Consiglio di Stato, sez. V., sentenza n. 308 del 29/01/2004

Pubblicato: 10 Ottobre 2008

Edilizia ed Urbanistica – Denuncia inizio attività – Entro 60 giorni – Esecuzione opere - Potere inibitorio del Comune - Sussiste.

E’ legittima la diffida a non eseguire i lavori indicati nella D.I.A., non essendo ancora trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività entro cui il Comune può intervenire per inibire il prosieguo dell’attività intrapresa.

Il nuovo Testo Unico in materia di edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha introdotto il nuovo termine di 30 giorni entro cui poter presentare la denuncia di inizio attività; entro lo stesso termine di 30 giorni il Comune potrà notificare all’interessato l’ordine di non effettuare il previsto intervento.

Consiglio di Stato, sez. V., sentenza n. 308 del 29/01/2004

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