Contro le lungaggini processuali

Pubblicato: 09 Ottobre 2008

A cura di Maria Teresa Brocchetto

 

L’Italia è già stata condannata dalla Corte Europea oltre 1500 volte per violazione del dovere di amministrare la giustizia in tempi ragionevoli e risarcimenti per complessivi miliardi di lire sono stati ottenuti da chi ha subito la lungaggine dei processi italiani.

Ad offrire questa possibilità è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 4 agosto 1955 n. 848. Essa costituisce infatti lo strumento di tutela, contro gli arbitri degli Stati, di una serie di diritti fondamentali dell’uomo. I diritti garantiti sono enumerati nel titolo II della Convenzione e nei Protocolli n. 1, 4, 6, 7.

Tra tali diritti vi è quello di ogni persona ad avere “un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei propri diritti e dei propri doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta” (art. 6 §1 C.E.D.U.).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è l’organismo giurisdizionale sovranazionale costituito appositamente per assicurare il rispetto dei diritti sopramenzionati da parte degli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione.

Qualora essa accerti che un giudizio civile, penale o amministrativo si sia prolungato per un tempo cospicuo, anche se solo a causa di inefficienze del sistema giudiziario di uno Stato, (di cui è chiaro indice un intervallo di anni durante i quali nessuna attività viene espletata dai giudici e dalle parti) riconosce la violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione ed accorda al richiedente una somma a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, unitamente al rimborso delle spese sostenute per il processo innanzi alla Corte.

E’ da ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 6 §1 della Convenzione alle procedure amministrative c.d. pure, coinvolgenti posizioni giuridiche che l’Ordinamento Italiano qualificherebbe come interessi legittimi e non diritti soggettivi. Ammissibile invece a fronte di casi, pur portati all’attenzione del giudice amministrativo, in cui gli elementi di carattere privato risultino prevalenti rispetto a quelli pubblici o il diritto di cui si chiede la tutela rivesta carattere personale o patrimoniale.

Giova precisare che la Corte Europea non funziona come un’istanza d’appello che controlla le decisioni dei tribunali nazionali; non può dunque annullare o modificare tali decisioni. Parimenti essa non può intervenire in favore del richiedente direttamente presso l’autorità pubblica contro cui si rivolgono le doglianze. Inoltre non può esaminare doglianze dirette contro privati cittadini o istituzioni private.

Qui di seguito si forniscono indicazioni di carattere pratico per facilitare chi fosse interessato ad avviare un procedimento innanzi alla Corte Europea.

 

Può ricorrere alla Corte ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda essere vittima di una violazione, da parte di uno Stato, dei diritti garantiti dalla Convenzione.

La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso previste nello Stato e comunque non oltre sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

Per adire la Corte non è indispensabile l’assistenza di un avvocato: il ricorso può anche essere presentato personalmente e direttamente dall’interessato. Qualora si preferisca essere assistiti da un legale, la rappresentanza in giudizio può essere affidata ad un avvocato abilitato ad esercitare la professione forense in un qualunque Stato membro ma deve essere munito di apposita procura stesa a margine o in calce all’atto. La firma del richiedente in calce alla procura deve essere autenticata dall’avvocato stesso. La procura può anche contenere l’elezione del domicilio del richiedente presso lo studio dell’avvocato che in tal modo ivi riceverà tutte le notizie relative al procedimento.

E’ ammissibile per i non abbienti anche il diritto al gratuito patrocinio, ai sensi degli artt. 91 e segg. del regolamento.

Il ricorso, redatto per iscritto in una delle due lingue ufficiali della Corte (inglese e francese) o nella lingua ufficiale dello Stato del richiedente, deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante. Se è proposto da un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati deve essere firmato dalle persone abilitate a rappresentare l’organizzazione o il gruppo.

Il ricorso deve essere depositato o trasmesso mediante lettera raccomandata in unico originale a:

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,

Consiglio d’Europa

F - 67075 Strasbourg Cedex Francia.

Deve essere altresì allegata la fotocopia degli atti del processo celebrato nello Stato, ivi comprese le decisioni giudiziali o stragiudiziali concernenti l’oggetto del ricorso e ogni altra documentazione rilevante (tutti i documenti inviati non vengono restituiti, pertanto è consigliabile non inviare originali).

L’avvocato o l’altro rappresentante autorizzato dal ricorrente o il ricorrente in persona (nel caso in cui chieda di assumere egli stesso la difesa dei propri interessi), devono avere una conoscenza adeguata di una delle lingue ufficiali della Corte. Tuttavia il presidente della camera può autorizzare l’uso di una lingua non ufficiale conformemente a quanto stabilito dall’art. 34 §3 del Regolamento.

Se la sentenza della Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e se il diritto interno dello Stato convenuto permette solo in modo incompleto di riparare alle conseguenze di tale violazione, “la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa” (art. 41 C.E.D.U.). Nella stessa decisione può essere stabilito che, se il pagamento non interviene nel termine indicato, dovranno essere pagati gli interessi di mora sulle somme liquidate.

Lo Stato ha l’obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte. Essa è comunicata al Comitato dei Ministri, organo competente a sorvegliare sull’esecuzione delle decisioni.

I procedimenti innanzi alla Corte sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa.

 

Il ricorso deve contenere:

· il nome, la data di nascita, la nazionalità, la professione e l’indirizzo del ricorrente;

· eventualmente, il nome, la professione e l’indirizzo del suo rappresentante;

· la o le parti contraenti contro le quali il ricorso è presentato;

· un’esposizione succinta dei fatti;

· un’esposizione succinta della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni;

· l’indicazione relativa al rispetto da parte del ricorrente delle condizioni di ricevibilità enunciate all’art. 35 §1 C.E.D.U. (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine dei sei mesi);

· l’oggetto del ricorso e un’indicazione sommaria delle domande di equa soddisfazione che il ricorrente può voler formulare ai sensi del citato art. 41 C.E.D.U.;

· le copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie e stragiudiziali, concernenti l’oggetto del ricorso e di quelli utili a stabilire il rispetto delle condizioni di ricevibilità;

· l’indicazione relativa alla pregressa sottoposizione della medesima doglianza ad altre istanze internazionali di inchiesta o di regolamento.

 

Il mancato rispetto di tali indicazioni può comportare che il ricorso non venga registrato né venga esaminato dalla Corte.

La Corte è obbligata a non ritenere la domanda se è anonima o se è essenzialmente la stessa di altra precedentemente esaminata o già sottoposta ad un’altra istanza internazionale e non contiene fatti nuovi. Deve dichiarare irricevibile e respingere la domanda quando questa è incompatibile con le disposizioni della Convenzione Europea e dei suoi Protocolli, manifestamente infondata o abusiva.

 

Il formulario.

Ogni ricorso deve essere presentato su un apposito formulario fornito dalla Cancelleria della Corte e suddiviso in otto rubriche. E’ di estrema importanza compilare in modo preciso ed esauriente tale formulario poiché il ricorso sarà esaminato sulla base di esso. Esiste solo nelle lingue ufficiali della Corte, tuttavia può essere compilato anche nella lingua ufficiale dello Stato del richiedente.

Di seguito si riporta la versione del modulo tradotta in lingua italiana, al fine di agevolarne la comprensione.

 

Modulo in lingua italiana:

ALL'ONOREVOLE CORTE EUROPEA

DEI DIRITTI DELL'UOMO

67075 STRASBOURG - CEDEX (Francia)

RICORSO

presentato in applicazione dell'art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

I - LE PARTI
A. Il richiedente

1. Cognome ....

2. Nome ....

2-bis. Sesso ....

3. Nazionalità ....

4. Professione ....

5. Data e luogo di nascita ....

6. Domicilio ....

7. Tel. n. ....

8. Indirizzo attuale ....

9. Nome e cognome del rappresentante ....

10. Professione del rappresentante ....

11. Indirizzo del rappresentante ....

12. Tel. n. ....

B. L'altra parte

13. STATO ITALIANO

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
14. ....

III - ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

15. ....

IV - ESPOSIZIONE RELATIVA A REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

16. Decisione definitiva (data e natura della decisione, organo giudiziario o altra autorità che l'ha emessa e natura della decisione):

sentenza resa da .... — Sezione .... in data .... che ha definito il processo civile (oppure) penale contro ....

17. Altre decisioni (farne la lista in ordine cronologico e indicando, per ciascuna decisione, la data, la natura e l'organo giudiziario o altra autorità che l'ha emessa)

— sentenza resa da .... - Sezione .... in data .... che ha ....;

— sentenza resa da .... - Sezione .... in data .... che ha ....;

— sentenza resa da .... - Sezione .... in data .... che ha ....

18. Il richiedente dispone di un altro appello, ricorso o rimedio che non ha esercitato? Se si, indicare quale e spiegare per quale motivo non l'ha esercitato.

V - ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DELLA RICHIESTA E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE

19. ....

VI - ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE IN PASSATO O ATTUALMENTE DELLA CAUSA

20. - Il richiedente ha sottoposto in passato ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento la presente richiesta? Se si, fornirne le indicazioni dettagliate.

VII - ATTI ALLEGATI (NESSUN ORIGINALE, SOLO FOTOCOPIE)

(Allegare copia di tutte le decisioni menzionate al punto IV e VI e in caso d'impossibilità ad ottenerle spiegarne i motivi)

VIII - DICHIARAZIONE E FIRMA
21. Dichiaro in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Luogo ...., lì ....

....

firma del richiedente o del suo rappresentante

(procura al rappresentante se ne ricorre il caso)

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