Il T.A.R. boccia la Valtrompia - Sintesi ragionata

Pubblicato: 27 Ottobre 2008

RICORSO TAR VALTROMPIA

Qui di seguito una breve sintesi “ragionata” delle questioni di diritto che con i vari successivi gravami sono state poste a fondamento delle censure dei Comuni ricorrenti (GUSSAGO E COLLEBEATO).
A. Un primo gruppo di questioni riguarda la contestata legittimità dell’inserimento dell’opera tra quelle beneficiarie del regime - sostanzialmente di favore e deregatorio del regime ordinario dei LL.PP. - posto dalla c.d. “Legge-Obiettivo”, in totale assenza dei presupposti del carattere di “interesse nazionale” e di “strategicità” dell’opera, assenza che la stessa Deliberazione CIPE, impugnata con il ricorso introduttivo, attesta e riconosce nel momento in cui ha inserito l’opera stessa nella relativa tabella dell’Allegato 2 con l’impropria (in quanto non prevista dalla legge”) e sostanzialmente “confessoria” espressione “L.O. solo per procedure”: come se fosse ammissibile che il regime derogatorio ed accelleratorio, posto dal regime speciale, venisse utilizzato, indipendentemente dalla tipologia dell’opera e della sua reale consistenza e natura, per “godere” dell’effetto procedimentale della disciplina delle opere strategiche e di interesse nazionale (si v. in particolare su questi aspetti il motivo 2 del ricorso introduttivo, e per ulteriori “sviluppi” i motivi 4 e 5 del medesimo ricorso).
Correlate a tale contestazione sono le questioni della mancanza totale di stima effettiva dei costi dell’opera (anche in relazione al difetto di una progettazione asseritamene esecutiva in assenza della determinazione degli effetti finanziari delle prescrizioni poste in sede di VIA),  della connessa copertura finanziaria pubblica e della illegittimo frazionamento dell’opera (v. motivo 2 del secondo ricorso per motivi aggiunti e motivo 2 del terzo ricorso per motivi aggiunti).
B. Un secondo gruppo di contestazioni riguarda in sostanza la competenza ad approvare il progetto, ad effettuare tutte le indagini e valutazioni del caso e quindi anche ad indire la gara d’appalto, a fronte dell’oggettiva e conclamata natura di opera a rilevanza esclusivamente locale e al massimo “regionale” della strada in contestazione (v. motivo 4 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
In qualche modo correlato a tale profilo “ontologico” è la contestazione circa l’effettiva natura di “raccordo autostradale” dell’opera e la carenza dei presupposti (in particolare l’assenza di pedaggio) per superare i divieti contenuti all’art. 11 della legge n. 287/1971 e all’art. 18-bis D.L. n. 376/1975 (v. motivo 3 del secondo ricorso per motivi aggiunti e motivo 5 del ricorso R.G. n. 294/03). E ciò in particolare in ragione della sopravvenuta uscita di scena (salvo che nell’improprio ruolo di finanziatore, di cui si dirà oltre) della Società concessionaria dell’autostrada Serenissima.
C. Un terzo gruppo di contestazioni riguarda l’anomalo ruolo  nella procedura di un soggetto privato,  per di più individuato senza alcun confronto concorrenziale, (la Società già concessionaria dell’autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova) che compare, del tutto illegittimamente, all’inizio dell’anomalo procedimento come affidatario diretto dell’intervento, in ragione di quella diversa concessione (circostanza ampiamente contestata con il ricorso R.G. 294/03) e successivamente, dopo la nota censura della Corte di Giustizia Europea (Sez. II, 27.10.2005, cause C. 187/04 e C. 188/04) come “promotore”  (v. motivo 3 del ricorso introduttivo) ed infine addirittura come “finanziatore” (v. motivo 5 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
Anomalia che può aver determinato la scorretta e contestata individuazione dell’opera come “raccordo autostradale” e nell’arco di tutta la lunga e complessa istruttoria l’aver mantenuto in essere una dichiarazione di interesse pubblico dell’opera mai davvero motivata, soprattutto in ragione della sottovalutazione delle alternative possibili - ed in parte anche già praticate - per soddisfare le medesime problematiche viabilistiche e di mobilità.
D. Un quarto gruppo di vizi contestati ha riguardato la valutazione d’impatto ambientale, procedura assolutamente fondamentale ed imprescindibile nel caso in esame, stante il pregio ambientale delle zone attraversate e la compromissione di aree pubbliche protette (tra cui l’alveo e le sponde del Fiume Mella). In questo ambito le contestazioni hanno riguardato principalmente la violazione del principio che gli studi di impatto e l’intera procedura di VIA devono necessariamente precedere l’autorizzazione e non seguirla, pena la trasformazione del giudizio di compatibilità in una sorta di lasciapassare “in bianco”, da completarsi successivamente con prescrizioni che non potrebbero mai condurre ad una valutazione di segno negativo una volta completate le indagini e gli studi, con frustrazione evidente dello scopo stesso dell’istituto (motivi 8, 10, 11,12 del ricorso R.G. n. 294/03, motivi 4 e 6 del ricorso introduttivo, motivo 1 del primo ricorso per motivi aggiunti).
Correlata a questa è la contestazione che, stante la natura effettivamente “regionale” del raccordo, questo dovesse essere sottoposto ad una VIA regionale ex L.R. n. 20/99 (motivo 4 del secondo ricorso per motivi aggiunti) o, in subordine, ad una nuova VIA nazionale, in ragione delle modifiche qualitative e quantitative del progetto e quindi dell’opera  e dell’esigenza di considerare le varie alternative alla soluzione progettuale da ultimo presentata (motivo 1 del ricorso per motivi aggiunti; motivo 2 del terzo ricorso per motivi aggiunti).

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