l’utilizzo dell’olio combustibile nelle centrali elettriche

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Il Governo non ha la “licenza di uccidere” !!

Prime note sul Decreto del Governo che autorizza l’utilizzo dell’olio combustibile nelle centrali elettriche.

1. La Val Padana è una delle aree del mondo e della Comunità europea più inquinate.

2. Le soglie di inquinamento atmosferico considerate gravemente dannose per la salute sono sistematicamente superate da molti anni.

3. L’ordinamento della Comunità europea assegna alla protezione della salute e dell’ambiente il rango di principio fondamentale e di obiettivo prioritario e trasversale a tutte le politiche settoriali.

4. Nelle situazioni di emergenza ambientale il primo obbligo che hanno gli Stati, come ogni altro soggetto dell’ordinamento, è quello di “non aggravamento” della situazione e di individuazione delle misure atte a contenere ed eliminare – se possibile – le conseguenze dannose per la salute del protrarsi della situazione.

5. E’ di tutta evidenza che il ritorno nelle centrali elettriche del nord d’Italia di un combustibile altamente inquinante è misura nazionale in contrasto con i principi e gli obblighi dell’ordinamento comunitario ed in particolare con l’indicato dovere di non aggravare ulteriormente la già drammatica situazione della qualità dell’aria in tale parte del territorio.

6. Quando si individua un contrasto tra norma nazionale ed l’ordinamento comunitario, in ragione del noto “principio di supremazia del diritto comunitario” ne deriva l’obbligo per ogni autorità nazionale (sia essa un giudice od una pubblica amministrazione) di disapplicare la normativa interna, dando immediata e diretta prevalenza alla fonte comunitaria, così come tale obbligo sussiste anche in capo alla stessa pubblica amministrazione.

Sul punto si riporta quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ce, nella sentenza 9.9.2003 nella causa C-198/01: “A questo proposito, si deve ricordare, in primo luogo, che, sebbene di per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tali articoli, in combinato disposto con l'art. 10 CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese [v. sentenze 16 novembre 1977, causa 13/77, INNO/ATAB, Racc. pag. 2115, punto 31; 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Racc. pag. 4769, punto 16; 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 14; 9 giugno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Racc. pag. I-2517, punto 14; 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punto 20, e 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, Racc. pag. I-1529, punto 34)”. “46. La Corte ha in particolare dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica (v. precitate sentenze Van Eycke, punto 16, Reiff, punto 14, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, punto 14, Centro Servizi Spediporto, punto 21, e Arduino, punto 35)”. “47. Del resto, dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il Trattato CE prevede espressamente che l'azione degli Stati membri, nell'ambito della loro politica economica, debba rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza [v. artt. 3 A, n. 1, e 102 A del Trattato CE (divenuti rispettivamente artt. 4, n. 1, CE e 98 CE)].” “48. Si deve ricordare, in secondo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima”. Tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative (v., in questo senso, sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 31), il che implica, ove necessario, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (v. sentenza 13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia, Racc. pag. 529, punto 7)”. Sull’obbligo di disapplicazione da parte della P.A. di norma interna in contrasto con la disciplina comunitaria sia consentito rinviare a: Fantigrossi, U., “Disapplicazione dell’atto amministrativo e diritto comunitario”, in Riv. Dir. Priv. N. 1/2002. Da ultimo sull’efficacia diretta delle Direttive ed il potere/dovere del giudice nazionale (e quindi anche della PA) di « giungere ad una soluzione conforme all’obiettivo preseguito » dalla direttiva v. Corte di giustizia CE, 5 ottobre 2004, cause riuniite C-397 e C-403/01, in Corr. Giur., n. 2/05, pag. 185 e segg.

7. Recentemente sulla base di tale meccanismo della “disapplicazione” le Corti d’Appello di Milano (Sez. I, Ordinanze 2.05.2005 e 5.7.05) e quella di Torino (Sez. II, Ordinanza 8.06.05), hanno vietato in via d’urgenza all’Agenzia del Territorio di dare attuazione di alcune norme della Legge finanziaria 2005, ritenute in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

8. Se tale potere di disapplicazione è stato utilizzato in materia di concorrenza, ancor più forza e legittimità dovrà avere l’intervento in materia di diritto alla vita ed alla salute, stante la prevalenza di tali beni, rispetto ad ogni altro obiettivo e valore .

9. A fronte di tale principio di “supremazia” delle norme comunitarie si deve ritenere che rientri nel potere del Presidente della Regione e dei Sindaci interessati di adottare ordinanze di divieto dell’utilizzo del suddetto combustibile nelle centrali, in dichiarata “disapplicazione” del decreto del Governo, senza avere l’onere dell’impugnazione avanti il TAR o altra giurisdizione nazionale.

10. In caso di mancata adozione di tale misura i cittadini lesi potranno agire in via giudiziale, anche nei confronti di dette Autorità inadempienti.

 

Avv. Umberto Fantigrossi - Milano, 2.2.06

 

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