Comunicazione Commissione Europea

Pubblicato: 15 Aprile 2010

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2009

COM(2009) 212 definitivo

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,

AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

E AL COMITATO DELLE REGIONI

 

Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

- Riesame della direttiva 2003/98/CE -

[SEC(2009) 597]

 

 

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione ha lo scopo di riesaminare la direttiva sul riutilizzo

dell'informazione del settore pubblico e di mettere in evidenza le possibilità di riutilizzo di tale informazione nell'era digitale. L'informazione del settore pubblico è la più grande fonte di informazioni in Europa: comprende carte geografiche e immagini satellitari, legislazione e giurisprudenza, statistiche e registri di imprese, popolazione e brevetti. Tali informazioni sono

alla base di svariati prodotti e servizi offerti ogni giorno ai cittadini europei, quali i sistemi di navigazione, le previsioni meteorologiche o i servizi finanziari e assicurativi. Il valore del mercato dell'informazione del settore pubblico nell'UE si aggira intorno ai 27 miliardi di euro, ossia quattro volte il mercato dei servizi di roaming per la telefonia mobile, il che dimostra come i contenuti del settore pubblico svolgano un ruolo trainante per l'economia nell'era digitale. Un ulteriore aumento dell'uso di questa risorsa contribuirà quindi

direttamente ad aumentare la competitività e creare nuovi posti di lavoro, due degli obiettivi che si è data l'UE.

La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico sopprime i principali ostacoli al riutilizzo nel mercato interno, quali le pratiche discriminatorie, i mercati monopolistici e la mancanza di trasparenza. Sebbene dalla sua adozione si siano compiuti passi avanti, gli Stati

membri devono impegnarsi più a fondo per sfruttare appieno le possibilità offerte dall'informazione del settore pubblico per l'economia dell'UE.

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione corrobora l'analisi e le conclusioni.

 

2. RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE E

LA CRESCITA

 

Internet ha cambiato radicalmente il modo in cui le imprese e i cittadini possono accedere e riutilizzare l'informazione del settore pubblico. La disponibilità di contenuti in formato digitale permette di riutilizzarli in modi nuovi, mettendo insieme informazioni provenienti da varie fonti e creando valore aggiunto. È quanto accade con i servizi di navigazione, le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni meteorologiche inviate direttamente sui telefoni cellulari e i servizi di rating. Si tratta di prodotti e servizi basati interamente o in parte sull'informazione del settore pubblico che, oltre a creare nuove imprese e posti di lavoro, ampliano la scelta per i consumatori e offrono un miglior rapporto qualità/prezzo. Spesso interessano più di uno Stato membro, poiché il bisogno di informazioni non si ferma alle frontiere.

Alcuni servizi che utilizzano l'informazione del settore pubblico, quali i sistemi di navigazione autonomi, registrano una tale richiesta che dal 2006 al 2007 le vendite sono triplicate (31 milioni di dispositivi venduti) e si prevede che nel 2012 raddoppieranno, raggiungendo 68 milioni di unità. Si tratta di uno dei settori più in crescita dell'elettronica di consumo. Nokia, il maggiore  produttore mondiale di telefoni cellulari, ha pagato quasi 6 miliardi di euro per acquisire la Navteq, leader mondiale nella fornitura di dati cartografici digitali.

Il mercato è in continua evoluzione e le funzioni di base della navigazione verranno arricchite da nuove serie di informazioni che vi apporteranno valore aggiunto, come le informazioni sul traffico che consentono ai conducenti di conoscere in anticipo gli ingorghi stradali, le previsioni meteorologiche della località di destinazione e le informazioni sui parcheggi o su mezzi alternativi di trasporto pubblico.

Sebbene il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico sia in crescita, molte delle potenzialità che esso offre non sono sfruttate appieno a causa del modo in cui gli enti pubblici gestiscono le loro fonti d'informazione, guidati innanzitutto dalla preoccupazione di recuperare i costi a breve termine, piuttosto che dal vederne i vantaggi per l'economia nel suo insieme. Quest'ottica, spesso determinata dalla pressione esercitata sugli enti pubblici affinché finanzino una parte delle loro attività, può mettere in competizione il settore pubblico con quello privato, dar luogo a condizioni restrittive di licenza e tariffazione e sfociare nella concessione di diritti esclusivi.

Vi sono inoltre aspetti pratici che ostacolano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, come la mancanza di indicazioni su quali di esse sono disponibili. In altri casi gli enti pubblici sono poco inclini all'idea stessa di riutilizzare a fini commerciali le loro informazioni o non ne colgono le potenzialità economiche.

Secondo uno studio dell'Office of Fair Trading, il modo in cui gli enti pubblici britannici forniscono la loro informazione del settore pubblico costa ogni anno all'economia di questo paese 500 milioni di sterline in termini di opportunità perse.

La situazione nell'Unione europea è in netto contrasto con quella degli Stati Uniti, in cui il riutilizzo è vivamente incoraggiato. I cittadini e le imprese godono di ampi diritti di accesso all'informazione del settore pubblico per via elettronica e possono facilmente riutilizzarla a fini commerciali. L'informazione del settore pubblico non è tutelata da diritto d'autore e non esistono restrizioni al suo riutilizzo. Inoltre, i prezzi fissati per tale operazione si limitano a

coprire i costi marginali di riproduzione e di diffusione.

 

3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

 

La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stata adottata nel novembre 2003. Armonizza le condizioni di base alle quali l'informazione del settore pubblico è messa a disposizione dei riutilizzatori, nell'intento di promuovere i prodotti e i servizi comunitari basati su tale informazione ed evitare le distorsioni della concorrenza. Stabilisce norme in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e

strumenti tecnici che facilitano la ricerca e il riutilizzo dei documenti pubblici. Per gli accordi di esclusiva vigenti era previsto un periodo transitorio, che è giunto a termine il 31 dicembre 2008. Gli Stati membri possono fissare norme più rigorose di quelle minime stabilite dalla direttiva.

Tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva, ma solo quattro hanno rispettato il termine del 1° luglio 2005. La Commissione ha avviato 18 procedimenti di infrazione nei confronti di vari Stati membri e la Corte di giustizia europea ha emesso 4 sentenze per mancata attuazione7. Gli Stati membri hanno attuato la direttiva in vari modi:

1) undici Stati membri hanno adottato misure specifiche sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (BE, DE, GR, ES, IE, IT, CY, LU, MT, RO, UK);

2) quattro Stati membri hanno adottato nuove misure concernenti specificamente il riutilizzo combinandole con la legislazione previgente alla direttiva (DK, AT, SI, SE), mentre otto hanno adeguato il loro quadro normativo per l'accesso ai documenti per ricomprendervi il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (BG, CZ, FI, FR, LV, LT, NL, PT);

3) quattro Stati membri hanno notificato alla Commissione solo misure non contenenti disposizioni specifiche sul riutilizzo (EE, HU, PL, SK).

La Commissione controlla l'attuazione e l'applicazione della direttiva mediante una valutazione generale della conformità. Porta avanti, inoltre, un'intensa collaborazione amministrativa, che ha indotto rapidi cambiamenti legislativi in vari Stati membri, come DK, EL, IE, MT e SE, i quali avevano inizialmente notificato misure d'attuazione insufficienti.

La Commissione applica i principi della direttiva anche ai propri documenti, mediante una politica di riutilizzo delle informazioni. La decisione 2006/291/CE, Euratom della Commissione va oltre le prescrizioni della direttiva, fissando tariffe basate (al massimo) sui costi marginali e autorizzando il riutilizzo di tutti i documenti. È una politica che si applica,

ad esempio, ai dati statistici di Eurostat, alle memorie di traduzione della Commissione, alla banca dati Eur-Lex del diritto comunitario e agli studi. Spesso disponibili in 22 o 23 lingue, le informazioni della Commissione hanno un valore unico, in particolare per i sistemi di traduzione automatica.

 

4. IMPATTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

 

4.1. Cambiamenti indotti dalla direttiva

La direttiva chiarisce il quadro giuridico per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico nel mercato interno, ambito in cui nei vari Stati membri vigevano norme e pratiche assai diverse. I seguenti esempi illustrano gli effetti della direttiva.

1) Nuova legislazione favorevole al riutilizzo - In Belgio la direttiva ha cambiato l'approccio di fondo nei confronti del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini commerciali, prima vietato e ora incoraggiato.

2) È stato posto termine ad accordi di esclusiva conclusi dagli enti pubblici in alcuni Stati membri, quali i Paesi Bassi e la Svezia (nel secondo caso il cambiamento è stato determinato dall'intervento della Commissione in seguito ad un reclamo). I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno condotto ampie indagini per individuare gli accordi di esclusiva conclusi dal governo centrale e dagli enti locali. La Lettonia ha istituito una procedura volta ad assicurare che tutti i

diritti esclusivi concessi siano conformi alla direttiva e vengano sottoposti al parere delle autorità garanti della concorrenza.

3) Tariffazione - I Paesi Bassi hanno annunciato che si stanno orientando verso tariffe pari o inferiori ai costi marginali, in conformità al preambolo della direttiva, che raccomanda questo approccio. In altri Stati membri vi sono singoli enti pubblici che sono passati a un regime basato sui costi marginali, ad esempio il catasto in Spagna, o che hanno ridotto drasticamente i loro prezzi, come l'agenzia austriaca della cartografia. Tali politiche hanno fatto aumentare

notevolmente il numero e le categorie di utilizzatori. L'agenzia austriaca della cartografia (BEV) ha ridotto i prezzi fino al 97% per determinate serie di dati. Di conseguenza, l'uso delle informazioni è esploso, in alcuni casi del 7000%.

Sono apparsi nuovi utilizzatori appartenenti alle piccole e medie imprese e nuovi settori di riutilizzo (sanità e agricoltura, ad esempio). Il calo dei prezzi è stato compensato dall'enorme aumento della domanda e il fatturato totale della BEV si è mantenuto stabile.

4) Sono stati introdotti meccanismi di risoluzione delle controversie per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, ad esempio in Francia, Slovenia e Regno Unito, e la frequenza con la quale vi si fa ricorso dimostra la necessità di avere mezzi di conciliazione e mediazione veloci e poco costosi. In Francia, la CADA (Commission d’accès aux documents

administratifs) nel 2007 ha trattato 53 casi relativi al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

5) In alcuni Stati, come Slovenia e Regno Unito, sono stati creati portali web

sull'informazione del settore pubblico quale mezzo per reperire, utilizzare e vendere informazioni. Nel Regno Unito l'Office of Public Sector Information ha favorito sempre più il riutilizzo. Ha lanciato le licenze governative online (Click-Use Licences), che attualmente contano 15 000 titolari, e gestisce il programma Information Fair Trader Scheme, volto a garantire che gli

enti pubblici soddisfino le condizioni di correttezza e trasparenza. Il sito web, che dà ampi ragguagli sulle informazioni disponibili del settore pubblico e offre un servizio che aiuta a renderle disponibili e a riutilizzarle, è il nono sito governativo per numero di visitatori.

4.2. Studi e consultazioni confermano l'impatto della direttiva

Nello studio che valuta l'impatto della direttiva nei tre ambiti principali dell'informazione del settore pubblico - geografico, meteorologico e giuridico/amministrativo - i vari indicatori che misurano il riutilizzo di tale informazione hanno evidenziato la crescita del mercato e l'aumento del riutilizzo in tutti e tre i settori negli ultimi anni.

Per quanto concerne il settore geografico, la quantità di informazioni del settore pubblico scaricate nel 2007 è cresciuta di circa il 350% rispetto al 2002 e nella sola Germania il mercato è stato stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 50% rispetto al 2000.

I servizi meteorologici nazionali hanno indicato che la quantità di dati scaricati tra il 2002 e il 2007 è aumentata del 70% e il mercato meteorologico dell'UE si aggirava nel 2006 intorno a 530 milioni di euro, registrando un aumento del 60% rispetto al 1998.

I riutilizzatori di informazioni geografiche e meteorologiche lamentano principalmente prezzi alti, condizioni restrittive di licenza e fattori discriminatori. Nel settore meteorologico in particolare, i riutilizzatori che hanno difficoltà ad ottenere informazioni del settore pubblico europeo si rivolgono altrove (USA o fonti private di dati) o rinunciano del tutto a sviluppare servizi specifici.

Nel settore giuridico e amministrativo, la maggior parte dei detentori di contenuti ha notevolmente cambiato la propria politica in materia di dati negli ultimi anni e ora offre gratuitamente le informazioni in internet. Tale cambiamento sta imprimendo una forte crescita al mercato. I detentori di contenuti indicano un aumento del 40% del mercato dal 2002 e

anche i riutilizzatori confermano un aumento costante dei profitti. La critica principale dei riutilizzatori è la difficoltà di sapere quali informazioni del settore pubblico sono disponibili in quest'ambito e dove reperirle.

In Francia il settore dell'informazione giuridica è uno dei più dinamici nel mercato dell'informazione digitale professionale, mercato che registra una forte crescita, pari al 17% nel 2007, dovuta all'elevato valore aggiunto.

Per il presente riesame, la Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti interessate.

Gli interpellati ritengono che la direttiva abbia avuto effetti positivi sul riutilizzo

dell'informazione del settore pubblico, sebbene sia le parti interessate che gli Stati membri riferiscano che non sono ancora state sfruttate appieno tutte le possibilità di riutilizzo. Gli enti pubblici non sono del tutto consapevoli delle proprie responsabilità e delle opportunità che si offrono loro, mentre le imprese private non conoscono bene i loro diritti e le informazioni

disponibili.

I riutilizzatori propongono di modificare la direttiva per renderla più rigorosa. Tra i suggerimenti si propone di ampliare il campo d'applicazione, obbligare gli enti pubblici ad autorizzare il riutilizzo, imporre una tariffazione basata sui costi marginali, chiedere l'istituzione di autorità di regolamentazione e/o meccanismi di risoluzione delle controversie, chiarire i compiti di servizio pubblico, redigere elenchi/repertori delle informazioni nazionali

ed obbligare gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali. Chiedono infine precisazioni su alcuni termini utilizzati nella direttiva ritenuti ambigui, come la definizione di documenti, compiti di servizio pubblico, tariffazione basata sui costi marginali e congruo utile sugli investimenti.

La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto alla consultazione reputa prematuro modificare la direttiva e preferirebbe disporre di un termine supplementare per una completa attuazione. Gli enti pubblici ritengono soddisfacente il quadro attuale offerto dalla direttiva.

4.3. Ambito d'applicazione della direttiva

L'articolo 13 della direttiva prevede che la Commissione ne riesamini il campo d'applicazione.

Concretamente si tratta di esaminare se debba contemplare anche gli istituti culturali, d'istruzione e di ricerca e le emittenti di servizio pubblico, che ne sono attualmente esclusi.

Coloro che hanno partecipato alla consultazione mettono in luce le potenzialità di riutilizzo delle informazioni detenute dalle istituzioni culturali, di ricerca e dalla radiodiffusione pubblica. Alcune parti sono a favore dell'estensione del campo d'applicazione, sostenendo che avrebbe ripercussioni positive sullo sviluppo del mercato dei contenuti in Europa.

Gli Stati membri (tranne Lituania e Lettonia) e le parti che rappresentano i settori esclusi non lo ritengono però opportuno in questo momento, in quanto gli oneri amministrativi e i costi correlati non compenserebbero i potenziali benefici. Fanno notare che un'ampia parte del materiale detenuto da queste istituzioni è coperto anche da diritti di proprietà intellettuale di terzi e non rientrerebbe comunque nell'ambito d'applicazione della direttiva. Quest'ultimo

argomento è corroborato dai risultati di uno studio recente, che giunge alla conclusione che al momento non sarebbe opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva al settore culturale.

La Commissione invita i settori esclusi ad applicare i principi della direttiva quando autorizzano il riutilizzo delle loro fonti d'informazione, in particolare quelli relativi alla trasparenza, alla non discriminazione e all'assenza di accordi di esclusiva.

Un aspetto che suscita particolare interesse è la disponibilità delle informazioni scientifiche pagate dalle casse pubbliche. Queste informazioni dovrebbero essere a disposizione di tutti e da tutti utilizzabili, affinché siano quanto più possibile utili alla ricerca e all'innovazione, secondo quanto enunciato dalla comunicazione della Commissione sull'informazione

scientifica nell'era digitale.

Un altro aspetto che desta preoccupazione sono i contenuti di dominio pubblico. Nella recente comunicazione dal titolo Il patrimonio culturale europeo: basta un clic, la Commissione ha sottolineato quanto sia importante "mantenere le opere di dominio pubblico accessibili dopo il

cambiamento di formato. In altri termini, le opere di dominio pubblico dovranno continuare ad essere tali una volta digitalizzate e rese accessibili tramite internet." È tuttavia diffusa la tendenza tra le istituzioni culturali a far pagare l'accesso al materiale digitalizzato di dominio pubblico o il suo riutilizzo, con il rischio che paradossalmente nell'era digitale tale materiale

venga privatizzato, invece di consentirne la massima accessibilità ed utilizzo a beneficio dei cittadini e delle imprese.

La Commissione seguirà attentamente gli sviluppi in questo campo.

 

5. COME INTERVENIRE?

 

La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stata attuata con notevole ritardo da molti Stati membri. Il divieto di accordi di esclusiva è pienamente applicabile dal 1° gennaio 2009. La direttiva, pertanto, nella sua forma attuale non ha ancora esplicato tutti i suoi effetti.

È per tale motivo che la Commissione non intende proporre di modificare la direttiva in questa fase. Effettuerà un ulteriore riesame entro il 2012, quando disporrà di maggiori prove dell'impatto, degli effetti e dell'applicazione e ne comunicherà i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. Sarà allora che verrà presa in considerazione l'opportunità di modificarla, se continueranno ad esserci ostacoli alle possibilità di riutilizzo.

Nel frattempo gli Stati membri possono migliorare notevolmente il modo in cui gestiscono a livello commerciale le risorse di informazioni del settore pubblico. La Commissione richiama l'attenzione in particolare sui seguenti aspetti.

1) Piena attuazione e applicazione della direttiva

È questo il primo passo fondamentale per sopprimere gli ostacoli che impediscono il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, quali i mercati monopolistici e le pratiche discriminatorie. La Commissione continuerà a controllare se gli Stati membri rispettano i loro obblighi e adotterà opportune misure nei confronti di quelli che violano le disposizioni della direttiva.

2) Porre fine agli accordi di esclusiva

Tutti gli accordi di esclusiva vigenti dovevano terminare entro il 31 dicembre 2008, tranne nel caso in cui fosse possibile dimostrare che, in via eccezionale, sono necessari alla fornitura di un servizio di pubblico. Si ha tuttavia prova dell'esistenza di accordi esclusivi ancora in vigore in alcuni Stati membri. La Commissione controllerà attentamente il rispetto di quest'obbligo e nell'estate 2009 avvierà una verifica della portata di tali accordi.

3) Tariffazione

Gli enti pubblici devono essere trasparenti quanto alla base di calcolo da essi applicata e devono attenersi al massimale tariffario fissato dalla direttiva. Il calcolo non deve basarsi sul fatturato globale dell'ente pubblico, ma su quello delle singole banche dati o dei singoli elementi.

Vari studi, tra cui uno recente dell'università di Cambridge, indicano che non esigendo un corrispettivo in denaro o applicando prezzi che coprono unicamente i costi marginali (di riproduzione e diffusione dei documenti) si ottiene il massimo riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e i vantaggi sociali ed economici compensano di gran lunga i benefici finanziari immediati derivanti dal recupero dei costi. La direttiva, nel preambolo, raccomanda questo approccio. La tariffazione basata sui costi marginali costituisce anche uno dei principi della raccomandazione recentemente adottata dall'OCSE in tema di accesso migliore e uso più efficace dell'informazione pubblica.

La Commissione si propone come priorità futura di verificare costantemente, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, la validità economica dei costi marginali quali criterio per la tariffazione.

4) Favorire il riutilizzo

In conformità all'articolo 3 della direttiva, gli enti pubblici devono provvedere a che i documenti riutilizzabili (ossia accessibili per qualsivoglia utilizzo oltre a quello iniziale di servizio pubblico per cui erano stati prodotti) possano essere riutilizzati a fini commerciali e non commerciali. Gli enti pubblici, nel favorire il riutilizzo, devono rispettare pienamente le norme europee e nazionali sulla protezione dei dati.

Si sollecitano gli enti pubblici a identificare le loro fonti di informazioni e metterle a disposizione in maniera agevole e immediata, in formati stabili. Molto utili a tal fine sono strumenti quali gli elenchi di informazioni e i portali nazionali sull'informazione del settore pubblico. La cooperazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale e occorre stimolare il partenariato e l'innovazione.

La Commissione promuoverà lo scambio di buone pratiche nell'ambito di misure che favoriscono il riutilizzo tra Stati membri, in particolare mediante il gruppo di esperti sull'informazione del settore pubblico. Contribuirà a sensibilizzare su questo tema e a elaborare politiche di riutilizzo attraverso progetti quali la piattaforma

sull'informazione del settore pubblico.

5) Garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e i riutilizzatori

Occorre che gli enti pubblici garantiscano condizioni leali per la concessione delle licenze ai riutilizzatori privati – evitando discriminazioni, sovvenzioni incrociate e diritti di esclusiva – anche se essi sono in concorrenza con i riutilizzatori nel mercato. Sebbene la direttiva lasci agli Stati membri la facoltà di definire i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici, in alcuni casi non è molto chiaro il confine tra i compiti di servizio pubblico e le attività commerciali degli enti pubblici.

Vi sono anche casi in cui i compiti di servizio pubblico sono definiti in modo tale che essi investono un'ampissima gamma di attività e occupano pressoché l'intero mercato dei servizi di informazione del settore pubblico a valore aggiunto. Sono situazioni che possono facilmente dar luogo a sovvenzioni incrociate, in cui un ente pubblico usa le proprie informazioni "grezze" per fornire servizi a valore aggiunto a condizioni più favorevoli di quelle offerte dai concorrenti. In tali circostanze è molto difficile per i riutilizzatori privati entrare in concorrenza con gli enti pubblici.

Per garantire una concorrenza leale e condizioni non discriminatorie, come prescritto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, se gli enti pubblici riutilizzano i propri documenti per produrre servizi a valore aggiunto in concorrenza con altri riutilizzatori, le condizioni tariffarie e di altro genere devono essere le stesse per tutti. È utile, a tal fine, che gli enti pubblici abbiano contabilità separate per i compiti di servizio pubblico e per le attività

commerciali. Gli Stati membri, inoltre, nel definire i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici, devono tenere conto di alcuni limiti e criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia europea.

La Commissione sollecita gli Stati membri a definire i compiti di servizio pubblico in modo che consentano il massimo riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e s'impegna a promuovere buone pratiche e seguire da vicino l'evoluzione in materia.

La normativa sulla concorrenza, laddove applicabile, può anch'essa svolgere un ruolo importante e complementare nel contribuire a sfruttare appieno le possibilità di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, facendo sì che tutti i potenziali soggetti interessati nel mercato possano esercitare questa attività in condizioni non discriminatorie, in conformità con le disposizioni della direttiva.

6) Risoluzione delle controversie

I riutilizzatori dipendono spesso dalle loro fonti e sono restii a presentare reclamo contro gli enti pubblici, che in molti casi sono gli unici fornitori di informazione del settore pubblico.

Dal momento che i procedimenti giudiziari possono essere lunghi e costosi, dovrebbe essere possibile ricorrere a meccanismi di risoluzione delle controversie efficaci, poco onerosi e indipendenti. Alcuni Stati membri (come Francia, Slovenia e Regno Unito) hanno istituito questo tipo di meccanismi e hanno visto aumentare il numero di reclami. La direttiva prevede l'esistenza di mezzi di impugnazione ma lascia agli Stati membri il compito di definirne gli

aspetti pratici. La Commissione sollecita gli Stati membri ad istituire dispositivi di gestione dei reclami in materia di riutilizzo e s'impegna a seguire da vicino gli sviluppi in questo campo.

 

Sintesi dei principali ambiti d'intervento

 

Stati membri

- Garantire la piena e corretta attuazione e applicazione della direttiva

- Porre termine agli accordi di esclusiva come prescritto dalla direttiva

- Adottare modalità per la concessione delle licenze e per la tariffazione che favoriscano il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

- Garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e i riutilizzatori

Gli Stati membri sono inoltre invitati a promuovere l'identificazione e l'immediata disponibilità delle fonti di informazioni e ad istituire meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi.

Commissione

- Sorvegliare da vicino l'attuazione e l'applicazione della direttiva

- Controllare attentamente in particolare gli accordi di esclusiva (2009-10)

- Verificare la validità economica dei costi marginali quali criterio per la tariffazione

- Incoraggiare lo scambio di buone pratiche (politiche proattive di riutilizzo, compiti di servizio pubblico, risoluzione delle controversie)

- Eseguire un ulteriore riesame entro il 2012, accompagnato, se del caso, da una proposta di modifica della direttiva

 

6. CONCLUSIONI

 

La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ha introdotto le condizioni di base che favoriscono tale pratica nell'UE. Dalla sua adozione sono stati compiuti passi avanti.

È stato autorizzato il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si sono rotti monopoli, sono state introdotte condizioni commerciali non discriminatorie, i prezzi sono diminuiti e vi è una maggiore trasparenza. I progressi e l'attuazione della direttiva sono tuttavia difformi nei

vari Stati membri.

Sussistono ancora grandi ostacoli, tra cui i tentativi degli enti pubblici di recuperare al massimo i costi, invece di guardare ai vantaggi per l'economia nel suo complesso, la concorrenza tra il settore pubblico e quello privato, le questioni pratiche che ostacolano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (come la mancanza di indicazioni su quali di esse sono disponibili) e la mentalità degli enti pubblici, che non ne comprendono le potenzialità economiche.

Prima di considerare di modificare la direttiva, la Commissione deve controllare e valutare i suddetti problemi e i progressi compiuti dagli Stati membri per risolverli.

Occorre che ora gli Stati membri s'impegnino a fondo per dare piena e corretta attuazione e applicazione alla direttiva, adottare modalità per la concessione delle licenze e per la tariffazione che favoriscano la disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, garantire la parità di condizioni tra gli enti pubblici che riutilizzano i propri documenti e gli altri riutilizzatori, nonché promuovere meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi.

La Commissione effettuerà un ulteriore riesame entro il 2012, quando si dovrebbero avere maggiori prove dell'impatto, degli effetti e dell'applicazione della direttiva, e considererà in quella fase l'opportunità di apportarvi modifiche, tenendo conto dei progressi compiuti nel frattempo negli Stati membri.


Link ..

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy