Commento alla L.Reg. Lombardia n. 30/99

Pubblicato: 09 Ottobre 2008

Giusto allo scadere del secolo, sul bollettino ufficiale della regione Lombardia del 31 dicembre scorso, è stata pubblicata la legge regionale n. 30/99 che dà applicazione dei principi generali sul procedimento amministrativo e l’accesso agli atti introdotti con la nota legge statale n. 241 del 1990.

Si colmano così un ritardo ed una lacuna certamente gravi, se si considera l’importanza di quei principi per la creazione di un rapporto più paritario tra pubblica amministrazione e cittadino e per la lotta alle lentezze e complicazioni che caratterizzano tutt’ora la maggior parte degli uffici pubblici.

Il testo della legge regionale riproduce quello della disciplina nazionale sia nella struttura che in gran parte delle singole disposizioni, con qualche differenza, su alcuni degli aspetti più sofferti e problematici della materia.

Nel titolo primo si ritrova l’affermazione di principio secondo la quale l’attività amministrativa deve svolgersi secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità e “semplicità” (questo termine è nuovo), e sempre nel perseguimento dei fini determinati dalla legge ed allo scopo di salvaguardare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in applicazione dei noti principi costituzionali.

Gli strumenti che in concreto la nuova legge mette in campo per arrivare all’attuazione di tali indirizzi sono principalmente l’obbligo di adottare sempre un provvedimento espresso, la previsione di termini certi di conclusione dei procedimenti, l’obbligo di motivare le decisioni in modo puntuale con riferimento agli esiti del procedimento, la personalizzazione dell’attività attraverso l’individuazione di un funzionario responsabile, reso noto al cittadino e dotato di adeguati poteri di impulso del procedimento.

Si dispone poi che il procedimento si svolga alla luce del sole, quindi previa comunicazione agli interessati del suo avvio, ed in forma partecipata, cioè riconoscendo la facoltà di intervento degli stessi.

Nella parte relativa alla semplificazione del procedimento si fa rinvio alle norme statali per quanto riguarda la conferenza di servizi, ma si introduce una nuova disciplina relativa alle audizioni pubbliche, che possono essere disposte, anche su richiesta degli interessati, per acquisire le indicazioni delle organizzazioni sociali, delle associazioni e di ogni altro soggetto interessato, previa messa a disposizione del fascicolo già acquisito al procedimento.

Da segnalare poi le norme relative all’accesso ai documenti amministrativi ed alle altre forme di informazione ai cittadini ed in particolare la disposizione che cerca di contemperare (con una formulazione peraltro non del tutto soddisfacente) le esigenze di trasparenza con i principi della riservatezza posti dalla legge n. 675/96.

Il nuovo testo di legge regionale contiene infine una serie di previsioni di carattere organizzativo. Viene istituita infatti presso la presidenza della Giunta regionale una commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, cui auguriamo un successo maggiore della corrispondente operante a livello statale. Inoltre si disciplinano in modo più completo i compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico e si prevede che il sistema informativo regionale venga modificato per consentirne un utilizzo dall’esterno funzionale alla partecipazione ai procedimenti ed all’accesso.

Il lento processo verso al democratizzazione dell’azione amministrativa sarà certamente favorito da questa nuova legge lombarda, anche se molto dipenderà dalla capacità dei cittadini di esercitare effettivamente tutti i diritti e le facoltà che essa prevede e dalla volontà degli amministratori di favorire il cambiamento, incentivando adeguatamente i comportamenti virtuosi e censurando con immediatezza ed efficacia il vecchio modo, autoritario e vessatorio, di fare amministrazione pubblica.

UMBERTO FANTIGROSSI

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