La trasparenza prevale sulla riservatezza quando si tratta di tutelare la professione infermieristica

Pubblicato: 12 Ottobre 2008

La trasparenza prevale sulla riservatezza quando di tratta di tutelare la professione infermieristica

 

Con due recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale di Milano (la n. 281 del 12 gennaio 2005 e la n. 3912 del 12 ottobre 2005, entrambe della Sezione Prima) è stata affrontata, forse per la prima volta con riferimento alla professione infermieristica, la difficile tematica del bilanciamento tra contrapposti diritti: quello dell’ accesso ai documenti amministrativi e quello della tutela dei dati personali.

Occasione del primo pronunciamento, cha ha accolto il ricorso del Collegio IPASVI contro un’importante Azienda sanitaria ospedaliera milanese, è stato il mancato accesso – o meglio il parziale accesso – rispetto a rilevanti informazioni sull’applicazione di un nuovo Piano organizzativo ospedaliero, relativamente al temuto impiego di personale con il solo titolo di puericultrice in funzioni e attività proprie dell’infermiere professionale, nella delicata struttura complessa di patologia neonatale.

Le relative informazioni – in particolare l’elenco nominativo del personale e le relative qualifiche e mansioni – erano state negate in forza del richiamo alla disciplina della “privacy”.

Nella sentenza viene per prima cosa riconosciuta in capo all’IPASVI la qualifica di Ente di diritto pubblico istituzionalmente preposto alla rappresentanza degli infermieri professionali e si è conseguentemente affermata la legittimazione all’accesso agli atti, appunto a tutela della categoria.

Per quanto concerne il contemperamento tra il diritto di accesso e la tutela della privacy, la tesi sostenuta in giudizio dal Collegio è stata quella di dimostrare, nel caso specifico, la prevalenza del primo sulla seconda. Viene infatti in gioco, da una parte, l’art. 46 c. 2 della legge c.d. sulla “privacy” (“ restano ferme…le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ”) e, dall’altra, l’art. 24 c. 2 della L. 241/90 che prevede sì tra le cause di esclusione del diritto di accesso, in relazione a specifiche e particolari esigenze, la tutela della riservatezza dei terzi, persone, gruppi, imprese, ma che ha anche stabilito che, ove l’accesso sia necessario per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici, lo stesso prevalga sulla esigenza di tutela della riservatezza dei terzi, garantendo comunque agli interessati la visione degli atti e dei documenti.

Il T.A.R. di Milano ha fatto propria tale impostazione e concluso per il pieno accoglimento dell’istanza del Collegio, sottolineando che l’accesso, nel caso di specie, era finalizzato ad accertare l’eventuale applicazione nei turni di servizio presso la struttura complessa di Patologia neonatale, anche con funzioni sostitutive, di personale non infermieristico privo delle competenze richieste (puericultrici) in violazione della normativa vigente sulle professioni sanitarie. Si è inoltre riconosciuto che l’indicazione nominativa del personale interessato fosse in ogni caso indispensabile al fine di individuare il profilo sanitario degli operatori inseriti nei turni.

Con la seconda decisione, sulla base del riconfermato riconoscimento in capo al Collegio del ruolo di ente esponenziale degli interessi degli infermieri, è stato imposto l’accesso alle informazioni relative all’immissione in servizio di personale infermieristico proveniente dal Perù, al fine di verificare il possesso dei requisiti e la correttezza della procedura.

In questo caso inoltre è stata affermata l’applicabilità della disciplina della trasparenza amministrativa anche ad un Istituito di cura privato, in quanto si è riconosciuto che l’accreditamento da parte della Regione equivale ad inserire tale ente nell’ambito del servizio sanitario pubblico.

Milano gennaio 2006

Umberto Fantigrossi

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