La tutela giuridica delle banche dati pubbliche in Francia

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Studio Legale Fantigrossi

 

La tutela giuridica delle banche dati pubbliche in Francia

 

Brevi note

 

1) Disciplina comunitaria delle banche dati

 

La tutela giuridica delle banche dati è regolata a livello comunitario dalla Direttiva 96/9/CE dell’ 11 marzo 1996 (1).

 

Innanzitutto, per banca dati si intende una raccolta di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

 

La tutela accordata dal legislatore comunitario alle banche dati si fonda sia sul diritto d’autore che sul diritto sui generis .

 

La protezione in base al diritto d’autore tutela le banche dati in quanto tali, e non si estende al loro contenuto (art. 3); il diritto sui generis tutela, invece, il produttore della base contro l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante (art. 7).

 

Di tale ultimo diritto beneficiano soltanto i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero imprese o società istituite secondo la disciplina di uno Stato membro (art. 11), con esclusione, almeno sotto il profilo strettamente letterale, di soggetti annoverabili nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni. Tale ultima considerazione condurrebbe, quindi, ad una esclusione dell’applicazione del diritto sui generis alle banche dati pubbliche - sebbene con qualche temperamento. (2) Diversamente, non sembrano sussistano ostacoli a che le Amministrazioni pubbliche possano essere titolari del diritto d’autore. (3)

 

Per completezza, si richiama la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2002, COM/2002/0207 (4) - relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali.

 

Tale proposta di Direttiva detta norme in materia di utilizzazione “da parte di qualsiasi cittadino dell’Unione e di qualsiasi persona fisica o giuridica residente o avente la sede sociale in uno Stato membro, dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri che sono generalmente accessibili”. Il comma successivo, invece, stabilisce che la proposta di Direttiva non si applica ai documenti riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività di questo ultimo nell’ambito di procedimenti giudiziari nonché ai documenti contenenti informazioni sensibili sotto il profilo commerciale (art. 1).

 

La proposta di Direttiva, tra l’altro, stabilisce che gli enti pubblici potranno permettere il riutilizzo di documenti specifici in loro possesso, e limita la possibilità per gli stessi di concludere accordi di esclusiva per lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico laddove tali accordi siano ingiustificatamente lesivi della concorrenza o di ostacolo al riutilizzo delle informazioni a fini commerciali.

 

Se per motivi quali l’erogazione di un servizio di interesse pubblico, viene ritenuto necessario concedere un diritto esclusivo, la fondatezza di tali motivi è soggetta a riesame periodico, e comunque a scadenza almeno triennale.

 

Infine, in merito alla tariffazione, quando viene chiesto un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate non deve superare i costi di produzione. L’onere di dimostrare l’entità delle tariffe, spetta all’Ente pubblico che chiede il versamento del corrispettivo.

 

 

2) Disciplina nazionale delle banche dati

 

a) Legge 1 luglio 1998, n. 536

 

In Francia, la Direttiva 96/9/CE è stata recepita dalla Legge 536/1998. (5)

 

In base a tale Legge - recante la trasposizione della Direttiva 96/9/CE nel Codice della Proprietà intellettuale - le banche dati godono di una doppia protezione: il diritto d’autore ed il diritto sui generis .

 

Il diritto sui generis viene accordato al produttore della banca dati (la persona che prende l’iniziativa e il rischio dell’investimento corrispondente) contro l’estrazione e il riutilizzo di una parte sostanziale del contenuto della stessa, in presenza di un investimento finanziario, materiale o umano sostanziale.

 

In particolare il costitutore ha il diritto di vietare:

 

- operazioni di estrazione permanente o temporanea della totalità o di una parte qualitativamente o quantitativamente sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto e in qualsiasi forma;

- il reimpiego, attraverso la messa a disposizione al pubblico della totalità o di una parte qualitativamente o quantitativamente sostanziale del contenuto di una banca dati in qualsiasi forma;

- l’estrazione o il reimpiego ripetuto e sistematico, di parti qualitativamente o quantitativamente non sostanziali del contenuto della base allorché queste operazioni eccedano in modo manifesto le condizioni di utilizzo normale della banca dati (art. 5, Legge 536/1998).

 

Del diritto sui generis beneficiano i soggetti costitutori di una banca dati che siano cittadini di uno stato membro della Comunità Europea o di uno stato facente parte all’accordo sullo Spazio economico europeo, o che abbiano in uno di tali stati la loro residenza abituale.

 

Ne beneficiano, inoltre, imprese o società istituite secondo la disciplina di uno stato membro o avente la loro sede sociale, amministrazione centrale o centro d’attività principale all’interno di uno stato comunitario o facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo; tuttavia qualora la società o l’impresa abbia all’interno di uno di tali stati soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia di uno degli stati membri.

 

Si noti che le Legge non menziona la Pubblica Amministrazione tra i soggetti che beneficiano del diritto sui generis - non ne fa alcun riferimento specifico.

 

Per completezza, si ricorda che anche nella Legge di recepimento italiana (D.Lgs 169/1999), il diritto sui generis non viene riconosciuto alle Pubbliche Amministrazioni. In ragione di cio’, le amministrazioni non hanno alcun diritto di impedire l’estrazione o il reimpiego delle informazioni contenute nelle banche dati da esse costituite, a meno che non sia disposto da un’altra fonte primaria. (6)

 

b) Decreto 31 maggio 1996, n. 481

 

In Francia, la produzione e la diffusione di banche dati pubbliche a carattere giuridico sono disciplinate dal decreto 481/1996 - relativo al servizio pubblico delle banche dati giuridiche. (7) Il testo prevede la diffusione, delle banche dati prodotte dalle amministrazioni, da un concessionario di servizi pubblici.

 

La diffusione di testi, decisioni e documenti giuridici della natura di quelli menzionati nel decreto, costituiscono un compito cui lo Stato deve obbligatoriamente adempiere. Appartiene al potere regolamentare - in virtù degli articoli 34 e 37 della Costituzione - di fissare le modalità dell’organizzazione di un servizio pubblico dello Stato ( cfr . Conseil d’Etat francese del 17 dicembre 1997).

 

Il servizio pubblico delle banche dati giuridiche mira a raccogliere e mettere sotto forma di banca dati informatici, in vista della loro consultazione, il testo e gli elementi di descrizione e di analisi documentale:

 

- trattati e accordi internazionali pubblicati;

- leggi e regolamenti;

- documenti pubblicati nel Journal Officiel delle Comunità Europee;

- istruzioni e circolari pubblicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, Legge 17.07.1978;

- convenzioni collettive nazionali facente l’oggetto di un arreté d’extension ;

- decisioni della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali;

- atti pubblici di autorità amministrative indipendenti;

- ordinanze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti;

- sentenze delle Corti amministrative d’appello e dei Tribunali Amministrativi;

- decisioni delle Corti e dei Tribunali giudiziari;

- decisioni delle Camere regionali dei Conti;

- ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di prima istanza delle Comunità Europee;

- ordinanze della Corte e delle decisioni della Commissione Europea dei diritti dell’uomo;

- altri documenti ufficiali di carattere giuridico le cui categorie sono fissate da ordinanza congiunta del Primo Ministro o dai Ministri interessati (art. 1 decreto 481/1996).

 

Gli articoli da 2 a 6 precisano le condizioni secondo le quali i servizi dello Stato, le giurisdizioni e gli altri organismi di diritto pubblico rilevanti dello Stato, procedono alla produzione, alla formazione, alla raccolta di banche dati informatizzate ed alla loro messa in coerenza.

 

Gli articoli da 7 a 10, riguardano la diffusione delle banche dati in questione.

 

In particolare, la diffusione è oggetto di una concessione (art. 7). La concessione prevede l’obbligo di cedere i dati che il titolare detiene, a terzi che si propongono di ridiffonderli. Tale ridiffusione costituisce l’oggetto di una licenza rilasciata, a nome del concedente, dal concessionario e che fissa una equa remunerazione del concessionario ed il rispetto, da parte del ridiffusore di esigenze di interesse generale (art. 10).

 

Il decreto in questione è stato oggetto di impugnazione per l’annullamento, su richiesta dell’Ordine degli Avvocati di Parigi.

 

Il Consiglio di Stato francese ha rigettato il ricorso.

 

Difatti, ha riconosciuto che il decreto non costituisce un ostacolo al libero accesso di terzi ai documenti giuridici menzionati all’articolo 1, né alla loro trasformazione in banca dati, né alla loro commercializzazione; non costituisce ostacolo al fatto che i terzi procedano alla diffusione dei dati che il concessionario detiene e che è tenuto a cedergli alle condizioni fissate nel decreto. Il decreto, inoltre, non è intervenuto in spregio alla libertà del commercio e dell’industria. Infine, lo stesso decreto, non ha per effetto di porre il concessionario in una situazione di abuso di posizione dominante ( cfr . Conseil d’Etat francese del 17 dicembre 1997(8) ).

 

c) Decreto 21 marzo 1995, n. 84 e Decreto 17 febbraio 1995, n. 95

 

L’Istituto Nazionale di Statistica e degli Studi Economici (I.N.S.E.E.) gestisce il repertorio nazionale d’identificazione delle imprese e ne assicura la diffusione dei dati.

 

Il repertorio creato dall’Istituto costituisce un insieme organizzato e strutturato di informazioni relative all’identità e all’attività delle imprese. L’Istituto aggiunge a tali dati, che gli sono forniti dalle imprese, delle informazioni che elabora, relative a cifre d’affari, tassi di esportazione e posizione geografica delle imprese. Il repertorio costituisce, quindi una banca dati che deve essere vista come un’opera collettiva che puo’ includere dei diritti rilevanti della proprietà intellettuale a profitto dello Stato ( cfr . Conseil d’Etat francese del 10 luglio 1996 (9) ).

 

In base al decreto 21 marzo 1995 (10) - relativo alle condizioni di tariffazione applicabili alla diffusione dei dati del sistema nazionale d’identificazione e del repertorio delle imprese e dei loro stabilimenti - le informazioni contenute nel repertorio e i prodotti informativi che l’I.N.S.E.E. crea, organizza e commercializza sono destinati ad essere utilizzati da terzi attraverso una licenza d’uso.

 

La ridiffusione di tali dati deve essere oggetto di una licenza di ridiffusione e di una autorizzazione preliminare dell’I.N.S.E.E. (art. 6).

 

Oltre alla somma da pagare per la comunicazione iniziale, il beneficiario della licenza di ridiffusione deve sottoscrivere un abbonamento annuale alle condizioni tariffarie stabilite dagli articoli successivi del decreto (art. 7).

 

Il decreto 17 febbraio 1995 (11) - relativo alla remunerazione di alcuni servizi resi dall’I.N.S.E.E. - stabilisce che la fornitura dell’I.N.S.E.E. a privati o ad organismi privati o pubblici diversi dallo Stato puo’ dare luogo a remunerazione (per vendita di pubblicazioni, organizzazione di conferenze, seminari, comunicazione di documenti elaborati dall’I.N.S.E.E., etc.).

 

Le tariffe dei canoni dovuti sono fissate con decreto del Ministro dell’economia.

 

I suddetti decreti 17.02.1995, n. 84 e 21.03.1995, n. 95 sono stati oggetto di ricorso per l’annullamento.

 

Il Consiglio di Stato francese ha rigettato il ricorso.

 

Difatti, ha riconosciuto che non vi sono disposizioni generali di diritto, né disposizioni legislative che siano di ostacolo a che i servizi resi dall’I.N.S.E.E. siano oggetto di remunerazione. Non sussistono, inoltre, disposizioni che impongano la gratuità dell’erogazione di servizi pubblici informativi ( cfr . Conseil d’Etat francese del 10 luglio 1996).

Milano, maggio 2003

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Cardarelli Francesco - Le banche dati pubbliche: una definizione

 

Redolfi Daniela e Veutro Fabrizio - La tutela giuridica delle banche dati della Pubblica Amministrazione

 

Siti internet:   legifrance.gouv.fr

                       europa.eu.int/eur-lex

 

(1) La Direttiva 96/9/CE è reperibile sul sito WEB europa.eu.int/eur-lex

(2) Le banche dati pubbliche: una definizione, Prof. Francesco Cardarelli

(3) Le banche dati pubbliche: una definizione, Prof. Francesco Cardarelli

(4) La proposta di Direttiva è reperibile sul sito WEB europa.eu.int/eur-lex

(5) La Legge 536/1998 è reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

(6) La tutela giuridica delle banche dati della Pubblica Amministrazione, Daniela Redolfi e Fabrizio Veutro

(7) Il decreto è reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

(8) La sentenza è reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

(9) Sentenza reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

(10) Decreto reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

(11) Decreto reperibile sul sito WEB legifrance.gouv.fr

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