Vaghe leggi dell'Orsa. Un iter giuridico troppo complesso

Pubblicato: 10 Maggio 2023 - Autore: Umberto Fantigrossi

È diffusa l’errata convinzione che la sorte dell’orsa JJ4 responsabile dell’uccisione di un giovane escursionista in Val di sole sia nelle mani dei giudici del Tar. L’udienza per la discussione collegiale della sospensiva del decreto di “rimozione” dell’animale, adottato dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento successivamente alla cattura, è fissata per il prossimo 25 maggio. Per comprendere a pieno quali siano i fattori che rendono la vicenda assai intricata è necessario inquadrare correttamente il ruolo dei vari soggetti istituzionali che vi intervengono. Il che peraltro è indispensabile anche per una valutazione, purtroppo inevitabilmente ex post, di eventuali errori che possono aver connotato la successione degli atti e dei provvedimenti, in particolare giurisdizionali, che si sono succeduti fino ad oggi a partire dal 22 giugno 2020. Giorno in cui, in località “Torosi -Fontana Maora” nel Comune di Cles, JJ4 ha causato il ferimento di due persone. Già a seguito di quel primo episodio fu adottata, due giorni dopo, un’ordinanza con la quale si disponeva l’abbattimento dell’animale. Misura che in quel provvedimento veniva qualificata come quella “tecnicamente più idonea”, in relazione: all’esigenza di garantire le tempistiche più celeri possibili, alla valutazione del grado massimo di pericolosità («i dati pregressi relativi al Trentino e bibliografici evidenziano la possibilità che determinati soggetti di orso possano arrivare a reiterare attacchi all’uomo»), nonché alle caratteristiche di intensità abitativa e di frequentazione turistica della zona. Quel primo provvedimento del Presidente della Provincia e il successivo dell’11 agosto 2020, che disponeva la cattura e la segregazione permanente dell’orsa, furono impugnati da varie associazioni ed anche dal Ministero dell’ambiente, e ritenuti adeguatamente motivati dal Tar di Trento che, con la propria ordinanza n. 41 dell’8 ottobre 2020, respinse l’istanza di sospensiva cautelare. Ma l’orsa, che, in precedenza (il 29 agosto), si era resa protagonista di un attacco nei confronti di due guardie forestali e il cui destino a quel punto poteva dirsi segnato, è stata protetta dall’eccezionale celerità del giudizio amministrativo cautelare e molto fortunata per aver incrociato la particolare sensibilità per le ragioni della natura, e non dell’uomo, del giudice d’appello.

Infatti solo quattro giorni dopo fu pubblicato il decreto monocratico (n. 6002/2020), del presidente Franco Frattini, allora presidente della terza Sezione del Consiglio di Stato, che con una lunga motivazione ribaltò l’esito del Tar disponendo la sospensiva dell’abbattimento. In quella motivazione ci si soffermava sulla presenza di documenti che avrebbero valutato la non pericolosità dell’orsa, e si rilevava che il luogo di detenzione “Casteller” non avrebbe affatto garantito «le adeguate condizioni di benessere» dell’animale. Significativa poi la circostanza che l’irreparabilità del danno, presupposto processuale che per concedere la misura cautelare deve essere valutato sussistente in capo ai ricorrenti, sia stato considerato con riferimento alla condizione dell’orsa e dei suoi cuccioli, come se questi soggetti fossero le parti effettive del processo e non alla posizione delle associazioni e del Ministero. Il Consiglio di Stato ebbe poi a confermare il provvedimento monocratico, con l’ordinanza collegiale n. 7065 dell’11 dicembre 2020, non senza rinforzarne la motivazione con il rilievo che nel periodo invernale, da novembre a marzo, l’orsa era in letargo. A quel punto la palla è tornata al Tar per la decisione di merito, il quale, re melius perpensa, come sottolinea la sentenza n. 56 del 16 aprile 2021, e rilevato che dal 22 giugno, giorno del ferimento delle due persone all’11 agosto 2020, data di adozione della seconda ordinanza, «è passato molto tempo e l’orsa JJ4 non ha più aggredito nessuno», giunge ad accogliere i ricorsi ritenendo che per il primo decreto del Presidente della Provincia esistevano i presupposti dell’urgenza ma la misura fosse sproporzionata, mentre per la seconda non si potesse derogare dall’iter ordinario e quindi occorresse acquisire anche il parere preventivo dell’Ispra. Sventata a quel punto la cattura, JJ4 si è poi (forse, secondo le ultime perizie) resa protagonista dell’uccisione di Andrea Papi il 5 aprile scorso e che ha determinato il nuovo intervento del Presidente della Provincia, subito sospeso dal giudice amministrativo, il quale pur riconoscendo che esso risponde pienamente ai requisiti di legittimità, «stante l’eclatanza e l’estrema gravità del fatto», ha dato rilievo decisivo, ancora una volta, al vizio procedurale dell’omessa acquisizione «nelle forme di un parere sottoscritto» (anziché per le “vie brevi”) del parere favorevole di Ispra all’abbattimento. Ora, dopo la cattura e il nuovo ampiamente motivato decreto di abbattimento del 27 aprile scorso, tutti attendono il pronunciamento del Tar, il quale però non è giudice del merito della scelta e non può quindi sostituirsi all’amministrazione, pena la violazione del principio di separazione dei poteri, né tanto meno può comportarsi con l’umana passione di un cavaliere dell’Ordine di San Romedio, protettore dell’orso.

> Scarica il pdf dell'articolo pubblicato sul "Il sole 24 ore" il 10 maggio 2023

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy