Incarichi legali degli Enti: sono tante le forzature sulle “incompatibilità”

Pubblicato: 26 Febbraio 2024 - Autore: Umberto Fantigorssi

SPESSO LE AMMINISTRAZIONI LOCALI IMPONGONO “PALETTI” CHE FINISCONO PER DANNEGGIARLE.

Si sta diffondendo nei Comuni e in molte altre pubbliche amministrazioni la prassi di disciplinare con propri regolamenti l’affidamento degli incarichi difensivi e in questo ambito anche il regime delle incompatibilità e dei conflitti di interesse. Si tratta di problematiche certamente delicate ma che, proprio per questo, richiedono un approccio equilibrato e soprattutto rispettoso dei principi della materia e tale da non produrre incertezza e conflitti tra diverse fonti del diritto, producendo più danni che vantaggi sia per gli avvocati sia per le P. A.

Si comprenderà meglio cosa si intende con questa affermazione generale partendo da un recente caso concreto. Un importante Comune capoluogo di provincia intendeva conferire un incarico avanti una giurisdizione superiore, in una vicenda particolarmente complessa, a un avvocato specializzato nella specifica materia oggetto della lite. Lo stesso professionista è stato però costretto a rinunciare, in quanto l’ente in un proprio regolamento dispone che i professionisti non abbiano in corso e non assumano incarichi contro l’ente stesso, senza consentire di valutare se, nella specifica situazione, sussista effettivamente un conflitto di interesse anche solo potenziale. Nel caso di specie lo si poteva escludere pacificamente, dal momento che le due controversie non avevano alcun punto di contatto, riguardando materie e settori del tutto distinti. In nessun modo quindi la concomitanza dei due mandati poteva comportare una limitazione all’indipendenza dell’avvocato o problematiche relative al corretto uso delle informazioni acquisite nello svolgimento degli stessi.

Se la questione avesse potuto risolversi solo sulla base dell’ordinamento della professione di avvocato ( Legge n. 247/ 2012 e Codice deontologico degli avvocati) l’impedimento non sarebbe sorto, dal momento che, da un lato, la totale estraneità- alterità tra le due controversie era già di per sé garanzia di assenza del conflitto di interessi e, dall’altro, neppure poteva venire in gioco la disciplina dell’assunzione di incarichi contro una parte già assistita, di cui dall’art. 68 del codice deontologico che pone un periodo biennale di “raffreddamento”. Ciò in quanto il nostro caso riguarda una fattispecie opposta e correttamente non considerata dalla disposizione, quella dell’incarico da parte di una P. A. avversaria in una diversa e precedente lite.

È vero che taluni prospettano un’interpretazione analogica e quindi estensiva di tale disposizione, ma va ricordato che le disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto incidono e limitano diritti costituzionalmente protetti, sono norme eccezionali e quindi di stretta interpretazione.

L’auspicio è che gli Enti pubblici non esercitino potestà regolamentari in materie, come quella dell’ordinamento della professione forense, in cui il sistema delle fonti è già completo ed autonomo ( art. 1 della Legge n. 247/ 2012) e al quale possono fare semplicemente rinvio. È bene poi che comprendano che autoimponendosi regimi inutilmente più restrittivi alla fine danneggiano anche se stessi, limitando la possibilità di scegliere, con maggiore libertà e come farebbe qualsiasi altro committente, il miglior difensore delle proprie ragioni.

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy