Parcheggi a pagamento: dal Consiglio di Stato via libera al Comune di Roma.

Pubblicato: 03 Gennaio 2014

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200808247/Provvedimenti/201305768_11.XML

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 4 dicembre 2013 n. 5768, estensore Realfonzo) ha ribaltato il verdetto del TAR del Lazio (sentenza 28 maggio 2008 n. 5218) e affermato la legittimità delle delibere del comune di Roma con le quali era stata imposta la sosta a pagamento (c.d. strisce blu) in una vasta zona del quartiere Ostiense. Nel giudizio di primo grado il provvedimento era stato oggetto di censura in relazione ad una istruttoria ritenuta troppo sommaria, essendo in sostanza affidata al richiamo di uno studio realizzato dalla società comunale incaricata della gestione dei parcheggi (di cui si contestava anche la terzietà in ragione di tale interesse) e non emergendo con chiarezza la correlazione del numero dei parcheggi al fabbisogno effettivo né la considerazione delle esigenze dei residenti. La decisione del Tar era anche fondata su di un richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 116/2007) particolarmente rigorosa nella verifica dell’obbligo dei Comuni che istituiscono parcheggi a pagamento di mantenere un’adeguata quota di parcheggio gratuito e libero. Il giudice d’appello è giunto invece a conclusioni opposte, partendo, in primo luogo, dal rilievo che la norma di riferimento (art. 7 del codice della strada) prevede che si possa derogare a quella riserva in zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Sul punto si è ritenuto che la dimostrazione della sussistenza di tali esigenze e condizioni fosse da un lato ben dimostrata proprio dallo studio richiamato dal Comune – non contestabile sul piano della obiettività trattandosi di società pubblica e non orientata al business -  e, dall’altro, corrispondesse ad un fatto pressoché notorio, dovendosi ritenere ben diversa la situazione di una quartiere semicentrale di una città metropolitana rispetto a quella presa in esame dal precedente della Suprema Corte (Comune medio-piccolo dell’hinterland di Cagliari). Il Consiglio di Stato, peraltro, non ha mancato di rilevare che, sul piano fattuale, la percentuale di stalli a parcheggio gratuito non fosse comunque nulla o esigua, ma al contrario “oggettivamente significativa” (381 contro 1032 tariffati). Sempre sul piano fattuale la sentenza ha autonomamente descritto la situazione: la zona, anche dopo e per la creazione del Museo dell’ex Centrale Montemartini, ha visto la nascita di un notevole numero di ristoranti, locali, discoteche, pub ed altre attività commerciali e del terziario, attività che, anche in relazione alla sua prossimità con il quartiere di “Testaccio”, attraggono una notevole massa di veicoli provenienti da tutta la città ed hanno quindi generato particolari condizioni di traffico per tutto il giorno e, specie nei week-end e d’estate, per parte della notte. Tutti elementi atti a connotare come logica e motivata la contestata decisione del Comune di Roma. In questo slancio di supporto interpretativo la sentenza ricorda che le strisce blu sono riconosciute in tutto il mondo (Londra, Parigi, Berlino, Barcellona, Madrid, Amsterdam, Stoccolma, New York, Berna) come uno degli strumenti essenziali per la limitazione della circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali dell’inquinamento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree immediatamente adiacenti e che i parcheggi gratuiti finiscono spesso per essere sottratti del tutto all’uso generale in quanto occupati in permanenza dal medesimo veicolo e che, infine, a differenza di altri agglomerati della città, l’Ostiense usufruisce di molte linee di superficie ed è interessato a linee di metropolitana e ferroviarie. Difficile non aderire a queste considerazioni sul piano del merito e del buon senso: più difficile è prevedere se questa apertura verso forme più penetranti di sindacato della motivazione e della discrezionalità si farà spazio in altre materie.

Umberto Fantigrossi

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy