Statuto della Regione Lombardia

Disposizioni Generali - Art. 1-4 ARTICOLO I La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale. ARTICOLO 2 La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano. La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale. ARTICOLO 3 La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del…

La nuova disciplina francese sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

Il Presidente della Repubblica, con il supporto del Primo Ministro, del Guarda Sigilli, Ministro della Giustizia, e del Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, ….omissis Sentito il Consiglio di Stato;Sentito il Consiglio dei ministri,Dispone:Articolo 1La legge del 17 luglio 1978 sopracitata è modificata conformemente agli articoli 2 a 10 della presente ordinanza. Articolo 2 L’intitolazione del titolo I è completata, dopo la parola:”amministrativi”, con le parole :”e della riutilizzazione delle informazioni pubbliche”. Articolo 3 È creato, nel titolo I un capitolo I intitolato:”Della libertà di accesso ai documenti amministrativi”.Questo capitolo I comprende le ordinanze del titolo primo modificate conformemente agli articoli 4 a 9 della presente ordinanza. Articolo 4 I due primi capoversi dell’articolo I sono sostituiti con le disposizioni…

Legge Finanziaria 2007

Visualizza il documento

Ordine del giorno del Parlamento

Visualizza il documento

Codice deontologico forense

Visualizza il documento

Infermieri ASL, non serve l'Albo

Infermieri Asl, non serve l’Albo Di Umberto Fantigrossi Da Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2003 Con una recente decisione (Sez. VI Penale, n. 28306/03) la Suprema corte ha assolto un gruppo di infermieri della provincia di Sondrio che esercitavano la professione come dipendenti pubblici senza essere iscritti all’Albo. La tesi della non obbligatorietà dell’iscrizione, cara ad una parte delle rappresentanze sindacali della categoria ma ovviamente avversata dai Collegi professionali, è stata adottata in questa occasione in quanto i fatti contestati riguardavano un periodo anteriore alle più recenti disposizioni in materia di professione infermieristica e ciò in applicazione del principio penalistico, di rilievo costituzionale, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che…

Risposte a quesiti frequenti in materia infermieristica

STUDIO LEGALE FANTIGROSSI   RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI IN MATERIA INFERMIERISTICA     1) Attività degli infermieri di pronto soccorso   E’ legittimo l’impiego di un infermiere di pronto soccorso – senza ordine di servizio - per accompagnare un paziente presso un altro ospedale?   Il trasporto del paziente, come si evince dall’articolo 7, comma I, D.P.R. 27.03.1992 rientra pienamente tra le funzioni di pronto soccorso. Di conseguenza, l’infermiere addetto al P.S. che si trovi all’esterno della struttura, per effettuare un trasporto, è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio e, pertanto, non può incorrere in alcuna responsabilità in relazione ad eventi che si dovessero verificare nel periodo di “assenza” dalla struttura. L’articolo 7, comma II, D.P.R. 27.03.1992, che…

Contatti

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di MILANO

PIAZZA BERTARELLI N.1
20122 MILANO
TEL. 02.86450084 - FAX 02.867613
studiolegale@fantigrossi.it

FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

sede di PIACENZA

LARGO MATTEOTTI, n.7 – PALAZZO BORSA
29121 PIACENZA
TEL. 0523.336694 - FAX 0523.335956
piacenza@fantigrossi.it

Seguici

© 2024 Fantigrossi Studio Legale - P.Iva/C.F.: 00406130336 - Privacy Policy