Accessibili i dati fiscali dell'inquilino moroso

Pubblicato: 19 Febbraio 2014

Sussiste il diritto di accesso nei confronti dei dati fiscali contenuti nei modelli unico relativi agli ultimi cinque anni d’imposta di una società che conduce in locazione un immobile, a favore del proprietario del medesimo che abbia necessità di avviare un contenzioso per il recupero dei canoni. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 461 del 29 gennaio 2014 (Sez. quarta, presidente Giaccardi, estensore Veltri). Il giudice di primo grado (Tar di Catanzaro) aveva respinto il ricorso proposto contro il diniego di accesso pronunciato dall’Agenzia delle entrate, sulla base del presupposto di un’asserita natura sensibile dei dati fiscali e non identificando una relazione di necessità tra l’istanza ed il contenzioso relativo alla vicenda locativa. I giudici di Palazzo Spada hanno invece accolto la tesi favorevole al ricorrente, richiamando in primo luogo la specifica disciplina della trasparenza in ambito fiscale (art. 42 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008) che appunto estende a questa tipologia di dati il regime dell’accesso agli atti e documenti amministrativi (legge n. 241/90) con conseguente prevalenza della trasparenza sulla riservatezza, ove sussista un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Nel caso in esame si è riconosciuta la sussistenza di questo presupposto nella titolarità di un rapporto contrattuale con la società morosa. Nell’affermare l’accessibilità ai modelli fiscali, la sentenza segnala l’opportunità di valutare l’esigenza di oscuramento delle parti delle dichiarazioni che possano indirettamente fornire notizie sulle condizioni religiose o filosofiche o sulle condizioni di salute (es. 8 x mille o detrazioni varie) ma si tratta evidentemente di una situazione che non si pone nel caso di una persona giuridica.

La soluzione cui si è pervenuti con questa sentenza è senz’altro apprezzabile e coerente con il dato normativo, ancor più se si considera che prima della riforma del 2008, determinata dalla polemica sulla messa in rete di tutte le dichiarazioni dei redditi relative al 2005, che costò all’allora Direttore la perdita del posto, era prevista la consultazione gratuita e da parte di chiunque degli elenchi dei contribuenti, come misura di contrasto all’evasione fiscale. Effettivamente solo gli evasori hanno buone ragioni per invocare la riservatezza in questa materia.

Umberto Fantigrossi

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