Beni Comuni e diritti dei cittadini

Pubblicato: 27 Gennaio 2012

BENI COMUNI E DIRITTI DEI CITTADINI

Intervista all’Avv. Umberto FANTIGROSSI

A margine del Convegno del 21 gennaio 2012 tenutosi a Piacenza per iniziativa dell’Ecoistituto e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza

1. D.  Cosa si intende esattamente per  “beni comuni” ?

R.  Premesso che nell’attuale diritto positivo la categoria del beni comuni non ha ancora trovato riconoscimento, la dottrina giuridica identifica con questo termine quei beni che sono funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità e che devono essere salvaguardati anche nell’interesse delle generazioni future. Un esempio di beni che potrebbero rientrare nella categoria sono i beni ambientali (acqua, aria, territorio) e anche alcuni beni immateriali, come le informazioni pubbliche. Non necessariamente si dovrebbe trattare di beni appartenenti allo Stato o agli enti pubblici, perché il regime del bene pubblico verrebbe riferito più all’aspetto funzionale che a quello dell’appartenenza, venendo così a superarsi la distinzione classica tra beni pubblici e beni privati.

2. D.  Da dove deriva l’esigenza di una riforma legislativa in questo settore ?

R. Il contesto in cui ci muoviamo è quello della crisi dello stato sociale e più ancora in generale della difficoltà di tutto l’ordinamento giuridico tradizionale a fornire soluzioni adeguate  ai grandi fenomeni sociali in atto  come quello della globalizzazione (crisi dello Stato e degli ordinamenti nazionali) e della crisi economica.  Vi sono spinte ad utilizzare i beni pubblici per sanare i deficit pubblici e a superare ogni forma di regime pubblicistico,  visto come recessivo e perdente rispetto al più efficiente diritto privato. Anche nel settore dei beni pubblici, si vuole abbandonare la demanialità e si  ritiene che le esigenze di fruizione collettiva dei beni possano essere soddisfatte anche superando la rigida separazione formale tra beni demaniali e beni patrimoniali. Occorre però fare attenzione, perché se la nuova categoria dei beni comuni viene concepita con contorni troppo vaghi, l’obiettivo di avvicinare i cittadini al patrimonio collettivo, assicurandone in primo luogo la conservazione e comunque  una gestione partecipata,  potrebbe non essere conseguito efficacemente.

3. D. La giurisprudenza ha già riconosciuto la categoria dei beni comuni ?

R.  Nella recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato la demanialità delle valli da pesca della Laguna di Venezia (sentenza  n. 3665 del 14 febbraio 2011)  è contenuta una significativa rilettura delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, alla luce dei principi costituzionali (ed in particolare degli art. 2, 9, e 42 Cost.) e si perviene  ad affermare molto efficacemente  che la “demanialità” esprime una duplice appartenenza:  alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda si presenta come “appartenenza di servizio”, cioè non fine a se stessa ma comportante gli oneri di una “governance” che renda effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.  Il che rappresenta una prospettiva che se adeguatamente sviluppata potrebbe far venir meno l’esigenza di introdurre la nuova categoria dei beni comuni di cui si sta discutendo.

4. D. La Commissione Rodotà  nel 2007 ha concluso i suoi lavori con una proposta di modifica del codice civile in questa materia, qual è il suo giudizio ?

R.  Il punto debole di questa proposta è a mio avviso proprio l’aver introdotto una distinzione tra beni comuni e beni pubblici, considerando la nuova categoria come un terzo genere nel quale rientrano beni che possono appartenere sia a persone pubbliche che a privati. In questo modo il regime di orientamento alla soddisfazione delle esigenze della collettività si fa necessariamente troppo debole e si perde di vista che il vero obiettivo dovrebbe essere assicurare l’esercizio dei diritti dei cittadini sui beni pubblici.

5. D. Nell’ambito del c.d. Federalismo demaniale a Regioni ed enti locali si prevede vengano trasferiti una serie di beni pubblici; nella prospettiva dei beni comuni e dei diritti dei cittadini questa riforma è positiva ?

R.  Si, nella misura in cui anche in questo settore andrebbe attuato il principio di sussidiarietà, declinato nel senso di avvicinare il più possibile il livello del potere decisionale a quello dei soggetti destinatari degli effetti delle decisioni stesse. Le recenti  riforme relative al federalismo demaniale contengono inoltre  una disposizione molto importante (l’art. 2, comma 4, del Decreto legislativo n. 85 del 2010) in base al quale: “ L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è  tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti”. Mi pare che questa prospettiva sia molto vicina a quella che si vuole promuovere nel dibattito sui beni comuni.

6. D. C’è un legame tra difesa dei beni comuni e democrazia e quali sono le prospettive a questo proposito ?

R.  Il legame è evidente, essendo storicamente accertato, fin da diritto romano, il legame tra sovranità e territorio. Il popolo non sarebbe più sovrano se non avesse dei beni su cui esercitare la sovranità. Oggi che si è venuto ad allentare troppo il legame tra i cittadini e le istituzioni, rivendicare il diritto a partecipare alle decisioni sull’appartenenza pubblica di certi beni fondamentali per il benessere dei cittadini (penso anche a certi beni funzionali alla conduzione di servizi pubblici come le reti di trasporto ferroviario) è un modo per  esercitare direttamente la sovranità e quindi un necessario tentativo di superare i limiti della democrazia fondata esclusivamente sulla delega elettorale e di arrivare ad una democrazia più compiuta e matura, fondata sulla partecipazione.

Piacenza, 21 gennaio 2012

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