2008: FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI

Pubblicato: 27 Giugno 2008

FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI: CHI MAL COMINCIA…

E’ partita quest’anno la macchina della formazione permanente degli avvocati. L’esigenza di essere aggiornati e di dedicare quindi una consistente parte del proprio tempo lavorativo allo studio non rappresentano certo novità: da sempre i professionisti più seri hanno ricercato la specializzazione, la quale richiede proprio un continuo processo di (auto)apprendimento dedicato allo sviluppo della normativa, della giurisprudenza e della dottrina. La novità consiste nell’aver trasformato un’esigenza ed un dovere “etico” in un vero e proprio obbligo giuridico che conforma in modo innovativo lo stesso status rolex replica watches professionale, prevedendo procedure formali di verifica dei modi e dei tempi della formazione, investendo non solo la sfera del professionista ma anche quella dei formatori. Infatti all’Ordine professionale viene attribuita non solo la competenza a valutare, ex post, come il singolo professionista adempie all’obbligo di aggiornamento (di cui è stabilita a priori la consistenza annuale  minima su base oraria, con il sistema dei c.d. “crediti formativi”) ma anche di “accreditare” gli eventi formativi, soltanto frequentando i quali è possibile, per il  professionista, assolvere al proprio obbligo. L’Ordine stesso poi è organizzatore di eventi formativi utili allo scopo, venendo, quindi, a cumulare il triplice ruolo di controllore dell’iscritto e del suo specifico percorso formativo, di accertatore della qualità delle attività formative di terzi e di organizzatore di eventi formativi.
Sorgono vari dubbi non solo circa l’idoneità di questa “architettura” istituzionale rispetto alle finalità (per altro ampiamente condivisibili) ma anche circa la stessa legittimità, sul piano formale, dei regolamenti che sono alla base di essa.
Quanto al primo profilo c’è quanto meno da dubitare che gli Ordini, al di fuori e senza alcun rapporto con le Università – che sono le istituzioni tradizionalmente dedicate alla formazione dei professionisti -  abbiano le risorse di competenza per far fronte a compiti di “accreditamento”, quindi di verifica della qualità e quindi della validità scientifica dei contenuti e della docenza. Quanto ai profili formali, non c’è chi non veda che siamo in presenza di limitazioni alla libertà ed allo fake rolex status professionale e nel contempo di prestazioni imposte che avrebbero dovuto, per rispetto a ben noti principi di rango costituzionale, essere posti con norma di legge di rango primario. Altre problematiche riguardano l’incidenza degli Ordini sull’attività d’impresa dei formatori, con rilevanti profili di anticoncorrenzialità e di conflitto d’interessi che andrebbero approfonditi.
Va segnalato inoltre che nell’applicazione in sede locale del regolamento “quadro” del Consiglio nazionale forense appare del tutto marginalizzata, se non del tutto eliminata, l’attività di formazione svolta in autonomia presso il proprio studio, che invece rappresenta la principale fonte di accrescimento e sviluppo delle competenze di ogni professionista.
Confidiamo che tutti questi nodi possano essere sciolti nella prossima legislatura, inserendo alcune norme nella nuova legge quadro sulle professioni che speriamo possa vedere presto la luce. E’ nella legge infatti che tutte le libertà possono e devono trovare la propria miglior tutela e quindi anche la libertà del professionista che può e deve curare la propria formazione permanente senza essere inutilmente ostacolato da un Ordine eccessivamente burocratizzato e burocratizzante. 

Avv. Umberto Fantigrossi – marzo 2008

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