norma speciale - Applicabilità.
3. Regolamento ex art. 10 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Mancata emanazione - Accesso agli atti dell'Ente Locale ex artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Inapplicabilità.
1. E' inammissibile il ricorso ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 proposto da chi non è titolare di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante tutelabile ex art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, da riconoscersi in capo a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o il documento amministrativo sia idoneo a spiegare comunque effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. L'art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) è norma speciale rispetto a quella, di contenuto generale, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 10, 2 comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non si può pertanto ritenere operante il principio di generalizzata accessibilità agli atti dell'ente locale, nel caso di specie pertanto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente fa valere una situazione di interesse semplice non tutelabile ai sensi dell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 3174 del 22/07/2004

  Bollettino n. 2

 Comune e provincia - Consigliere comunale - Diritto di accesso agli atti connessi alla funzione - Motivi della richiesta.

In deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seguenti Legge 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta (e pertanto la domanda va accolta astraendo dai motivi eventualmente addotti), né a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza di terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 1762 del 26/05/2004

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Presupposti - Interesse qualificato - Nozione - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto di accesso ai documenti della P.A. non può dare titolo ad una forma indiscriminata di accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all'informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere, tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere ed in generale sull'intero operato della Provincia nel settore, che finirebbe per conferire ad un'associazione privata poteri ispettivi che non le competono (Nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento che aveva negato alla LAC l'accesso a documentazione inerente le aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie operanti nella Provincia di Pavia).

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 1770 del 26/05/2004

 

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diniego - Motivazione - Insufficienza.

E' illegittimo il diniego operato dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza del ricorrente di accedere alla documentazione propedeutica al verbale di accertamento della Guardia di Finanza, opponendosi da parte dell'Ufficio la mera irreperibilità del documento e, dunque l'impossibilità materiale (e no giuridica) di soddisfare la richiesta, in quanto la difficile reperibilità del documento non esime l'Amministrazione dal dovere di compiere ogni o

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