Coord. Naz. Caposala VII Congresso Nazionale Firenze 7/9 novembre 2001

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CAPOSALA - 7° CONGRESSO NAZIONALE - FIRENZE 7/9 NOVEMBRE 2001   Relazione dell’avv. Umberto Fantigrossi   Il tempo che mi è stato concesso è breve, quindi per tutto ciò che attiene ai profili di legittimità del nuovo regolamento delle procedure concorsuali e del contratto nazionale mi sia consentito rinviare al testo dei miei pareri pubblicati sull’ultimo numero del Vostro bollettino. Naturalmente la circostanza che alcuni vizi di legittimità siano stati individuati in tali nuove discipline non comporta certo che l’unica strada possibile, per affermare le giuste posizioni dei caposala, sia rappresentata dal contenzioso avanti la giurisdizione amministrativa. Essendo infatti in corso una complessa manovra di ridefinizione di tutto l’assetto normativo delle professioni, sanitarie e non, ed avendo…

La trasparenza prevale sulla riservatezza quando si tratta di tutelare la professione infermieristica

La trasparenza prevale sulla riservatezza quando di tratta di tutelare la professione infermieristica   Con due recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale di Milano (la n. 281 del 12 gennaio 2005 e la n. 3912 del 12 ottobre 2005, entrambe della Sezione Prima) è stata affrontata, forse per la prima volta con riferimento alla professione infermieristica, la difficile tematica del bilanciamento tra contrapposti diritti: quello dell’ accesso ai documenti amministrativi e quello della tutela dei dati personali. Occasione del primo pronunciamento, cha ha accolto il ricorso del Collegio IPASVI contro un’importante Azienda sanitaria ospedaliera milanese, è stato il mancato accesso – o meglio il parziale accesso – rispetto a rilevanti informazioni sull’applicazione di un nuovo Piano organizzativo ospedaliero, relativamente al…

RESPONSABILITA’ MEDICI

RESPONSABILITA’ MEDICI- PRIMARI, ASSISTENTI E AIUTI - La vacanza del posto di aiuto ospedaliero non implica automatica investitura dell'assistente nell'esercizio delle mansioni superiori, potendo l'amministrazione adottare una pluralita' di soluzioni organizzative secondo la previsione dell'art. 7, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, tanto piu' che nulla impedisce che le mansioni proprie dell'aiuto siano esercitate dal primario, anziche' da un assistente, con ampliamento dei propri compiti e responsabilita'. Ne consegue che la retribuibilita' delle mansioni superiori del sanitario e' subordinata a formali provvedimenti di incarico o, quanto meno, ad una puntuale e preventiva disposizione impartita dagli organi competenti dell'amministrazione (T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 22 maggio 2002, n. 388). In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni…

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