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Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri,
Dispone:
Articolo 1
La legge del 17 luglio 1978 sopracitata è modificata conformemente agli articoli 2 a 10 della presente ordinanza.
Articolo 2
L’intitolazione del titolo I è completata, dopo la parola:”amministrativi”, con le parole :”e della riutilizzazione delle informazioni pubbliche”.
Articolo 3
È creato, nel titolo I un capitolo I intitolato:”Della libertà di accesso ai documenti amministrativi”.
Questo capitolo I comprende le ordinanze del titolo primo modificate conformemente agli articoli 4 a 9 della presente ordinanza.
Articolo 4
I due primi capoversi dell’articolo I sono sostituiti con le disposizioni seguenti:
“ il diritto di ogni persona all’informazione è precisato e garantito con le disposizioni dei capitoli I,III e IV del presente titolo per quanto riguarda la libertà d’accesso ai documenti amministrativi.
“ Sono considerati come documenti amministrativi, ai sensi dei capitoli I,III,e IV del presente titolo qualsiasi sia il supporto utilizzato per la confisca, lo stoccaggio o la trasmissione delle informazioni che ne compongono il contenuto, i documenti elaborati o i possesso dello Stato,le collettività territoriali così come dalle altre persone di diritto pubblico o le persone di diritto privato incaricate della gestione di un servizio pubblico, nel quadro della loro missione di servizio pubblico.
Tali documenti sono soprattutto le pratiche, rapporti,studi,resoconti,processi verbali,statistiche,direttive,istruzioni,circolari,note e risposte ministeriali,corrispondenze,avvisi,previsioni e decisioni”.
Articolo 5
Il terzo capoverso dell’articolo 2 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
“ Il deposito negli archivi pubblici dei documenti amministrativi comunicabili ai termini del presente capitolo non ostacola il diritto di comunicazione in ogni momento dei documenti citati.”
“ L’amministrazione non è tenuta a dar seguito alle richieste improprie, in particolare per il loro numero, il loro carattere ripetitivo o sistematico.”
Articolo 6
L’articolo 4 è sostituito con le seguenti disposizioni:
“ Art. 4.- L’accesso ai documenti amministrativi si esercita, a discrezione del richiedente e nel limite delle possibilità tecniche dell’amministrazione.”
“a) Per consultazione gratuita sul posto, tranne se la conservazione del documento non lo permette.”
“b) Con riserva che la riproduzione non nuoccia alla conservazione del documento, con il rilascio di una copia su un supporto identico a quello utilizzato dall’ Amministrazione o compatibile con quello e a spese del richiedente senza che queste spese possano eccedere il costo di questa riproduzione, in condizioni previste dal decreto;
“ c) Per posta elettronica e senza spese quando il documento è disponibile in formato elettronico.”
Articolo 7
Viene aggiunto, dopo il II dell’articolo 6, un III così stilato:
“III.- Quando la richiesta riguarda un documento contenente parti che non siano comunicabili in applicazione del presente articolo, ma che è possibile omettere o disgiungere dal documento, il documento è comunicato al richiedente dopo omissione o disgiunzione di queste parti.
“ I documenti amministrativi non comunicabili ai sensi del presente capitolo diventano consultabili nei termini e nelle condizioni fissati dagli articoli L. 213-1 e L. 213-2 del codice del patrimonio.”
Articolo 8
L’articolo 7 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
“Art. 7.- Sono oggetto di pubblicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, così come le note e risposte ministeriali che comportano un’interpretazione del diritto positivo o una descrizione delle procedure amministrative.
Le Amministrazioni menzionate all’articolo I possono inoltre rendere pubblici gli altri documenti amministrativi che esse elaborano o posseggono.
“ Tuttavia, salvo disposizioni legislative contrarie, i documenti amministrativi che comportano delle parti che entrano nel campo di applicazione dell’articolo 6, possono essere rese pubbliche solo dopo avere omesso queste parti o reso impossibile l’identificare le persone che vi sono nominate e, in generale, la consultazione di dati a carattere personale.”
“ Un decreto del Consiglio di Stato preso dopo l’avviso della commissione citata al capitolo III precisa le modalità di applicazione del primo capolinea del presente articolo.2”
I.- L’articolo 9 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
“ Art. 9- I documenti amministrativi sono comunicati sotto riserva dei diritti di proprietà letteraria e artistica.”
II.- Gli articoli 5, 5-1, 10, 12 e 13 sono abrogati.
Articolo 10
Sono creati nel titolo primo, dopo l’articolo 9 dei captoli II, III e IV così stilati:
“ Capitolo II
“ Dalla riutilizzazione delle informazioni pubbliche
“Art. 10.- Le informazioni presenti in documenti elaborati o detenuti dalle amministrazioni menzionate nell’articolo primo, qualsiasi sia il supporto, possono essere utilizzate da ogni persona che lo desidera per fini diversi da quelli della missione del servizio pubblico per i bisogni della quale i documenti sono stati elaborati o sono detenuti. Limiti e condizioni di questa riutilizzazione sono disciplinati dal presente capitolo, anche se queste informazioni sono state ottenute nel quadro dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi retto del capitolo I.”
“ Non sono considerate come informazioni pubbliche per l’applicazione del presente capitolo, le informazioni contenute in documenti:
“ a) Di cui la comunicazione non costituisce un diritto in applicazione del capitolo I o di altre disposizioni legislative, tranne se queste informazioni sono oggetto di una diffusione pubblica;
“ b) Elaborati o detenuti dalle amministrazioni menzionate nell’articolo I nell’esercizio di una missione di servizio pubblico a carattere industriale o commerciale;
“ c) Sui quali dei terzi detengano dei diritti di proprietà intellettuale.
“ Lo scambio di informazioni pubbliche tra le autorità menzionate nell’articolo I ai fini dell’esercizio della loro missione di servizio pubblico, non costituisce una riutilizzazione nel senso del presente capitolo.
“ Art. 11.- In deroga al presente capitolo, le condizioni nelle quali le informazioni possono essere riutilizzate sono fissate, all’occorrenza, dalle amministrazioni menzionate ai punti a e b del presente articolo quando figurano in documenti elaborati o detenuti da:
“ a) Enti ed istituzioni di insegnamento e di ricerca,
“ b) Enti, organismi o servizi culturali.
“ Art. 12.- Tranne che in accordo con l’amministrazione, la riutilizzazione delle informazioni pubbliche è sottomessa alla condizione che quest’ultime non siano alterate, che il loro senso non sia snaturato e che le loro fonti e la data della loro ultimo aggiornamento siano menzionate.
“ Art. 13.- La riutilizzazione di informazioni pubbliche comportanti dati a carattere personale è subordinata al rispetto delle disposizioni della legge del 6 gennaio 1968 sopra citata, relativa all’ informatica, agli schedari e alle libertà.
“ Le informazioni pubbliche comportanti dei dati a carattere personale possono essere oggetto di una riutilizzazione sia quando la persona interessata vi ha acconsentito, sia se l’autorità in possesso è in grado di renderli anonimi o, in mancanza di anonimato, se una disposizione legislativa o regolamentare lo permette.
“ Art. 14- La riutilizzazione di informazioni pubbliche non può essere oggetto di un diritto di esclusività accordato ad un terzo, tranne se un tale diritto sia necessario all’esercizio di una missione di servizio pubblico.
“ La fondatezza del possesso di un diritto di esclusività è oggetto di esame periodico almeno ogni tre anni.
“Art. 15- La riutilizzazione d’informazioni pubbliche può dare luogo a delle corresponsioni da pagare.
“Per la definizione delle corresponsioni,l’amministrazione che ha elaborato o detiene i documenti con le informazioni pubbliche suscettibili di essere riutilizzate tiene conto dei costi di messa a disposizione delle informazioni, e all’occorrenza, del costo di un trattamento che permette di renderli anonimi.
“ L’amministrazione può anche tenere conto dei costi di raccolta e di produzione delle informazioni ed includere nell’accertamento della corresponsione una remunerazione ragionevole dei suoi investimenti includendo, all’occorrenza, una parte a titolo dei diritti di proprietà intellettuale. In questo caso, l’amministrazione deve assicurarsi che le corresponsioni siano fissate in modo non discriminatorio e che il loro prodotto totale, valutato su un periodo contabile appropriato in funzione dell’ammortamento degli investimenti, non oltrepassi il totale formato, da una parte, dai costi di raccolta, di produzione e di messa a disposizione delle informazioni, e, d’altra parte, all’occorrenza, dalla remunerazione definita al presente capoverso.
“ Quando l’amministrazione che ha elaborato o detiene i documenti che contengono informazioni pubbliche utilizza queste informazioni nel quadro di attività commerciali, non può fatturarne la riutilizzazione ad altri operatori ad un costo superiore al proprio, ne imporre loro delle condizioni meno favorevoli di quelle che applica a sé stessa.
“Art. 16.- Laddove viene sottomessa al pagamento di una corresponsione, la riutilizzazione di informazioni pubbliche dà luogo al rilascio di una licenza.
“ Questa licenza fissa le condizioni della riutilizzazione delle informazioni pubbliche. Queste condizioni possono dar luogo a delle restrizioni per la riutilizzazione solo per motivi di interesse generale e in modo proporzionato. Non possono avere per oggetto, o per effetto, la restrizione della concorrenza.
“ Le amministrazioni che elaborano o detengono dei documenti che contengono informazioni pubbliche che possono essere riutilizzate alle condizioni previste nel presente articolo sono tenute a mettere con preavviso delle licenze standard anche in formato elettronico, a disposizione delle persone interessate per la riutilizzazione di queste informazioni.
“ Le condizioni nelle quali un’offerta di licenza è proposta al richiedente sono fissate per regolamento.
“ Art. 17- Le amministrazioni che producono o detengono informazioni pubbliche tengono a disposizione degli utenti un repertorio dei principali documenti nei quali queste informazioni figurano.
“ Le condizioni di riutilizzazione delle informazioni pubbliche, così come le basi di calcolo ammesse per fissare l’ammontare delle corresponsioni, sono comunicate dalle amministrazioni che hanno prodotto o detengono queste informazioni, a chiunque ne faccia domanda.
“ Art. 18- Chiunque riutilizzi delle informazioni pubbliche in violazione alle prescrizioni menzionate nel secondo e terzo capoverso del presente articolo è passibile di una ammenda stabilita dalla commissione menzionata al capitolo III.
“ L’ammontare massimo dell’ammenda è uguale a quello previsto dall’articolo 131-13 del codice penale per le contravvenzioni di quinta classe quando delle informazioni pubbliche sono state riutilizzate per fini non commerciali per non conoscenza delle disposizioni dell’articolo 12 o delle condizioni di riutilizzazione previste da una licenza rilasciata a questo scopo, o in violazione dell’obbligo di conseguimento di una licenza.
“ Laddove delle informazioni pubbliche siano state riutilizzate per fini commerciali non conoscendo le disposizioni dell’articolo 12 o le condizioni di riutilizzo previste dalla licenza l’ammontare dell’ ammenda è proporzionato alla gravità della infrazione commessa ed ai vantaggi tratti da questa.
“ Per l’applicazione del terzo capoverso, l’ammontare dell’ammenda per sanzionare una prima mancanza non può eccedere 150.000 EUR. In caso di mancanza reiterata nei cinque anni a partire dalla data in cui la sanzione precedente è diventata definitiva, non può eccedere 300.000 EUR o, trattandosi di un’impresa, il 5% della cifra d’affari tasse escluse dell’ultimo esercizio, nel limite di 300.000 EUR.
“ La commissione menzionata al capitolo III può, al posto o oltre l’ammenda, vietare all’autore dell’infrazione la riutilizzazione di informazioni pubbliche durante un periodo massimo di due anni.
Questa durata può arrivare a cinque anni in caso di recidivo, nei cinque anni successivi alla prima infrazione.
“ La commissione può ugualmente ordinare la pubblicazione della sanzione a spese di colui che ne è l’oggetto secondo le modalità fissate da decreto del Consiglio di Stato.
Le ammende sono riscosse come crediti dello Stato estranee all’imposta ed al demanio.
“Art. 19- Le modalità d’applicazione del presente capitolo sono fissate da decreto del Consiglio di Stato.
“ Capitolo III
“ La commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
“ Art. 20- La commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è un’autorità amministrativa indipendente.
“ E’ incaricata di provvedere al rispetto della libertà d’accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi pubblici così come all’applicazione del capitolo II relativo alla riutilizzazione di informazioni pubbliche nelle condizioni previste nel presente titolo e nel titolo I del libro II del codice del patrimonio.
“ Emette degli avvisi quando è investita da una persona alla quale si oppone un rifiuto di comunicazione di un documento amministrativo in applicazione del capitolo I, un rifiuto di consultazione dei documenti di archivi pubblici, con l’eccezione dei documenti citati al punto c dell’articolo L. 211-4 del codice di patrimonio, o di una decisione sfavorevole in materia di riutilizzazione di informazioni pubbliche.
“ Il ricorso con il parere della commissione è un requisito obbligatorio per l’esercizio di un ricorso contenzioso.
“ Art. 21- La commissione è anche competente per le questioni relative all’accesso ai documenti amministrativi e alla riutilizzazione delle informazioni pubbliche riferite alle seguenti disposizioni:
« 1° Gli articoli L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 del codice generale delle collettività territoriali;
« 2° Gli articoli L. 28, L. 68 et LO 179 del codice elettorale;
« 3° Il b dell’articolo L. 104 del libro delle procedure fiscali;
« 4° L'articolo L. 111 del libro delle procedure fiscali;
« 5° L'articolo 5 della legge del 1° Luglio 1901 relativo al contratto di associazione e l'article 2 del decreto del 16 Agosto 1901 ;
« 6° L'articolo 79 del codice civile locale di Alsace-Moselle ;
« 7° Gli articoli L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 del codice di urbanistica;
« 8° L'articolo L. 1111-7 del codice della salute pubblica ;
« 9° L'articolo L. 421-4 del codice dell'azione sociale e delle famiglie ;
« 10° L'articolo L. 225-3 del codice della strada;
« 11° L'articolo L. 123-8 e il capitolo IV del titolo II del libro I del codice dell’ambiente;
« 12° Il titolo II del decreto no 55-471 de 30 Aprile 1955 relativo al rinnovamento e alla conservazione del catasto;
« 13° L'articolo 2196 del codice civile;
« 14° L'articolo 17 della legge del 31 Dicembre 1913 sui monumenti storici.
“ Art. 22- La commissione, quando è investita da una amministrazione citata nell’articolo I, può, al termine di una procedura contraddittoria, infliggere all’autore di un’infrazione delle norme del capitolo II le sanzioni previste dall’aricolo 18.
“Art. 23- La commissione si compone di undici membri.
“a) Un membro del Consiglio di Stato, di grado almeno uguale a quello di consigliere, presidente, un magistrato della Corte di cassazione ed un magistrato della Corte dei conti, in attività o onorario, designati rispettivamente dal vicepresidente del Consiglio di Stato, il primo presidente della Corte di cassazione ed il primo presidente della Corte dei conti;
“b) Un deputato e un senatore designati rispettivamente dal presidente dell’Assemblea nazionale e dal presidente del Senato;
“c) Un eletto di una collettività territoriale, designato dal presidente del Senato;
“d) Un professore dell’insegnamento superiore, in attività o onorario, proposto dal presidente della commissione,
“e) Una personalità qualificata in materia di archivi, proposta dal direttore degli Archivi di Francia;
“f) Una personalità qualificata in materia di protezione dei dati a carattere personale, proposta dal presidente della Commissione nazionale dell’Informatica e delle Libertà;
“g) Una persona qualificata in materia di concorrenza e di prezzi, proposta dal presidente del Consiglio della concorrenza;
“h) Una personalità qualificata in materia di diffusione pubblica d’informazioni.
“Per ognuno dei membri è designato un supplente alle stesse condizioni.
“I membri della commissione sono nominati da decreto del Primo ministro. Il loro mandato dura tre anni,ad eccezione di coloro menzionati ai punti b e c,che partecipano al consiglio per la durata del mandato solo per il titolo per il quale sono stati designati,. Questo mandato è rinnovabile.
“ Un commissario del Governo, designato dal primo ministro, risiede presso la commissione ed assiste alle sue deliberazioni, tranne quando quest’ultima si pronuncia in applicazione delle disposizioni degli articoli 18 e 22.
“ In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della commissione.
“ Un decreto del Consiglio di Stato determina le modalità di funzionamento della commissione e fissa i casi e le condizioni nei quali la commissione può deliberare in forma ristretta.
“ Capitolo IV
“ Disposizioni comuni
“Art. 24- Un decreto del Consiglio di Stato, preso dopo parere della commissione di accesso ai documenti amministrativi, fissa i casi e le condizioni nei quali le amministrazioni citate nell’articolo I sono tenute a designare una persona responsabile dell’accesso ai documenti e delle questioni relative alla riutilizzazioni delle informazioni pubbliche.
“ Art. 25- Ogni decisione di rifiuto d’accesso ai documenti amministrativi e ogni decisione sfavorevole in materia di riutilizzazione di informazioni pubbliche è notificata al richiedente sotto forma di comunicazione scritta motivata e con l’indicazione delle vie e termini di ricorso.
“ Quando un terzo è titolare di diritti di proprietà intellettuale riportati su un documento sul quale figura un’informazione pubblica, l’amministrazione che ha concorso all’elaborazione dell’informazione o chi la detiene indica a chi ne faccia richiesta l’identità della persona fisica o morale titolare di questi diritti o, ovvero, l’identità della persona dalla quale l’informazione in causa è stata ottenuta. “
Articolo 11
I.- L’ultima frase dell’articolo L. 225-3 del codice della strada è sostituita dalla frase seguente:
“ Questa comunicazione si esercita nelle condizioni previste dalla legge no 78-753 del 17 luglio 1978.”
II.- Al primo capoverso dell’articolo L. 2121-26 del codice generale delle associazioni territoriali, le parole: “ sul posto e di prendere copia totale o parziale” sono soppresse.
Il terzo capoverso dello stesso articolo è così stilato:
“ La comunicazione dei documenti citati nel primo capoverso, che può essere ottenuta sia dal sindaco sia dai servizi decentrati dallo Stato, interviene nelle condizioni previste nell’articolo 4 della legge no 78-753 del 17 luglio 1978.”
III.- Il secondo capoverso dell’articolo L. 3121-17 dello stesso codice è sostituito da quattro capoversi così stilati:
“ Ogni persona ha il diritto di chiedere comunicazione delle delibere e processi verbali delle sedute pubbliche del consiglio generale, delle delibere della commissione permanente, dei budgets e dei conti del dipartimento così come dei dispositivi del presidente.
“ Ognuno può pubblicarle sotto la propria responsabilità.
“ La comunicazione dei documenti citati nel II capoverso, che può essere ottenuta sia dal presidente del consiglio generale, sia dai servizi decentrati dello Stato, interviene nelle condizioni previste nell’articolo 4 della legge no 78-753 del 17 luglio 1978.
“ Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti amministrativi pubblici dei dipartimenti.”
IV.- Il secondo capoverso dell’articolo L. 4132-16 dello stesso codice è sostituito da quattro capoversi così stilati.
“ Ogni persona ha il diritto di chiedere comunicazione delle delibere e processi verbali delle sedute pubbliche del consiglio regionale, delle delibere della commissione permanente, dei budgets e dei conti della regione, così come delle ordinanze del presidente.
“ Ognuno può pubblicarle sotto la propria responsabilità.
“ La comunicazione dei documenti citati nel secondo capoverso, che può essere ottenuta sia dal presidente del consiglio regionale, sia dai servizi decentrati dello Stato, cade sotto le condizioni previste dall’articolo 4 delle legge no 78-753 del 17 luglio 1978.
“ Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti amministrativi pubblici delle regioni.”
V.- L’ultimo capoverso degli articoli L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 e L. 5721-6 dello stesso codice è così stilato:
“ La comunicazione dei documenti citati nel primo capoverso, che può essere ottenuta sia dal presidente sia dai servizi decentrati dello Stato, cade sotto le condizioni previste nell’articolo 4 della legge no 78-753 del 17 luglio 1978.”
VI.- L’ ultimo capoverso degli articoli L. 3313-1 e L. 4312-1 dello stesso codice è annullato.
Articolo 12
Il contenuto degli accordi di esclusività, menzionati nell’articolo 14 della legge del 17 luglio 1978 sopra citata, conclusi dopo il 31 dicembre 2003 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese. Gli accordi di esclusività esistenti che non rilevino eccezioni previste nel primo capoverso di questo articolo terminano alla scadenza del contratto ed, al più tardi, il 31 dicembre 2008.
I membri della commissione di accesso ai documenti amministrativi in esercizio alla data d’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono in codice fino al 31 dicembre 2005.
Articolo 13
Gli articoli dal primo al decimo e l’articolo 12 della presente ordinanza sono applicabili a Mayotte e nelle Terre australi e antartiche francesi.
Sono applicabili alle amministrazioni dello Stato e ai loro enti pubblici.in Polinesia francese, a Wallis e Futura e in Nuova Caledonia
Articolo 14
Il Primo ministro, il ministro dell’economia, delle finanze e dell’industria, il guardasigilli, il ministro della giustizia, il ministro di oltremare ed il ministro delegato al budget ed alla riforma dello Stato, il portavoce del governo, sono responsabili ciascuno per quanto di loro responsabilità, dell’applicazione della presente ordinanza, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Parigi, il 6 giugno 2005-10-21
Jaques Chirac
Presidente della Repubblica:
Il Primo ministro ,
Dominique de Villepin
Il Guardasigilli, ministro della giustizia,
Pascal Clément
Il Ministro dell’economia,
delle finanze e dell’industria,
Thierry Breton
Il ministro dell’oltre mare,
François Baroni
Il ministro delegato al budget
E alla riforma dello Stato,
portavoce del Governo,
Jean-François Copé