Coord. Naz. Caposala VII Congresso Nazionale Firenze 7/9 novembre 2001

Pubblicato: 12 Ottobre 2008

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CAPOSALA - 7° CONGRESSO NAZIONALE - FIRENZE 7/9 NOVEMBRE 2001

 

Relazione dell’avv. Umberto Fantigrossi

 

Il tempo che mi è stato concesso è breve, quindi per tutto ciò che attiene ai profili di legittimità del nuovo regolamento delle procedure concorsuali e del contratto nazionale mi sia consentito rinviare al testo dei miei pareri pubblicati sull’ultimo numero del Vostro bollettino.

Naturalmente la circostanza che alcuni vizi di legittimità siano stati individuati in tali nuove discipline non comporta certo che l’unica strada possibile, per affermare le giuste posizioni dei caposala, sia rappresentata dal contenzioso avanti la giurisdizione amministrativa. Essendo infatti in corso una complessa manovra di ridefinizione di tutto l’assetto normativo delle professioni, sanitarie e non, ed avendo Voi appreso, dall’intervento del Ministro in questa sede, che c’è la disponibilità del Governo ad ascoltarVi e a dare risposte positive alle questioni sollevate, i Vostri organi direttivi ben potranno valutare se optare per la via contenziosa o piuttosto suggerire al legislatore le soluzioni più idonee per dare una nuova e più corretta disciplina alla materia.

Ponendosi in questa seconda direzione, cioè in quella di una modifica di tipo legislativo, vorrei approfittare di questa occasione per dare qualche indicazione su come dovrebbero andare le cose a regime e quali siano le strade per evitare questa continua battaglia per conservare la Vostra qualificazione professionale e quindi per dare un pieno riconoscimento del Vostro ruolo.

Io credo che l’intervento principale che deve essere fatto in questa direzione è quello di distinguere ciò che deve fare la legge, ciò che deve fare il regolamento e ciò che deve fare il contratto. A tale riguardo si è fatta molta confusione. Si è ritenuto infatti che la disciplina delle competenze e dei percorsi formativi – che è la parte fondante della disciplina della professione – possa essere una materia contrattuale e che quindi possa essere disciplinata attraverso i contatti.

Io individuo in questo il maggior errore che è stato compiuto di recente nel Vostro settore: si è stravolto il meccanismo di identificazione delle regole di una professione. Contratto e regolamento non sono strumenti idonei per definire i contenuti della professione.

I caposala hanno una competenza professionale specifica e questa va salvaguardata in primo luogo dalla legge. Così del resto è stato fatto quando la categoria è stata creata, con le norme che prevedevano un vostro percorso formativo e che a questo percorso formativo corrispondesse un’abilitazione professionale. Questa impostazione viene adesso sconvolta attraverso un regolamento ed attraverso un contratto. Qui sta il punto in discussione ed al riguardo la categoria deve tornare a dire: c’è una componente professionale specifica, c’è un percorso formativo dedicato, allora questo e quella vanno salvaguardati a livello legislativo. Poi se la figura professionale di cui discutiamo entra in una struttura per la quale occorre un concorso e diventa un dipendente ed ha un contratto, sia il meccanismo concorsuale di accesso che il contratto dovranno essere coerenti con la disciplina normativa della professione.

Per far comprendere meglio l’irrazionalità che, oltre ai profili di contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento, caratterizza tale stravolgimento nei meccanismi di regolazione della materia, farò questo esempio. E’ come se lo Stato che ha bisogno di avvocati per la proria avvocatura, nel momento in cui disciplina i relativi concorsi o ne detta il contratto, pretenda anche di definire cos’è un avvocato. Sarebbe un assurdo. Infatti è chiaro che quando lo Stato assume degli avvocati non disciplina il contenuto della professione forense, che resta quella generale, che vale per tutti gli appartenenti alla categoria.

Il paragone torna utile anche sotto un altro profilo. Nella professione forense ci sono più livelli di avvocati - adesso in realtà ce ne sono meno di prima perché originariamente avevamo il procuratore legale, l’avvocato e l’avvocato cassazionista, adesso è stato abolito il livello più basso – e ciò conferma che è quindi possibile che, all’interno di una stessa categoria di professionisti, a diversi livelli di formazione e di qualificazione corrispondano qualifiche professionali differenziate.

Si può trarre quindi l’utile spunto per risolvere in termini analoghi la problematica del caposala all’interno di una revisione più complessiva della professione infermieristica.

Al riguardo di tale tema più generale dobbiamo ricordare che quella dell’infermiere è una delle attività professionali che hanno a che fare con la salute che è un valore costituzionalmente protetto. E nell’ambito delle varie professioni intellettuali, quelle che coinvolgono valori costituzionalmente protetti sono quelle che anche in futuro manterranno una conformazione come professioni protette e riservate. Invece tutte le altre, per indirizzi che provengono dall’Antitrust e dall’Unione Europea, verranno messe completamente in discussione e probabilmente non avranno più una conformazione legata all’albo professionale e ai percorsi di accesso tradizionali. Va ricordato, inoltre, che il nucleo centrale della disciplina delle professioni protette è costituito dalla c.d. “riserva” professionale: ad un nucleo identificato di competenze corrisponde un titolo professionale “abilitante”, quindi chi non possiede quel titolo professionale non può fare quella attività, in nessun contesto lavorativo. Questo schema, che naturalmente non è stato inventato per questa professione, ma che è uno schema generale, sarà molto probabilmente conservato per quelle professioni che, come ripeto, hanno a che fare con posizioni rilevanti costituzionalmente. E poiché voi rientrate pienamente in questo filone, si tratta semplicemente di identificare l’occasione per ridefinire l’assetto della professione, adeguandolo all’attuale complessa realtà scientifica ed organizzativa. Ma a tale ridefinizione si dovrà procedere, a mio avviso, con norme legislative e queste norme legislative per un concetto chiaro di gerarchia si dovranno imporre sui regolamenti concorsuali e sui futuri contratti.

Mi fermo qui, salvo un’ultimissima considerazione che, peraltro, complica un po’ la prospettiva e che riguarda la circostanza che le professioni sono state inserite dalla riforma costituzionale, che è andata definitivamente in vigore dopo l’esito positivo della consultazione referendaria, come materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Il che significa che lo Stato dovrà in futuro fare solo norme di principio sulle professioni e non potrà più disciplinarle in maniera puntuale e dettagliata. Le professioni quindi dovranno avere un doppio livello di legislazione: una legislazione statale limitata a dei profili assolutamente generali ed una legislazione regionale di dettaglio. Quindi è possibile che in futuro ci siano delle leggi regionali differenziate sulla professione infermieristica. Mi pare che questo nuovo assetto istituzionale ancora non sia stato ben percepito né dalla categoria né dal Governo, forse perchè si tratta di riforma molto recente e di impatto istituzionale rilevantissimo.

Questa novità può essere vista come un male, in quanto introduce un elemento di maggiore incertezza e noi non abbiamo certamente bisogno di incertezza in questo settore, però può essere vista anche come un’opportunità. Un’opportunità soprattutto in quei contesti in cui si possono acquisire dei consensi su modelli professionali più avanzati.

Grazie ed auguri di buon lavoro.

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