Il diritto della pandemia: libertà di circolazione e trasporti nel governo dell’emergenza COVID-19

Pubblicato: 24 Novembre 2020 - Autore: Umberto Fantigrossi

La principale misura di contenimento per la lotta alla diffusione del nuovo virus Covid-19 è stata indubbiamente l’intimazione a tutta la popolazione di stare in casa, sospendendo, per tutto il periodo del lockdown, la maggior parte delle attività sociali ed economiche, salvo quelle ritenute essenziali, e creando una sorta di “coprifuoco ”, prima riferito alle zone ritenute focolaio della pandemia e, poche settimane dopo e per un lungo periodo, all’intero territorio nazionale.

Sono state settimane in cui la regola di fondo del nostro ordinamento – il principio di libertà – è risultato nella sostanza sostituito dal suo opposto, nel senso che si poteva fare solo quello che in via di eccezione l’autorità autorizzava: andare a fare la spesa, in farmacia o dal medico e poco altro. La lotta alla pandemia si è svolta inizialmente su due principali direttrici. La prima, ovviamente, quella della cura e quindi dell’adattamento e potenziamento dei sistemi sanitari. La seconda ha riguardato la prevenzione dei contagi, cioè quella delle regole (prevalentemente divieti) relative ai comportamenti da adottare per evitare il diffondersi dei contagi. Si è poi aggiunta una terza direttrice, relativa agli aiuti ai singoli e alle imprese per far fronte ai devastanti effetti economici derivati dal blocco delle attività.

Le misure eccezionali che hanno concretizzato la seconda direttrice, senza precedenti nella storia nazionale almeno in tempo di pace, hanno compresso alcuni diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti e garantiti; in particolare, il diritto di circolazione e soggiorno, enunciato dall’art. 16 della Costituzione. I confini nazionali, regionali ed in alcuni casi anche quelli provinciali e comunali si sono chiusi al transito di persone e merci (salvo eccezioni), con pesanti ripercussioni sull’economia e sulla società.

Per arrivare a questo risultato e per la gestione più complessiva dell’azione di contrasto alla pandemia e di cura dei contagiati si è vorticosamente creato un diritto speciale che si è intrecciato con le normative vigenti nelle plurime materie interessate (sanità pubblica, protezione civile, profilassi internazionale, sicurezza pubblica, privacy) ma senza sostituirle completamente e portando ad ulteriori e più gravi conseguenze fenomeni di conflitti istituzionali e di crisi dell’amministrazione pubblica e più complessivamente della legalità che già da tempo affliggono l’Italia.

Si può quindi avviare una riflessione su questo diritto partendo da due presupposti: che la pandemia sia un fenomeno che avvia dei processi di trasformazione non transitori (o accelerando processi già avviati in precedenza) e che tali processi non riguardino solo aspetti sanitari, sociali ed economici ma anche, di conseguenza, istituzionali e giuridici.

Dal punto di vista del diritto, i nodi problematici che hanno acceso il dibattito politico e giuridico hanno riguardato principalmente l’assetto delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni e, in particolare in relazione ai poteri d’ordinanza, i limiti costituzionali di questi poteri, oltre al tema, altrettanto rilevante, del ruolo del Presidente dei Consiglio e del Governo rispetto a quello del Parlamento, di cui da più parti si è lamentata una ingiustificata ed eccessiva marginalizzazione, paventandosi una deriva autoritaria che potrebbe produrre frutti pericolosi anche dopo la cessazione dell’emergenza.

> Clicca qui per continuare la lettura

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy