La legge fondamentale che regola la professione forense (la 247 del 2012) non contiene alcuna disposizione specifica in materia di responsabilità degli avvocati. Una scelta forse in quel momento giustificata dalla rarità delle cause promosse da clienti insoddisfatti che addebitassero l'esito negativo alla condotta del difensore, nonché dalla protezione comunque assicurata al legale, in quanto esercente una professione intellettuale, dal regime dell'art. 2236 del codice civile, il quale, in caso di problemi di particolare complessità, limita la responsabilità al dolo o colpa grave. La situazione appare oggi alquanto mutata e non favorevolmente per gli avvocati. È altamente cresciuta la complessità della legislazione, e anche la giurisprudenza è sempre più imprevedibile e altalenante. Sullo specifico tema è frequente l'affermazione di responsabilità…