Pubblici servizi – Contratto di trasporto - Responsabilità per danni esistenziali – Sussiste .
E’ accolta la domanda dell’attore di risarcimento danni per non essere stato informato che il volo - prenotato qualche mese prima - era stato anticipato: il danno subito dal ricorrente rientra nelle previsioni di cui all’art. 1218 c.c. a seguito del richiamo operato dall’art. 1681 c.c. che disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto delle persone.
Il danno della fattispecie è, infatti, riconducibile a quello biologico in quanto determina nel soggetto che lo subisce comprensibili stati di angoscia e alterazione.
Pertanto la convenuta - Alitalia S.p.a. - è tenuta a risarcire il danno biologico procurato al ricorrente a causa dell’inesatto adempimento degli obblighi che alla stessa incombevano in esecuzione del contratto di trasporto intervenuto tra gli stessi.
Giudice di pace di Piacenza, sentenza n. 1411 del 19.12.2005.