Protezione civile

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2003, n. 641.

 

Presidente : Vincenzo Sammarco – Consigliere : Enzo Di Sciascio - Consigliere relatore : Vincenzo Farina

Ricorso proposto:

Associazione Italia Nostra-o.n.l.us - Avv. Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti e Valentina Montecchia

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avvocatura distrettuale dello Stato; Ministro dell’Interno-Delegato per il coordinamento della Protezione civile, non costituito in giudizio; Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio - Avvocatura distrettuale dello Stato; Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Avv. Enzo Bevilacqua; Comune di Tolmezzo – Avv. Paolo Persello

nei confronti:

società di gestione dell’impianto Alto Tagliamento s.r.l. - Avv. Roberto Mete e Luca De Pauli; società Cartiere Burgo s.p.a., Avv. Marco Siniscalco e Riccardo Montanaro.

 

1. Protezione civile. Deliberazione dello stato di emergenza socio-ambientale – settore della depurazione delle acque reflue. Potestà discrezionale del Consiglio dei Ministri. Limiti. Motivazione. Necessità.

La deliberazione dello stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale, che però trova un limite nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione.

Pertanto, la situazione che dà luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza deve risultare in modo irrefutabile, alla stregua dei parametri indicati dalla legge, e non può essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari.

Con la locuzione “altri eventi” il Legislatore si è basato su di un criterio oggettivo e cioè l'esistenza di una situazione che necessita di interventi straordinari, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata: interventi pur sempre mirati alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni.

 

2. Atto amministrativo - Sanatoria ex lege dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi. Accertamento da parte del giudice amministrativo del potere delle Autorità di emettere i provvedimenti adottati.

L’entrata in vigore della Legge 8 aprile 2003, n. 62 - conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 7.02.2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali - che prevede, tra l’altro, disposizioni di conferma e di salvezza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze di protezione civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche - non impedisce al giudice amministrativo di accertare, la sussistenza dell’attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati.

Da Giustit.ipzs.it - copertina di ottobre 2003

 

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