Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 609 del17/02/2004: non necessita di V.I.A. un impianto per la raccolta dei rifiuti - area ecologica

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Rifiuti – Area ecologica - Impianto per la raccolta dei rifiuti – Valutazione di impatto ambientale – Non necessaria.

Il d.lgs. n. 22 del 1997, all’art. 6, individua le varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento): le operazioni che rientrano nello smaltimento (allegato B del decreto, voci D 1-D 14) riguardano il trattamento finale o conclusivo dei rifiuti; il deposito preliminare (D 15) “si colloca prima delle operazioni di cui ai punti precedenti” e dopo la fase del trasporto; il recupero dei rifiuti (attività elencate nell’allegato C) comporta una nuova utilizzazione degli stessi, la loro rigenerazione o riciclo. L’impianto in questione - “area ecologica” - ha la funzione di raccogliere, raggruppare e separare i rifiuti conferiti dai cittadini, pertanto non è necessario seguire la procedura di V.I.A. prescritta per gli impianti di smaltimento e di recupero.

Giustizia amministrativa – Termine – Deposito appello - Provvedimento comunale – Opera pubblica - art. 23 bis l. 6/12/1971, n. 1034 - dimidazione dei termini processuali – Sussiste.

Il ricorso avente ad oggetto il provvedimento comunale per la “realizzazione di un’area ecologica per la raccolta differenziata di rifiuti” è soggetto alla dimidazione dei termini processuali ex art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di provvedimento per la realizzazione di un’opera pubblica. Nel caso specifico si esclude l’applicabilità della norma poiché rileva l’errore scusabile del Comune circa l’applicazione dell’art. 23 bis solo per le procedure espropriative.

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 609 del 17/02/2004

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