2011: C'È UN DIRITTO ALLA PACE?

Pubblicato: 27 Giugno 2011

C’è un diritto alla pace ?

Questa è la domanda che si dovrebbero porre gli italiani di fronte all’intervento armato della nostra Nazione in Libia. Già molti commentatori hanno fatto rilevare che l’art. 11 della Costituzione, in cui si afferma solennemente che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversia internazionali”, risulta certamente violato dai bombardamenti in atto in quel paese da parte della nostra aviazione. La cosiddetta “copertura” istituzionale, rappresentata dalla risoluzione dell’ONU e dalla interpretazione che di essa  danno le più alte autorità (ed in primo luogo il Presidente della Repubblica) non convince, stante l’evidente assenza di rilievo dei fini perseguiti rispetto ad una disposizione che non dà spazio ad alcuna idea di “guerra giusta”. Controprova è l’atteggiamento della Germania, la quale proprio per rispettare un vincolo costituzionale del tutto equivalente al nostro, non partecipa alla missione in suolo libico. A questo punto però occorre stabilire quale sia il rimedio giuridico che l’ordinamento offre di fronte a questa violazione. Se la risposta fosse nessuno, l’art. 11 e la stessa carta fondamentale verrebbero ridotti al rango di mere dichiarazioni d’intenti, sostanzialmente prive del requisito della giuridicità effettiva (il quale comporta che ad una violazione consegua una reazione sanzionatoria o comunque riparatoria). Personalmente sono convinto che il ripudio della guerra vada letto in funzione del più ampio quadro dei diritti fondamentali della persona, tra i quali vi sono, in primo luogo, i diritti alla vita ed alla sicurezza. Non può essere messo in dubbio che se un paese entra in guerra, il suo territorio ed i relativi abitanti vengano esposti al rischio di atti di guerra da parte del paese offeso. Tale rischio essendo assolutamente effettivo e non di mera fantasia lede quei diritti che sia la stessa Costituzione nazionale (artt. 2, 32) sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 2 e 6), sia infine la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali  (artt. 2 e 5) tutelano in modo pieno e assoluto. Se così è, a mio modesto parere ogni cittadino italiano ha titolo di ricorrere in giudizio contro il Governo per ottenere dal giudice ordinario, anche in via d’urgenza, un provvedimento che inibisca la prosecuzione della missione in Libia, avendo quello stesso giudice anche il potere di disapplicare ogni eventuale disposizione interna che si frapponga all’affermazione piena di quei diritti.

Umberto Fantigrossi  

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