N. 01943/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03244/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3244 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Corso Italia, 7;
contro
Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Zimmitti, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, domiciliata in Milano, Via Vivaio, 1;
Regione Lombardia; non costituita in giudizio
nei confronti di
D.C. Druck Chemie Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Spagnuoli, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Viale Romagna 46;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale n. 7645/2011 del 4.8.2011 con la quale è stata disposta che non è soggetto alla procedura V.I.A. Regionale di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto di esercizio di un impianto di recupero (r3, r4) e cernita (r12) rifiuti pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (r13), smaltimento (d13, d14, d15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in Comune di San Giuliano, Via Sele 9, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
atti impugnati con il ricorso principale, e per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 12001/2011 del 20.12.2011 recante integrazioni all’esito verifica ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 di cui alla D.D. n. 7645 del 4.8.2011, con la quale è stato confermato che il predetto progetto non è soggetto alla procedura di V.I.A. Regionale
atti impugnati con i motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Milano e di D.C. Druck Chemie Italia Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 10.5.2011 la ditta controinteressata ha presentato alla Provincia resistente una richiesta per una verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. relativamente all’esercizio di un impianto di recupero e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva, da realizzarsi in Comune di San Giuliano Milanese
Con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, la Provincia resistente ha disposto che il progetto di esercizio del detto impianto non fosse soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
La Provincia resistente e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza cautelare n. 1827/2011 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con provvedimento n. 1200 del 20.12.2011, impugnato con motivi aggiunti, la Provincia ha integrato il precedente provvedimento, confermando, da un lato, che il progetto per cui è causa non è soggetto alla procedura di V.I.A., e dall’altro imponendo ulteriori misure integrative di mitigazione e/o compensazione, in considerazione del superamento dell’indice di impatto cumulativo complessivo, e prevedendo la realizzazione di un piano di monitoraggio del traffico e la successiva adozione di misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico.
All’udienza pubblica del 2.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, tanto nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, muove quattro identiche censure, ciò che rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, vista la successiva adozione del citato provvedimento n. 12001/2011, che ha confermato il dispositivo del precedente provvedimento n. 7465/2011, prevedendo in aggiunta talune prescrizioni a carico della controinteressata, e futuri adempimenti da parte della Provincia.
L’oggetto del giudizio va pertanto circoscritto al ricorso presentato con motivi aggiunti.
1) Con un primo ordine di argomenti si lamenta l’erroneità dei presupposti di fatto posti a fondamento della “verifica preliminare” presentata dalla società controinteressata alla Provincia, per quanto concerne le informazioni contenute nella “scheda di caratterizzazione del contesto ambientale”.
In particolare, nonostante nel provvedimento impugnato si dia atto “che da verifiche effettuate sulla cartografia a disposizione di questo Ente risulta che sono presenti oltre a quelli individuati dal proponente”, gli “elementi di stressor” espressamente indicati, si contesta il mancato censimento di ulteriori insediamenti che contribuirebbero ad aggravare la situazione ambientale della zona interessata. Anche successivamente alla vista integrazione non verrebbero infatti considerati cinque grandi strutture di vendita, presenti nel raggio di 1.500 m.
Il motivo è generico, e comunque infondato.
Il Comune ricorrente non indica infatti quali sarebbero le “cinque grandi strutture di vendita” non considerate dalla Provincia, la quale contesta in fatto l’esistenza delle stesse, affermando, nella memoria del 1.6.2012, senza essere ulteriormente smentita, che tre dei cinque insediamenti commerciali sono in realtà ancora da installare, e che i restanti due non risultano riportati nel S.I.T. della Regione, ossia l’unica fonte ufficiale che la Provincia deve consultare, come previsto dalla D.G.R. n. 11317 del 10.2.2010, recante disposizioni in materia di espletamento della procedura di che trattasi.
2) Sotto altro profilo, si osserva come la normativa in materia di V.I.A. esclude l’applicazione della relativa procedura, solo ove si dimostri che il progetto non abbia impatti negativi e significativi. Poiché nella fattispecie sarebbero sussistenti pregresse condizioni ambientali non favorevoli, indicate dal ricorrente “in termini di qualità dell’aria”, dato che il progetto realizzerebbe un peggioramento di tali condizioni, occorrerebbe esperire la procedura di valutazione, onde poter escludere l’eventualità che l’aggravamento possa assurgere a connotati di “significatività”.
Il motivo è generico, non precisando il ricorrente quali siano le citate “pregresse condizioni ambientali non favorevoli”, poste a fondamento delle contestazioni avverso il provvedimento impugnato, se non quella della scarsa “qualità dell’aria”, ciò che è in realtà un problema comune a una grande parte del bacino della pianura padana, e non certamente solo del Comune resistente.
3) Con un terzo ordine di censure (nel ricorso indicate con il punto 1.2.), si deduce una carenza di istruttoria dei provvedimenti impugnati, che non avrebbero adeguatamente valutato gli effetti indotti dal progetto sul traffico veicolare della zona interessata, come invece previsto dal paragrafo 3 della D.G.R. n. 11317 del 10.2.2010, onde decidere se avviare, o meno, la procedura di V.I.A. Per contro, la Provincia resistente, si sarebbe limitata a prevedere un successivo piano di monitoraggio del traffico, all’esito del quale individuare eventuali misure integrative di mitigazione.
3.1) Osserva il Collegio come il paragrafo 3 della detta D.G.R. n. 11317/2010 stabilisca effettivamente che la valutazione degli effetti indotti dal progetto sul traffico “è elemento determinante ai fini dell’assoggettamento a V.I.A.”. Il successivo punto prevede che il proponente, contestualmente all’istanza, presenti “una relazione che valuti gli effetti indotti dal progetto sul traffico della zona”, con i contenuti indicati nel successivo paragrafo (apporto veicolare imputabile all’impianto, indicazione sulla viabilità utilizzata, corredate dai relativi dati sulla situazione del traffico interessato, attraversamento di centri abitati, calibro delle strade di accesso, limitazioni alla circolazione).
Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, premesso “che ai fini della valutazione dell’impatto che l’impianto può comportare, in termini di congestione della viabilità dell’area su cui si inserisce”, ha rilevato che “non sono stati adeguatamente forniti a corredo dell’istanza i seguenti elementi minimi:
1. apporto veicolare imputabile all’impianto (n. mezzi/giorno in ingresso e uscita), dati relativi alla situazione attuale e incremento a seguito del progetto;
2. viabilità utilizzata dall’impianto alla/e prima/e strada/e di grande comunicazione (almeno provinciale) da indicarsi su CTR, TGM (traffico giornaliero medio) e livello di servizio di tale/i arteria/e, dati di traffico relativi all’ora di punto, ed effetti indotti dal traffico generato dall’impianto su tali valori;
3. sussistenza di limitazioni puntuali alla circolazione a seguito di provvedimenti comunali, e copia di tali provvedimenti (ordinanze, ecc.)”.
In considerazione di quanto precede, il dispositivo del provvedimento impugnato ha concluso che “in relazione alla componente traffico dovrà essere impostato un piano di monitoraggio, ed in seguito all’esito, dovranno essere individuate misure integrative di mitigazione degli impatti dovuti al traffico indotto”.
Il motivo va accolto, poiché il provvedimento impugnato ha dato espressamente atto nelle premesse della mancanza degli elementi minimi invece richiesti nel citato paragrafo 3 della D.G.R. n. 11317/2010, onde procedere alla valutazione degli effetti indotti dal progetto sul traffico, ciò che invece è espressamente definito quale “elemento determinante ai fini dell’assoggettamento a V.I.A.”.
L’accertamento della mancanza dei predetti elementi minimi avrebbe pertanto dovuto comportare, quantomeno, un supplemento di istruttoria, ma non certo una declaratoria di esclusione del progetto di che trattasi dalla procedura V.I.A. regionale, che invece presuppone, in primis, l’acquisizione dei dati invece mancanti, e soprattutto la loro positiva valutazione.
3.2) Onde opporsi all’accoglimento del motivo la difesa della controinteressata osserva che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, la stessa avrebbe invece presentato tutti gli elementi minimi, erroneamente ritenuti mancanti.
Il Collegio prende atto che la relazione della controinteressata (pag. n. 73) indicava effettivamente che “il traffico indotto dall’impianto è generato dalle operazioni di conferimento e di spedizione dei rifiuti speciali correlate alla attività dell’impianto medesimo. Il numero di mezzi in entrata e in uscita dall’impianto è dipendente dalle fasi di gestione. Il numero medio di veicoli è stimabile in 5 unità giornaliere, di cui 3 bilici e 2 furgoni. In considerazione del fatto che il tratto di autostrada che viene utilizzato per l’accesso all’impianto ha un minimo di 3.000 transiti all’ora, il traffico indotto è irrilevante”. Detta relazione precisava altresì che “l’accesso all’impianto avviene dallo svincolo dell’autostrada A1 San Giuliano Milanese, percorrendo Via Besento e svoltando quindi in Via Tirso, sulla quale si affaccia l’impianto”, indicando altresì anche altre vie d’accesso secondarie (pag. n. 73).
A fronte dell’allegazione documentale di cui sopra, la controinteressata ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto da un mero errore materiale, consistente nella svista in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione Provinciale, nel ritenere mancanti le informazioni invece regolarmente acquisite al procedimento.
La predetta affermazione non può tuttavia rivestire alcun rilievo in questa sede, dato che, se effettivamente di errore materiale si trattasse, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto intervenire in autotutela con una rettifica, non risultando invece neppure che la controinteressata abbia formulato una richiesta in tal senso.
Osserva ancora la difesa della controinteressata in più occasioni che la stessa “avrebbe potuto” contestare il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, proprio in conseguenza delle presunte inesattezze nello stesso contenute, ciò che effettivamente avrebbe dovuto fare onde ottenere una modifica del medesimo, in sede procedimentale o giurisdizionale, nel presente ricorso o in altro autonomo. Tuttavia, in difetto di tali iniziative, ed in particolare della proposizione di un’azione di annullamento, non può chiedersi al Tribunale di accertare che ciò che è scritto in maniera estremamente chiara nel provvedimento impugnato, sia in realtà frutto di un errore. Nel caso di specie la controinteressata chiede che il Collegio consideri privi di effetti talune parti del provvedimento amministrativo, cioè in sostanza una disapplicazione, come noto non consentita, ad eccezione che per gli atti aventi natura normativa, posto che, ammettendo il sindacato incidentale, si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, snaturandone i caratteri essenziali, e consentendo l'elusione del termine di decadenza (C.S. Sez. IV 9.12.2010 n. 8654).
3.3) Alla luce di quanto precede è pure precluso al Collegio considerare, come invece pretenderebbe la controinteressata, che l’impatto ambientale del suo progetto avrebbe comunque modesta incidenza sul traffico del Comune ricorrente, trattandosi di ciò che avrebbe dovuto costituire l’oggetto delle valutazioni da esperirsi da parte dell’Amministrazione procedente, che ha invece affermato di non poterle effettuare, attesa l’incompletezza delle informazioni in suo possesso.
Parimenti, non possono prendersi in considerazione le analoghe argomentazioni sollevate dalla difesa provinciale, nella quali si evidenzia come l’articolata rete viaria che interessa il Comune ricorrente, comporterebbe che il traffico indotto dall’interevento di che trattasi sarebbe del tutto marginale.
Tali considerazioni configurano infatti un’inammissibile integrazione della motivazione, che non può essere formulata per la prima volta nelle difese di un giudizio, al di fuori della sede e delle regole del procedimento (T.A.R. Lazio, Roma Sez. III 1.3.2012 n. 2108).
Il motivo va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
4) Con un ultimo ordine di argomentazioni (v. punto n. 2 del ricorso) si deduce la “totale mancanza di riferimento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti”, censurando, in particolare, la mancata indicazione delle “soluzioni tecniche e gestionali attraverso le quali possa essere conseguito un miglioramento delle situazioni ambientali preesistente”, previste dal detto Piano provinciale, nonché l’omessa indicazione della provenienza dei rifiuti trattati.
Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il motivo è tuttavia inammissibile per genericità, non essendo dato comprendere con chiarezza quali siano le norme violate dal provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto accolto.
La Provincia va condannata al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale, ed accoglie il ricorso proposto con motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna la Provincia al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente liquidate in Euro 1.500, oltre al rimborso del contributo unificato, I.V.A. e C.P.A.
Spese compensate tra il ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)