Antenne e paesaggio: decide la Soprintendenza
La disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. N. 259/2003) pur contenendo un regime di favore per le antenne non consente di prescindere, in zona tutelata, dal parere contrario della Soprintendenza. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 96 del 13 gennaio 2014 (Sez. terza, presidente Romeo, estensore Simonetti), ribaltando l’esito del giudizio avanti il Tar del Veneto. Il caso esaminato riguardava un traliccio con funzione di sostegno di impianti per la radiotrasmissione, realizzato senza autorizzazione paesaggistica e per il quale l’organo periferico del Ministero dei beni culturali aveva espresso parere negativo in sede di domanda di sanatoria. I giudici d’appello hanno stabilito in primo luogo che nell’ambito di tale procedimento il dissenso dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo ha efficacia ostativa, anche in considerazione della previsione dell’art. 86, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche che espressamente richiamata il regime dei beni culturali (D. Lgs. N. 42/2004). Le norme di quest’ultimo restano quindi pienamente applicabili e non derogate in ragione dell’interesse pubblico connesso alle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche, a differenza di quanto avviene, nelle aree non protette, per la disciplina urbanistica ed edilizia. Il tema diviene quindi quello della adeguatezza della motivazione del parere negativo, che nel caso esaminato non era stata messa in discussione dal ricorrente e che comunque il collegio ha ritenuto sufficientemente dettagliata e tale da rivelare un’istruttoria completa ed approfondita.
Umberto Fantigrossi