La nostra Costituzione all’art. 32, comma 1, afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Un’evidente doppia componente e direzione della protezione, che fonda la legittimità dei trattamenti sanitari obbligatori, di cui si occupa il secondo comma della medesima disposizione, consentendoli espressamente alla condizione che sia la legge a disciplinarne il regime. La garanzia dell’individuo è quindi affidata alla c.d. “riserva di legge” e al controllo, affidato alla Corte costituzionale, sul corretto uso della discrezionalità del legislatore. In fondo lo stesso livello di riconoscimento e di tutela che la nostra carta fondamentale riconosce ad altri diritti individuali cari all’ideologia liberale, come la proprietà e la libertà d’impresa. Fermo restando che quando sono in…