Cassazione in materia scarichi

Pubblicato: 19 Ottobre 2008

Rassegna di giurisprudenza della Cassaz. Pen. in materia di scarichi di acque

Sommario:

  • Autorizzazione
  • In genere
  • Limiti tabellari
  • Nozione
  • Pubblica fognatura

 

Autorizzazione

- Lo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione integra il reato di cui all’art. 59, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, anche nel caso in cui venga effettuato in fognatura, atteso che la nuova normativa è finalizzata a conseguire obiettivi di qualità ambientale che presuppongono un controllo preventivo formale da parte della P.A., quale che sia la destinazione finale dello scarico. * Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2001, n. 4021 (ud. 1 dicembre 2000), Arnaud J.

 

- In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, a seguito della entrata in vigore del D.L.vo n. 152 del 1999 il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione è limitato a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue comunque convogliabili; il giudice pertanto, giudicando su fatti pregressi alla entrata in vigore della nuova normativa, ha l’obbligo di verificare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie penale, ed in particolare di verificare se al momento dei fatti esisteva una condotta per il convogliamento delle acque reflue. * Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2000, n. 12282 (ud. 26 settembre 2000), Frediani G.

 

- Lo scarico da insediamento produttivo nella fognatura senza autorizzazione costituisce reato anche alla luce del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, che all’art. 59 non ripete la dizione dell’art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 con riferimento ai recapiti, così da fugare ogni dubbio sulla illegittimità di ogni scarico privo dell’autorizzazione, a prescindere dal recapito finale (neppure menzionato). * Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14247 (ud. 8 novembre 1999), Porcu.

 

- Le acque provenienti da un mattatoio comunale hanno natura di “acque reflue industriali” e pertanto il loro scarico, anche se effettuato in vasche a tenuta stagna (dalle quali poi i reflui, in una fase successiva, vengano prelevati con autocisterne), dev’essere debitamente autorizzato, sotto comminatoria di sanzione penale. * Cass. pen., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12576 (ud. 28 settembre 1999), Milone D.

 

- Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un’azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l’attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art. 59 del D.L.vo n. 152 del 1999), nulla rilevando in contrario l’esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami. * Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12174 (ud. 28 settembre 1999), Luna N. e altro.

 

- Lo scarico senza autorizzazione in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da un insediamento produttivo, già costituente reato ai sensi dell’art. 21, comma1, dell’abrogata legge n. 319 del 1976, continua a costituire reato anche ai sensi dell’art. 59 del sopravvenuto D.L.vo n. 152 del 1999 che sanziona penalmente lo scarico non autorizzato di “acque reflue industriali” mentre l’art. 54 del predetto D.L. prevede, invece, come illecito amministrativo lo scarico, sempre non autorizzato, di acque reflue domestiche o di reti fognarie. (Nella specie si trattava di scarico in pubblica fognatura di rifiuti liquidi, provenienti da un laboratorio di analisi cliniche, ritenuti qualificabili, secondo la nuova definizione, come acque reflue industriali). * Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12176 (ud. 28 settembre 1999), Di Liddo e altro.

 

- Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto D.L. n. 152 del 1999, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche. Detta assimilazione sussiste, ex art. 28, comma 7, lett. b) del citato D.L.vo n. 152 del 1999, quanto trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame le quali dispongano di “almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammo di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione”. * Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11542 (ud. 3 giugno 1999), Conti C.

 

- In materia di tutela delle acque dall’inquinamento la norma di cui all’art. 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319, alla quale corrisponde quella di cui all’art. 54, comma 3, del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l’osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all’art. 650 c.p., con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative, e conseguentemente non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all’entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.). * Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2000, n. 10609 (ud. 22 giugno 2000), Prezioso E.

 

- In materia di tutela delle acque dall’inquinamento, il mantenimento di uno scarico dopo la scadenza dell’autorizzazione integra l’ipotesi di reato prevista dall’art. 59, comma 1, del D.L.vo n. 152 del 1999, così come in precedenza dall’art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 319 del 1976, atteso che, in tale caso, lo scarico è privo di autorizzazione al momento dello sversamento. * Cass. pen., sez. III, 25 agosto 2000, n. 2715 (c.c. 7 luglio 2000), Pignata F.

 

- Anche la immissione diretta dei reflui in vasche o serbatoi costituisce scarico in senso tecnico e deve essere autorizzata ex legge 152 del 1999. * Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2000, n. 7138 (ud. 29 febbraio 2000), Lorini G. ed altro.

 

- L’autorizzazione allo scarico per i frantoi oleari, insediamenti produttivi, è sempre necessaria, dovendosi parificare i reflui ad acque reflue industriali, mentre la utilizzazione agronomica è sottoposta a disciplina e sanzioni distinte. Una cosa è, infatti, lo scarico, altra cosa è la utilizzazione eventualmente successiva a scopo agronomico di tutto o parte del contenuto dello scarico. * Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2000, n. 425 (ud. 3 dicembre 1999), Gobetti F.

 

In genere

- In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, intendendosi per scarico il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto viene meno lo scarico precedentemente qualificato come indiretto, per fare posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Conseguentemente in tale ipotesi si rende applicabile la disciplina di cui al D.L.vo n. 22 del 1997 e non quella della legge n. 319 del 1976, come sostituita dal D.L.vo n. 152 del 1999. * Cass. pen., sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358 (c.c. 24 giugno 1999), Belcari.

 

 

Limiti tabellari

- Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per le sostanze inderogabili costituisce tuttora reato, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.L.vo n. 152 del 1999, che fa riferimento alle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 (dal 3 ottobre 2000 tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell’allegato 5, alla tabella 3) per escluderle dalla applicazione delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione emanati dai gestori dell’impianto di depurazione. (Fattispecie relativa al superamento dei limiti di accettabilità per lo zinco, sostanza ricompresa tra le sostanze cui è riferita la inderogabilità). * Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2000, n. 12279 (ud. 25 settembre 2000), Buzzi.

 

- In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, alla stregua della nuova normativa di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, affinché siano integrati gli estremi del reato previsto dall’art. 59, comma 5, non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il superamento dei limiti indicati nella detta tabella 3 avvenga in riferimento ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. Quest’ultima indicazione, contenuta nel punto 1.2 del citato allegato costituisce una norma integratrice della fattispecie penale, e non già una semplice indicazione delle modalità di campionamento estranea alla fattispecie. * Cass. pen., sez. III, 22 agosto 2000, n. 9140 (ud. 7 luglio 2000), Pautasso P.

 

- La prova del reato di cui all’articolo 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319, non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l’applicazione di nozioni di comune esperienza. In tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell’ambiente. Ne consegue che le prove del reato diverse dalle analisi devono comunque essere tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta. * Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2000, n. 4343 ud. 16 dicembre 1999), Collutti.

 

- In ordine al reato di scarico oltre i limiti tabellari, di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 319 del 1976, la circostanza che il depuratore sia stato regolarmente autorizzato e collaudato non esclude l’eventuale responsabilità penale per colpa nel momento della gestione, ove manchi la continuità del controllo e se il monitoraggio non risulti adeguato. L’imprenditore, infatti, deve comunque predisporre tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale attraverso l’arresto automatico della produzione in caso di evento indesiderato. Ciò anche alla luce del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale, nell’art. 59, comma 6, ha introdotto per i gestori di impianti di depurazione il principio di responsabilità per dolo o grave negligenza. * Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2000, n. 2108 (ud. 10 gennaio 2000), Balestrini P.

 

- Allorché i parametri superati da uno scarico di acque reflue industriali attengono al C.O.D., ai tensioattivi ed ai solidi sedimentali, sostanze tutte non ricomprese nella tabella 5, non si configura un fatto penalmente rilevante. Ciò in quanto i valori limite devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sole sostanze indicate nella tabella 5. * Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1885 (ud. 17 dicembre 1999), Garcia M.

 

- Il reato di cui all’art. 21, 3 comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, ed ora quello equivalente di cui all’art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L’inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l’inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato. * Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928 (ud. 22 dicembre 1999), Manzoni M.

 

- Lo scarico in acque pubbliche di acque residue provenienti da stabilimento industriale (cartiera) che superino, con riguardo ai materiali sedimentabili, i limiti contenuti nella previgente tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 non costituisce reato ai sensi dell’art. 59, comma 5, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 in quanto le sostanze sedimentabili non sono contemplate né nella tabella 5, né nella tabella 3A dell’allegato 5 del medesimo decreto legislativo solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. * Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1999, n. 14401 (ud. 19 ottobre 1999), Pigni U.

 

- In tema di reato di scarico oltre i limiti tabellari, la circostanza che il legale rappresentante dell’azienda non si sia mai occupato delle questioni tecniche inerenti ad essa, non determina esonero da responsabilità ma costituisce omissione censurabile sotto il profilo della responsabilità per colpa. Ciò anche alla luce della nuova normativa introdotta con il D.L.vo n. 152 del 1999 la quale, introducendo criteri complessivamente più severi rispetto a quella precedente (art. 21, comma 3, L. 319 del 1976), con riguardo al profilo soggettivo fa riferimento a “chiunque” si renda responsabile dello scarico irregolare, rivestendo un ruolo nell’azienda, ed estende anche al gestore dei depuratori la responsabilità per colpa. Sicché la “grave negligenza” del gestore dell’impianto di depurazione non attiene al profilo della consapevolezza e volontarietà del comportamento (già coperto dal termine dolo) ma a quei comportamenti che positivamente si richiedono a soggetti qualificati che gestiscono strutture complesse e che violano in modo grave il dovere di diligenza ove non adottino tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti tabellari. * Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13867 (ud. 8 novembre 1999), Finocchi A.

 

- Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per i solfati, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, non integra il reato di cui all’art. 59, in quanto i solfati non sono inclusi tra le sostanze indicate nella tabella 5, solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. Né soccorre in proposito il punto 18 della tabella 5, che con una norma di chiusura si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno; infatti la disposizione in questione non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Detta prova non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell’uomo medio, e poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto integri l’illecito amministrativo di cui al comma primo dell’art. 54. * Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13694 (ud. 13 ottobre 1999), Tanghetti R.

 

- In materia di tutela delle acque dall’inquinamento non configura un’ipotesi di caso fortuito la rottura di un tubo che ha determinato uno scarico oltre i limiti tabellari. Detto evento non assume, infatti, i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità stante il dovere positivo di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare il superamento dei limiti tabellari. * Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11410 (ud. 6 luglio 1999), Ambroggio G.

 

 

Nozione

- La nozione di scarico, introdotta dal decreto legislativo n. 152/1999 costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l’ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato. * Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 5000 (ud. 29 marzo 2000), P.M. in proc. X.

 

- La normativa di cui alla legge 11 maggio 1999, n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. * Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G.

 

- Ai sensi della legge 11 maggio 1999, n. 152 devono ritenersi nuovi anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non autorizzati. Tale interpretazione si fonda su una analisi complessiva e sistematica della nuova disciplina, nella quale assume un ruolo rilevante l’autorizzazione, giacché, a differenza della pregressa normativa, viene punito lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e non l’omessa presentazione della richiesta di autorizzazione. Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G.

 

- n tema di tutela delle acque dall’inquinamento, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall’insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore. (La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto che integrasse gli estremi dello scarico il percolamento intrinseco di cumuli di vinacce, derivanti dalla distillazione, e di ceneri depositate sul terreno prospiciente la distilleria e il dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche). * Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12186 (ud. 30 settembre 1999), Bosso P.

 

 

Pubblica fognatura

- Nel caso di scarico illegittimo in fognatura, il luogo di consumazione del reato è costituito da quello dell’innesto in fognatura, perché in esso si realizza l’azione criminosa e dal punto di vista civilistico comincia il fenomeno di produzione e diffusione del danno ambientale. Pertanto non occorre un rigoroso accertamento del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura per ritenere sussistente il danno e per poterlo riferire al Comune, titolare della fognatura. * Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928 (ud. 22 dicembre 1999), Manzoni M.

 

- Lo scarico nella pubblica fognatura (sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane) se illegittimo, è di per sé idoneo a cagionare danno ad un bene del comune ed a rendere più difficile la depurazione finale. Tale scarico si ripercuote, infatti, comunque sul territorio interessato dalla fognatura, e si determina un danno ingiusto di natura civile, come tale risarcibile. * Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1928 (ud. 22 dicembre 1999), Manzoni M.

 

- La diffida a sospendere immediatamente le immissioni dei reflui nella pubblica fognatura, perché riscontrate superiori ai limiti previsti dalla legge, costituisce una revoca temporanea implicita dell’autorizzazione; sicché la prosecuzione della immissione ricade nella previsione della seconda parte del comma primo dell’art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. * Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1773 (ud. 17 dicembre 1999), Calvo A.

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